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LEGGE 9 gennaio
2004, n.4
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici.
(G.U. del 17 gennaio 2004 n. 13)
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Obiettivi e finalista)
1. La Repubblica riconosce e tutela
il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e
ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli
strumenti informatici e telematici.
2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai
servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai
servizi di pubblica utilita' da parte delle persone disabili, in
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della
Costituzione.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si
intende per:
a) "accessibilità '": la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e
nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e
fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di
coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assisti ve o
configurazioni particolari;
b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware
e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le
condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi
erogati dai sistemi informatici.
Art. 3.
(Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle
aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende
municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione
pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente
partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi
informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per
l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad
essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge,
non possono fare parte persone disabili.
Art. 4.
(Obblighi per l'accessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la
fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti
con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a
parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica,
tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata
considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione
di beni o fornitura di servizi non accessibili e' adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a
pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti
INTERNET quando non e' previsto che essi rispettino i requisiti di
accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in
essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11,
in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di
nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei
requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento
entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto
di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di
lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di
postazioni di tele -lavoro, e' subordinata alla rispondenza di tali beni e
servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui
all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del
dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia
assisti va adeguata alla specifica disabilita, anche in caso di telelavoro,
in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo
13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4,
nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.
Art. 5.
(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente
legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato
nelle scuole d’ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università' e della ricerca e le associazioni d’editori per la
fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la
fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici
fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di
sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 6.
(Verifica dell'accessibilità' per richiesta)
1. La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su
richiesta l'accessibilità' dei siti INTERNET o del materiale informatico
prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:
a) le modalità con cui duo essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi
dell'operazione;
c) il marchio o logo con cui e' reso manifesto il possesso del requisito
dell'accessibilità';
d) le modalità con cui duo essere verificato il permanere del requisito
stesso.
Art. 7.
(Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche
avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, come
sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle
disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i
requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono
anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalista
indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e
alla diffusione delle tecnologie assisti ve e per l'accessibilità';
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti
finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assisti ve e
degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al
sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per
la vita indipendente e le pari opportunista dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le pari opportunista, lo scambio di
esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di
sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni
pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche
per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università'
e della ricerca e per i beni e le attivata culturali, iniziative per
favorire l'accessibilità' alle opere multimediali, anche attraverso
specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento
delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle
sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri
interessati, le
regole tecniche per l'accessibilità' alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di
accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi
informatici, conche l'introduzione delle problematiche relative
all'accessibilità' nei programmi di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano
sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della
presente legge.
Art. 8.
(Formazione)
1. Le amministrazioni di cui
all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attivate di cui al comma 4
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conche dei
corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, e nell'ambito delle attivata per l'alfabetizzatone
informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8,
lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie
di studio a carattere fondamentale le problematiche relative
all'accessibilità' e alle tecnologie assisti ve.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 e' effettuata con
tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle
disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento
professionale sull'accessibilità'.
Art. 9.
(Responsabilità)
1. L'inosservanza delle disposizioni
della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e
civili previste dalle norme vigenti.
Art. 10.
(Regolamento di attuazione
1. Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti:
a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per
l'accessibilità';
b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
c) i controlli riesercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota
l'accessibilità' dei propri siti e delle proprie applicazioni
informatiche;
d) i controlli riesercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previa consultazione con
le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con
le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e
di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281
Art. 11.
(Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni dalla
data d’entrata in vigore della presente legge il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone
disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel
rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui
all'articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per
l'accessibilità';
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità' dei siti
INTERNET, conche i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale
fine.
Art. 12.
(Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui
all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati
osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle
raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità' dell'Unione europea,
conche nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto
degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche
internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 e' periodicamente aggiornato, con la
medesima procedura, per il tempestivo ricevimento delle modifiche delle
normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo
intervenute.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, ara inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, dadi 9 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
e i Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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