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ASSOCIAZIONE
CLAUDIA BOTTIGELLI
Difesa dei diritti umani e aiuto alle famiglie con figli disabili gravissimi
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I
contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
La
Legge 13 del 1989, come è noto ha introdotto la possibilità di
richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli
edifici privati. E' altrettanto noto che spesso tali contributi non sono
stati erogati o lo sono stati solo parzialmente a causa di una certa
discontinuità nel finanziamento del relativo fondo. Va ricordato comunque
che la Legge 2 ottobre 1997, n. 345 ha destinato specifici finanziamenti
all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
prevedendo un stanziamento di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni
1998, 1999 e 2000.
Chi ne ha
diritto
Hanno
diritto a presentare le domande di contributo:
i
disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere
motorio e i non vedenti;
coloro
i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
i
condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
i
centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata
all'assistenza di persone con disabilità.
E'
bene ricordare che i disabili in possesso di una certificazione attestante
una invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di
precedenza nell'assegnazione dei contributi.
Su
quali opere o edifici può essere richiesto il contributo
Occorre
innanzitutto precisare che le domande di contributo sono ammesse solo per
interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche e sono
concedibili per interventi su immobili
privati già esistenti ove risiedono
disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su
immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai
disabili.
Se
non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di
modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per
l'acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche risultino
strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero
ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile; l'esempio classico è quello
del servoscala o della carrozzina montascale.
Il
contributo può essere concesso per opere da realizzare su:
parti
comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio);
immobili
o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile
(es. all'interno di un appartamento);
Il
contributo può essere erogato per:
una
singola opera (es. realizzazione di una rampa)
un
insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi
volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione
(ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono
l'accesso a soggetto non deambulante).
Ugualmente,
quando si devono eliminare varie barriere nello stesso immobile e che
ostacolano la stessa funzione, bisogna formulare un'unica domanda: il
contributo sarà uno solo.
Se
la varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza
di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere
vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda
per ognuno degli interventi.
Se
l'immobile è soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali,
l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento alle autorità
competenti. Inoltre, qualora l'immobile rientri nella categoria delle
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, il
richiedente deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e
dell'invio del progetto alle competenti autorità.
Come
presentare la domanda
al
sindaco del comune in cui è sito l'immobile.
in
carta da bollo
entro
il 1° marzo di ogni anno
dal
disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel
quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli
ostacoli alla sua mobilità.
Questi
può pertanto coincidere con il disabile che ha presentato la domanda
qualora sia lui a sostenere la spesa, oppure può essere il familiare cui
il disabile è fiscalmente a carico. Nel caso in cui le spese siano
eseguite dal condominio nella
domanda deve indicarsi il nominativo dell'amministratore.
Cosa
deve essere allegato alla domanda
Alla
domanda devono essere allegati
il certificato medico e una
autocertificazione.
Il
certificato medico, in carta
semplice, può essere redatto e sottoscritto, da qualsiasi medico, e deve
attestare l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie
dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con
specificazione, ove occorre, che l'handicap consiste in una menomazione o
limitazione funzionale permanente.
Qualora
il disabile sia riconosciuto invalido
totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ove
voglia avvalersi della precedenza
prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa
certificazione della ASL; si ritiene che possano essere accettati anche
certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche
(es. invalidità di guerra, servizio, lavoro ecc.).
L'autocertificazione
deve specificare l'ubicazione
dell'immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole
intervenire, (via, numero civico ed eventualmente l'interno). Devono
inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli
alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di
segnalazioni.
L'interessato
deve inoltre dichiarare che gli interventi
per cui si richiede il contributo non
sono già stati realizzati o nè sono in corso di esecuzione. Deve
altresì precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri
contributi.
Il
disabile deve avere effettiva, stabile
ed abituale dimora nell'immobile su cui si intende intervenire. Non si
ha diritto ai contributi se l'immobile è dimora solo saltuaria o
stagionale o precaria; si perde inoltre diritto al contributo se dopo aver
presentato l'istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora.
Quale
contributo
Come
abbiamo detto la Legge 13/1989 è stata finanziata in modo discontinuo e
questo ha comportato che i relativi contributi non siano stati erogati
secondo le entità a suo tempo previste dalla stessa Legge e dalla
Circolare 1669/1989 che di seguito ricordiamo
Spesa
fino a 5 milioni di lire: contributo fino a copertura della spesa.
Spesa
da lire 5 milioni a lire 25 milioni: contributo aumentato del venticinque
per cento sulla spesa sostenuta che eccede i 25 milioni (es. 10 milioni di
spesa = 5 milioni + 1.250.000)
Spesa
da lire 25 milioni a lire 100 milioni: contributo aumentato di un
ulteriore cinque per cento sulla cifra che eccede i 25 milioni. (es. 90
milioni di spesa: 5 milioni + 5 milioni + 3.250.000)
Se
la spesa supera i 100 milioni, il contributo erogato sarà comunque pari a
quello riconosciuto per quel tetto di spesa cioè 13 milioni e 750 mila
lire.
I
contributi sono cumulabili con
quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o
al disabile; tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per
la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può
superare la spesa effettivamente sostenuta. Infatti il contributo è pari
alla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici.
L'erogazione
del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle
fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di
comunicare al sindaco la conclusione del lavori con trasmissione della
fattura.
Le
domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano
comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova
verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora
vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio:
trasferimento dell'istante in altra dimora).
Il
procedimento amministrativo
1
- L'interessato presenta la domanda entro il 1° marzo di ciascun anno.
2
- L'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento
sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le
indicazioni e documentazioni, alla sussistenza di tutti i requisiti
necessari alla concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al
mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa
prevista rispetto alle opere da realizzare.
3
- Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili,
stabilisce il fabbisogno del comune e forma l'elenco che deve essere reso
pubblico mediante affissione presso le casa comunale.
4
- Il sindaco comunica alla regione il fabbisogno, unitamente ad un elenco
delle domande ammesse ed a copia delle stesse
5
- La regione determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministro
dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del
Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche
negli edifici privati.
6
- Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con
decreto interministeriale in proporzione al fabbisogno indicato dalle
regioni.
7
- Le regioni ripartiscono le somme assegnate ai comuni richiedenti,
privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande
con diritto di precedenza.
8
- I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità
assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi
agli interessati. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non
siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, primo criterio da
applicare è quello della assoluta precedenza per le domande presentate da
portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di
deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; criterio
subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle
domande.
9
- Il contributo così computato deve essere erogato entro quindici giorni
dalla presentazione delle fatture.
Normativa
di riferimento
Legge
9 gennaio 1989, n. 13
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