ASSOCIAZIONE

 

 

CLAUDIA BOTTIGELLI

 

Difesa  dei diritti umani  e  aiuto  alle  famiglie  con  figli disabili gravissimi

 

   INFORMAZIONI UTILI

 

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Legge 31 dicembre 1991, n. 429.

"Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati."

(Pubblicata nella G.U. 10 gennaio 1992, n. 7.)

Articolo 1.

 

1. Con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.

 

Articolo 2.

 

1. Alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

 


         DIRITTI dei cittadini adulti  riconosciuti invalidi .

I cittadini adulti, in età compresa tra i 18 e i 65 anni, possono essere riconosciuti:

invalido con permanente riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3   

con   percentuale d'invalidità compresa tra il 34% e il 73%.

Se la percentuale è superiore al 34% ma inferiore al 46% - si ha diritto ad ottenere protesi ed ausili dal Servizio Sanitario nazionale                                                           

Se. la percentuale è superiore al 46% ma inferiore al    67%si ha diritto ad ottenere protesi e ausili e l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento .


Se la percentuale è superiore al 66% ma inferiore al 74% - si ha diritto ad ottenere protesi,  ausili, l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, e l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 74%" invalidità compresa tra il 74% e il 99%.


In questo caso si ha diritto ad ottenere protesi  e ausili, l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento, l'esenzione pagamento ticket sanitario e l'assegno mensile di invalidità (compatibilmente con il reddito annuo individuale e l'iscrizione alle liste speciali dell'ufficio di collocamento).

"invalido con totale e permanente inabilità lavorativa" percentuale di invalidità pari al 100%.
In questo caso si ha diritto ad ottenere protesi,  e ausili, l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento, l'esenzione pagamento ticket sanitario e a percepire la pensione di inabilità (compatibilmente con il reddito annuo individuale).

Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore

 Oppure "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"
In questo caso si ha diritto ad ottenere protesi, e ausili, iscrizione liste speciali del collocamento  esenzione pagamento del ticket sanitario, pensione di inabilità (compatibilmente con il reddito annuo individuale) ed indennità di accompagnamento (svincolata dal reddito individuale).

Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione" con l'indicazione del residuo visivo.
In questo caso si ha diritto ad ottenere protesi e  ausili; l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento, la pensione per ciechi parziali (compatibilmente con il reddito annuo individuale) e l'indennità speciale per ciechi parziali (svincolata dal reddito individuale).

"Cieco assoluto".
In questo caso si ha diritto ad ottenere protesi e ausili, l'esenzione pagamento ticket sanitario, l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento, la pensione per ciechi assoluti (compatibilmente con il reddito annuo individuale) e l'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti (svincolata dal reddito individuale).

"Sordomuto".
In questo caso ha diritto ad ottenere protesi, e ausili, l'esenzione pagamento ticket sanitario, la pensione per sordomuti e l'indennità di comunicazione (indipendentemente dal reddito individuale).


 

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