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SENATO 11 ottobre 2005 nuove
norme per i danneggiati da vaccino
Disposizioni in materia di
indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
Articolo 1.
1.
Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25
febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria
già loro assegnata dalla competente commissione
medico-ospedaliera, di cui all’articolo 165 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste
in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la
somma percepita dal danneggiato ai sensi dell’articolo 2 della
legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla
quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e
sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è
corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà
ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato
assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato
è minore di età o incapace di intendere e di volere l’indennizzo è
corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al
precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del
danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.
2.
2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l’indennizzo
è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di
volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera
prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in
vita del danneggiato.
3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il
decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della
presente legge, l’avente diritto può optare tra l’ulteriore
indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a
150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000
euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati
aventi diritto nell’ordine i seguenti soggetti a carico: il
coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli
maggiorenni inabili al lavoro.
4. L’intero importo dell’indennizzo, stabilito ai sensi del
presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla
variazione degli indici ISTAT.
Articolo 2.
1. Con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori
oneri a carico dello Stato, una commissione per la definizione
degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4.
2. All’istituzione e al funzionamento della commissione di cui al
comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione
all’attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di
alcun compenso o rimborso spese.
Articolo 3.
1. I soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, aventi in corso contenziosi
giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e
grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali
intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge,
debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del
giudizio.
2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla
commissione di cui all’articolo 2.
Articolo 4.
1. Ai soggetti di cui al comma 1
dell’articolo 1 è ulteriormente riconosciuto il beneficio di un
assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla
commissione di cui all’articolo 2, sino alla misura massima di
dieci annualità dell’indennizzo di cui al medesimo comma 1
dell’articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi
dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo medesimo. Esso
è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra
metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato
assistenza in maniera prevalente e continuativa.
2. Le annualità pregresse sono definite con tabelle di conversione
al 50 per cento del periodo intercorrente tra la data del
manifestarsi dell’evento dannoso e la data di ottenimento
dell’indennizzo.
3. Gli importi, determinati ai sensi del presente articolo, sono
erogati in cinque rate annuali, a decorrere dall’anno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 5.
1. All’onere derivante
dall’attuazione della presente legge, valutato in 15,2 milioni di
euro per l’anno 2005 e in 30 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della salute.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma,
n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
(12 ottobre 2005) |