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ASSOCIAZIONE
CLAUDIA BOTTIGELLI
Difesa dei diritti umani e aiuto alle famiglie con figli disabili gravissimi
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Legge
31 dicembre 1991, n. 429.
"Nuove
norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai
pluriminorati."
(Pubblicata
nella G.U. 10 gennaio 1992, n. 7.)
Articolo
1.
1.
Con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento
spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968, n.
406, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in misura
uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata
dall'articolo 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e
successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette
da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi
del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennità di
accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento
automatico previsti e richiamati dall'articolo 1 della legge 6 ottobre
1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989,
n. 342, per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle
persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di
guerra.
Articolo
2.
1.
Alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente
considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste
dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge
21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni,
con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari
alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.
DIRITTI dei cittadini adulti riconosciuti invalidi . I cittadini adulti, in età compresa tra i 18 e i 65 anni, possono essere riconosciuti: invalido con permanente riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 con percentuale d'invalidità compresa tra il 34% e il 73%. Se la percentuale è superiore al 34% ma inferiore al 46% - si ha diritto ad ottenere protesi ed ausili dal Servizio Sanitario nazionale Se. la percentuale è superiore al 46% ma inferiore al 67%si ha diritto ad ottenere protesi e ausili e l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento .
Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 74%" invalidità compresa tra il 74% e il 99%.
"invalido con totale e permanente inabilità lavorativa" percentuale di
invalidità pari al 100%. Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
Oppure "invalido con totale
e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua
non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"
Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli
occhi con eventuale correzione" con l'indicazione del residuo visivo.
"Cieco assoluto".
"Sordomuto".
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