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Se la struttura pubblica
non è in grado fornire l'assistenza deve provvedere la ASL
Assistenza obbligatoria
per piccolo affetto da tetraparesi
(Tribunale di Roma, Sezione
Lavoro, ordinanza 2003)
In caso di impossibilità della
struttura pubblica ad assicurare l'assistenza necessaria ad un bambino
affetto da tetraparesi, la ASL dovrà provvedere all’erogazione di
prestazioni specialistiche ovvero al pagamento delle terapie domiciliari
eseguite privatamente. Lo ha stabilito una ordinanza del Tribunale di
Roma accogliendo in via di urgenza il ricorso dei genitori di un bambino
affetto da una grave patologia neuromotoria. I genitori del bambino,
infatti, si erano visti all'improvviso negare l'assistenza da parte
della ASL a causa della carenza di personale specializzato; allora, non
essendo stato possibile curare il bambino, incapace di qualsiasi
movimento, nell'unica struttura privata specialistica convenzionata
operante nella regione per mancanza di posti disponibili, erano stati
costretti a rivolgersi ad uno specialista non convenzionato
sopportandone i relativi costi. Per tali motivi i genitori si erano
rivolti al Tribunale di Roma chiedendo di ordinare in via di urgenza
alla Regione Lazio, al Ministero della Sanità e alla ASL competente, di
provvedere all’assistenza necessaria al loro bambino, ovvero al
pagamento delle necessarie terapie, invocando l’art. 32 della
Costituzione che sancisce il diritto del cittadino alla salute. Il
Tribunale, dopo avere accertato che la struttura pubblica non era in
grado di assicurare l’assistenza necessaria, ha ordinato all’azienda ASL
di provvedere all’erogazione, in favore del bambino, di cinque sedute
domiciliari settimanali di riabilitazione neuromotoria da effettuarsi in
orari compatibili con gli impegni scolastici dell’assistito, o con
personale specializzato in riabilitazione neuromotoria dell’età
evolutiva o, in mancanza, tramite il pagamento in forma diretta delle
terapie domiciliari in questione al terapista prescelto dalla famiglia
in sostituzione del numero di sedute settimanali non garantite.
(06 giugno 2003)
Ordinanza del Tribunale
di Roma 21.3.2003
Il TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO, I° grado nel procedimento cautelare n°
251181/2003
intentato da
V. B. R. T., in proprio e
nella qualità di genitori del minore B.M., rappresentatati e difesi
dall'Avv. Domenico d'Amati che li rappresenta e difende per mandato in
calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il di lui studio sito
in Roma, Viale Angelico n. 35;
nei confronti di
AZIENDA A.S.L. ROMA F, in
persona del Direttore Generale, con sede in Civitavecchia V. F. Filzi n.
1;
REGIONE LAZIO, in persona del
Presidente, con sede in Roma, Via della Pisana n. 1301;
e
MINISTERO DELLA SANITA', in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato,
in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Ritiene l'Ufficio di dover in
primis esaminare le eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto
di legittimazione passiva sollevate in comparsa di costituzione dal
Ministero costituitosi.
L'eccezione relativa al
difetto di giurisdizione del giudice adito dev'essere senz'altro
rigettata.
Ogni dubbio è infatti fugato
dal chiaro tenore letterale dell'art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205
recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa, la quale
dispone che all'art. 33 lettera e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: "sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie
….. riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di
natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi
comprese quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale e
della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di
utenza con soggetti privati".
E' quindi evidente che ai
sensi degli artt. 33 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 e 7 comma 1 Legge 21
luglio 2000 n. 205, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la
controversia insorta nel rapporto che si instaura tra il singolo
assistito e il Servizio sanitario nazionale a fronte del diniego opposto
da quest'ultimo alla richiesta di una determinata prestazione o
erogazione di servizi. (vedi in tal senso anche TAR Lombardia sent. n.
863/2000).
Riguardo alla seconda
eccezione formulata, ritiene il Tribunale la legittimazione passiva
dell' Azienda Sanitaria convenuta.
A seguito dell'entrata in
vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
Sanitario Nazionale, le prestazioni di assistenza sanitaria, curativa e
riabilitativa sono infatti state poste a carico del Servizio Sanitario
medesimo che le eroga attraverso le strutture territoriali costituite
dalle Aziende Unità Sanitarie Locali subentrate alle U.S.L. mentre al
Ministero della Sanità competono esclusivamente funzioni di indirizzo e
coordinamento a livello nazionale (Cass. n. 5896/97).
Passando quindi all'esame
della controversia nel merito, ricorda l'Ufficio che ai fini
dell'invocata tutela, ex
art. 700 c.p.c. [1], del diritto
vantato dai ricorrenti occorre verificare la contemporanea sussistenza
dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Riguardo al primo requisito si
osserva che risulta non solo incontestato dalle resistenti ma
addirittura certificato dalla Dott. P., medico neuropsichiatria
infantile appartenente alla stessa Azienda USL RM F convenuta, la
necessità di B. M. di godere di "riabilitazione neuromotoria domiciliare
con frequenza di 5 sedute settimanali per 12 mesi" (vedi prescrizione
del settembre 2002 in atti).
Accertato altresì, per come
riferito dal Dott. A., delegato dalla medesima Azienda USL ai sensi
dell'art. 42 D.Lgl. 80/98 e dell'art. 417 c.p.c. per procura in atti e
responsabile dell'Unità Operativa Protesica e Riabilitativa della
medesima F4 che: all'interno dell' Azienda non vi sono terapisti con la
specializzazione necessaria per seguire il caso di M.; nell'ambito del
territorio della medesima c'è una struttura convenzionata di nome AIRRI
presso la quale opera personale specializzato in neuropsicomotricità
dell'età evolutiva in grado di effettuare le terapie necessarie al
ricorrente; tale struttura convenzionata è l'unica che opera trattamenti
domiciliari nell'ambito territoriale in questione; considerate le liste
di attesa, la struttura non è in grado di far fronte a tutte le terapie
richieste e, nel caso di Marco, ha fornito da ultimo esclusivamente due
trattamenti domiciliari a settimana; la terapista R. C. dell'AIRRI che
per ultima ha seguito M., pur avendo indirizzo neuromotorio, non
possedeva alcuna specializzazione nel trattamento dell'età evolutiva a
differenza di precedente terapista della stessa struttura.
Siamo quindi in presenza di
una riconosciuta necessità terapeutica a cui il servizio sanitario
nazionale non è stato in grado di far fronte con proprie strutture né,
da ultimo, con strutture convenzionate, in violazione del D. L.vo 229/99
che, all'art. 3, statuisce che le prestazioni sociali a rilevanza
sanitaria a favore degli handicappati sono "assicurate" dal servizio
sanitario nazionale.
Occorre poi ricordare, più in
generale, che la posizione di diritto alla salute dell'assistito,
riconducibile all'art. 32 Cost., ha natura di diritto soggettivo
perfetto, difettando in tali casi un potere della pubblica
amministrazione, espressione di discrezionalità amministrativa, il cui
esercizio sia suscettibile di determinarne l'affievolimento (Cass.
SS.UU. n. 10963/2001).
Il costante orientamento della
Suprema Corte ha ritenuto consentito, in caso di terapie indispensabili
ed insostituibili per il trattamento di gravi condizioni, l'imposizione
dell'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale (Cass. nn.
8661/96, 3870/94).
La natura del diritto oggetto
di tutela, la fase di crescita e quindi di naturale apprendimento in cui
si trova M., la sproporzione tra gli esborsi richiesti dal pagamento
delle terapie neccessarie (vedi preventivi di spesa in atti) e le
condizioni economiche del gruppo familiare (per come testimoniate dalle
buste paga e dalle ricevute di versamento di canone d'affitto),
l'incontestato venir meno di sovvenzioni alla famiglia da parte dell'
Associazione ANABI, evidenziano altresì la sussistenza nel caso di
specie del requisito del periculum.
Si ritiene quindi, in via
provvisoria e di urgenza, di condannare l'Azienda USL RM F a provvedere
all'erogazione, in favore di B. M., di cinque sedute domiciliari
settimanali di riabilitazione neuromotoria, con personale specializzato
altresì nel trattamento dell'età evolutiva, in orari compatibili con gli
impegni scolastici dell'assistito.
In caso di insufficienza di
personale idoneo (dipendente o appartenente a struttura convenzionata),
l'Azienda viene condannata al pagamento delle terapie domiciliari in
questione in forma diretta al terapista con le specializzazioni suddette
che, prescelto dalla famiglia, supplisca al numero di sedute settimanali
non garantite.
Atteso il tariffario delle
attività riabilitative prodotto in atti dalla Azienda Sanitaria e delle
spiegazioni rese in sede di verbale d'udienza dal Dott. A. in ordine
alle condizioni del ricorrente, il limite massimo di spesa a carico
dell' Azienda resistente per ogni seduta domiciliare viene, in via
provvisoria e d'urgenza, fissato in € 56,81, considerato quale parametro
il costo giornaliero che il Servizio Sanitario Nazionale sopporterebbe
in caso di attività riabilitativa - non residenziale - individuale
-estensiva - elevata prestata da struttura convenzionata.
Le spese vengono compensate
tra Ministero della Sanità e ricorrenti.
Spese al definitivo tra
Azienda Sanitaria e ricorrenti.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso ex
art. 700 c.p.c., condanna l'Azienda USL RM F a provvedere
all'erogazione, in favore di B. M., di 5 sedute domiciliari settimanali
di riabilitazione neuromotoria da effettuarsi, in orari compatibili con
gli impegni scolastici dell' assistito, o con personale specializzato in
riabilitazione neuromotoria, dell'età evolutiva o, in mancanza, tramite
il pagamento in forma diretta, nella misura massima di € 56,81 per
seduta, delle terapie domiciliari in questione al terapista con le
specializzazioni suddette che, prescelto dalla famiglia, supplisca al
numero di sedute settimanali non garantite;
concede termine non superiore
a 30 gg. per l'instaurazione del giudizio di merito; spese compensate
tra Ministero della Sanità e ricorrenti; spese al definitivo tra Azienda
USL RM F e ricorrenti. Si comunichi alle parti costituite.
Roma, 20 marzo 2003 Il Giudice
Dott.ssa Donatella Casari
Depositato in Cancelleria 21
marzo 2003. |