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Divisione Servizi Socio Assistenziali
n. ord. 10
2000 05700/19
OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA.
Proposta dell'Assessore
Lepri,
di concerto con l'Assessore Torresin.
PREMESSA
La presente deliberazione disciplina gli interventi socio
assistenziali del Comune di Torino a sostegno del reddito dei nuclei familiari,
ridefinendo i criteri delle precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale
(mecc. 7802443/19) del 1978, (mecc. 8309600/19) del 1984 e degli atti
deliberativi successivamente approvati.
Gli interventi di assistenza
economica contribuiscono a garantire risorse minime alle persone e alle famiglie
a basso reddito. Con la presente deliberazione si intendono conseguire i
seguenti obiettivi:
- il superamento di un'eccessiva
segmentazione in “categorie di bisogno” dei cittadini in condizioni di
difficoltà, al fine di favorire prestazioni flessibili ed adattabili alle
persone, in linea con l'approccio cui si ispira il welfare
europeo;
- la promozione di percorsi di autonomia
sociale ed economica delle persone in difficoltà, mediante la predisposizione di
politiche attive del lavoro, per evitare che gli interventi socio assistenziali
di sostegno al reddito disincentivino l'inserimento lavorativo.
Il presente
atto disciplina anche interventi diretti all'acquisto di servizi alternativi al
ricovero in strutture residenziali per minori, disabili ed anziani non
autosufficienti; impegna inoltre al riordino di tali interventi, anche mediante
la predisposizione di accordi con le Aziende Sanitarie Locali volti a migliorare
le modalità di integrazione tra i servizi socio assistenziali e sanitari per
l'assistenza ai cittadini e cittadine non autosufficienti.
La presente
deliberazione riordina in modo organico i criteri di assistenza economica
erogata dal Comune di Torino, sostituendo a tal fine precedenti atti
deliberativi; ha pertanto l'obiettivo di definire linee di indirizzo e modalità
operative, pur senza assumere natura regolamentare, in quanto tale disciplina
potrà subire aggiornamenti e modificazioni anche in seguito alle normative
nazionali e regionali che daranno attuazione alla recente riforma dei servizi
sociali, approvata dal Parlamento con la legge n. 328/2000.
ARTICOLO 1 - OGGETTO
1. La presente
deliberazione disciplina le erogazioni in denaro a favore di nuclei familiari
che dispongono di bassi redditi, come strumenti di contrasto della povertà. A
tal fine definisce i tipi di contributo e gli importi erogabili, stabilisce i
requisiti di accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione
e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare. Per il sostegno del reddito
dei cittadini, la Città di Torino utilizza tre strumenti di
intervento:
a) il Reddito di Mantenimento per persone
non abili al lavoro;
b) il Reddito di Inserimento
sociale per persone abili al lavoro;
c) i contributi
per esigenze specifiche.
2. La presente deliberazione
disciplina inoltre i contributi per l'acquisto di servizi domiciliari e per
fronteggiare urgenti e temporanee necessità abitative, in previsione di un
organico riordino di tali interventi.
ARTICOLO 2 - BENEFICIARI E CRITERI
GENERALI
1. Possono beneficiare dell'assistenza
economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con
residenza anagrafica in Torino. I cittadini stranieri devono avere una regolare
carta di soggiorno, o un permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi
previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione. Sono esclusi da
tutti i contributi descritti nel presente atto gli stranieri con permessi
concessi per motivi di affari, turismo, studio, visite, inserimento nel mercato
del lavoro e cure mediche, poiché tali permessi sono concessi sulla base della
garanzia di redditi percepiti autonomamente. Sono altresì esclusi da tutti i
contributi descritti nel presente atto, ad eccezione di quelli previsti all'art.
12, gli studenti iscritti a corsi universitari, post universitari, od
equiparati.
I cittadini privi di una residenza stabile, iscritti presso le
convivenze anagrafiche convenzionalmente create, possono beneficiare nei primi 6
mesi dalla data di iscrizione in tali convivenze esclusivamente degli interventi
elencati al Titolo 4 e art. 17, comma 2, e successivamente di tutti gli
interventi previsti nel presente atto.
2. Possono
beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non comunitari, in
possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Torino, non
residenti a Torino, ma ivi domiciliati e che non possono essere espulsi dal
territorio nazionale ai sensi delle norme
vigenti:
2.1 minori, donne in stato di gravidanza o
nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui devono
provvedere;
2.2 inseriti in programmi di protezione
sociale;
2.3 conviventi con parenti entro il quarto
grado o con il coniuge, i quali siano di nazionalità italiana e residenti a
Torino;
2.4 accolti in Italia per motivi umanitari;
2.5 richiedenti asilo.
3.
I cittadini elencati ai punti 2.1 e 2.2 se minori
possono beneficiare di tutti gli interventi previsti nel presente atto; se
maggiorenni, e quelli elencati ai punti 2.3, 2.4 e 2.5, soltanto degli
interventi descritti al Titolo 4.
4. Possono essere
destinatari di tutti gli interventi descritti nel presente atto anche i minori
stranieri non comunitari privi del permesso di soggiorno, domiciliati in Torino,
anche se non residenti, e che siano soggetti a provvedimenti emanati
dall'Autorità Giudiziaria.
5. Sono fatti salvi i
doveri di assistenza previsti dalla legge a favore dei cittadini non residenti,
e dei cittadini di origine piemontese che rientrano definitivamente in Piemonte,
secondo il disposto dell'art. 10 della L.R. n. 1/87, del 9 gennaio 1987,
“Interventi regionali in materia di movimenti migratori”, nonché secondo i
programmi attuativi annuali di tale legge.
6. I
contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l'erogazione dei
contributi si considerano le condizioni socio-economiche, al momento di
presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento,
del nucleo familiare composto da:
- il richiedente la
prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica;
-
il coniuge non divorziato o non legalmente separato di
un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda
anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad
accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del
coniuge non divorziato o non legalmente separato. Il coniuge non divorziato o
non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se
non incluso nella scheda anagrafica non si considera componente del nucleo del
richiedente qualora l'Autorità giudiziaria abbia emesso provvedimenti che
motivino la diversa residenza dei coniugi;
- altri
conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda
anagrafica.
Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel
presente atto solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché
conviventi con il richiedente.
7. Possono fruire del
Reddito di Mantenimento le persone non abili allo svolgimento di attività
lavorativa per età avanzata, invalidità, stato di gravidanza, maternità, che si
trovino in almeno una delle seguenti condizioni, al momento della presentazione
della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:
a) età superiore ai 60
anni;
b) invalidità civile, con riduzione della
capacità lavorativa pari o superiore al 74%, riconosciuta dalla competente
Commissione medico legale con decorrenza 12 marzo 1992, ovvero con riduzione
della capacità lavorativa superiore al 66%, se riconosciuta prima del 12 marzo
1992;
c) ciechi, sordi e persone con altre invalidità
od inabilità per cause di lavoro, guerra, servizio, che, secondo le normative
nazionali specifiche abbiano causato una riduzione delle capacità lavorative
tale da comportare la relativa prestazione previdenziale a titolo
dell'inabilità;
d) disagio mentale, se i Servizi di
Salute mentale certificano lo stato di temporanea inabilità lavorativa e, nel
contempo, concordano con i Servizi socio assistenziali comunali modalità
integrate di assistenza. Per la concessione del Reddito di Mantenimento, la
suddetta condizione è considerata esclusivamente per un periodo massimo di mesi
sei, rinnovabile eccezionalmente per una sola volta. Entro i primi 6 mesi di
erogazione, ovvero entro l'eventuale periodo di rinnovo, i beneficiari devono
presentare la domanda per la concessione dell'assegno mensile di
inabilità;
e) gravidanza dal quarto mese di
gestazione; o dall'accertamento dell'inizio della stessa qualora essa sia
certificata rischiosa per la salute della donna o del
nascituro;
f) puerpere e minori nel nucleo sino a 3
mesi dopo la nascita dell'ultimo nato;
g) genitore che
vive con figli minori e senza altro genitore od adulto nel nucleo, secondo
quanto previsto al comma 6 del presente articolo, sino a 3 mesi dopo la nascita
dell'ultimo figlio, e per lo stesso periodo a tutti i minori nel
nucleo;
h) persone la cui tutela è stata deferita
all'Amministrazione comunale dall'Autorità
Giudiziaria;
i) minori che convivano esclusivamente
con le persone descritte ai punti a), b), c), d) del presente comma, e che siano
di età inferiore a quella prevista dalla legge per il completamento dell'obbligo
scolastico;
l) minori riconosciuti dalle competenti
Commissioni medico legali con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni della propria età, o con tasso di invalidità pari al
100%.
8. Possono fruire del Reddito di Inserimento
Sociale le persone che non si trovano nelle condizioni descritte al comma 7 del
presente articolo.
9. I contributi economici descritti
nel presente atto non possono essere erogati a persone ospiti di strutture
residenziali socio assistenziali o sanitarie, ad eccezione di quanto specificato
ai commi 1, lettera b) e 2 dell'art. 9. Non sono considerate tra tali strutture
le convivenze guidate, gruppi appartamento od assimilabili, socio assistenziali
o sanitarie, in quanto strutture che consentono un percorso di autonomia ma che
prevedono essere a carico della persona le spese di mantenimento. A persone
ricoverate per periodi temporanei in strutture residenziali socio assistenziali
e sanitarie possono essere erogati, ove compatibili con i criteri del presente
atto, i contributi descritti ai commi 2 e 3 dell'art. 14 per un periodo non
superiore a 3 mesi, a condizione che il contributo venga riscosso da un delegato
del richiedente, il quale provveda ad utilizzarlo per il pagamento delle spese
per l'abitazione alle quali è finalizzato.
10. Sono
fatte salve le competenze che la normativa affida alle Province o ad altri Enti.
A tale fine, si attiveranno le procedure per attribuire a loro carico gli oneri
delle prestazioni erogate dal Comune.
11. Il “Reddito
del nucleo familiare” è costituito dal complesso delle entrate percepite dal
nucleo familiare come definito al comma 6 del presente articolo, al momento
della richiesta e per il periodo di erogazione del contributo, ed al netto delle
imposizioni fiscali e contributive. Esso si calcola sommando ai redditi
assoggettati al pagamento dell'IRPEF (art. 6 del Testo Unico delle Imposte sul
Reddito), i redditi cui l'IRPEF si applica separatamente (art. 16), i redditi
esenti dal pagamento dell'IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta sostitutiva, nonché i redditi elencati all'art. 3, commi 3a), 3b),
3c), 3d), 3d bis del T.U.I.R..
Alla formazione del Reddito del nucleo
familiare concorrono, inoltre, le seguenti
entrate:
a) gli importi effettivamente corrisposti al
nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'articolo 433
del Codice Civile. I Servizi comunali sono tenuti ad informare il richiedente la
prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei
parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi del Codice
Civile;
b) il valore di donazioni, lasciti (purché non
rientranti nelle spontanee contribuzioni erogate da organismi del privato
sociale a fini di solidarietà), cessioni a titolo oneroso o di altri redditi
percepiti nei cinque anni precedenti la domanda di contributi si considera come
componente del reddito nel seguente modo: si divide tale valore per il Reddito
di Mantenimento od Inserimento che dovrebbe essere garantito mensilmente al
nucleo; si considerano come già coperti con reddito adeguato i mesi che
risultano da tale calcolo, a decorrere dal momento nel quale sono stati
percepiti i redditi. Tale condizione non opera, sino alla concorrenza delle
spese sotto specificate, qualora con tale calcolo risultino coperti anche mesi
successivi alla richiesta di contributo, il nucleo richiedente si trovi nelle
condizioni di accesso alle prestazioni descritte nel presente atto, ma dimostri
che quanto percepito sia stato utilizzato per il pagamento
di:
- cure
sanitarie;
- massa passiva per
effetto di procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che
regolano la materia
fallimentare;
- debiti
sopraggiunti a seguito di episodi di usura subiti in relazione ad attività
lavorative autonome o d'impresa, e non abbia potuto accedere ai contributi
previsti per tali eventi nell'apposito Fondo
nazionale.
Se componenti del nucleo familiare hanno
intestato o donato a terzi, senza ricavarne proventi, beni mobili od immobili
nei tre anni precedenti la richiesta di contributo economico, il valore di tali
beni all'atto dell'intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo
familiare secondo le modalità descritte nel presente
comma;
c) i redditi provenienti da lavori svolti
saltuariamente, anche se non documentabili ai fini
fiscali;
d) le pensioni, indennità, rendite, altri
importi che il richiedente o un componente del nucleo ha titolo a ricevere,
anche se non ancora erogate al momento della richiesta del contributo. Sino a
quando non è stato percepito, l'assegno sociale erogato dall'I.N.P.S. non
concorre alla formazione del reddito per un periodo di due mesi dalla data di
comunicazione al cittadino. In materia di mancata riscossione degli importi
dovuti dal coniuge separato, si applica il comma 2 dell'art. 7;
e) i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti
pubblici diretti al sostegno del reddito, ad eccezione di quelli espressamente
dedicati da apposite norme all'acquisto di beni o di servizi primari.
I
contributi comunali sono erogati per integrare le eventuali misure di contrasto
della povertà previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Pertanto per
ottenerli il richiedente dovrà prioritariamente aver espletato le procedure per
usufruire delle suddette misure; i servizi comunali promuoveranno l'informazione
dei possibili beneficiari di tali misure. Inoltre il richiedente dovrà aver
espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per
l'acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla
normativa vigente. I contributi comunali di assistenza economica saranno di
conseguenza ridotti nella misura di quanto percepito per le stesse
finalità.
Non concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare le
seguenti entrate:
- l'indennità di accompagnamento
erogata dall'I.N.P.S., l'indennità di comunicazione e le indennità per cecità
parziale e assoluta;
- le rendite per inabilità
permanente, per silicosi e asbestosi, anche per i superstiti, nonché gli assegni
personali per assistenza erogati
dall'I.N.A.I.L.;
- gli assegni terapeutici erogati dai
servizi psichiatrici delle A.S.L..
12. Si definisce
“patrimonio mobiliare” il valore dei beni mobili registrati e le seguenti
componenti del patrimonio: disponibilità liquide, depositi e conti correnti
bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e
credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi collettivi
di risparmio, partecipazioni azionarie in società, masse patrimoniali costituite
da somme in danaro affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.
Lgs. n. 415/96, altri strumenti e rapporti finanziari, contratti di
assicurazione sulla vita misti ed a capitalizzazione. I patrimoni possono anche
trovare sede all'estero e far capo a società
estere.
13. Si definisce “patrimonio immobiliare” il
valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, siti in Italia od
all'estero.
14. Per valutare redditi e beni del nucleo
familiare che richiede i contributi economici comunali non appare opportuno
utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, definito dal D.
Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, in
quanto non è idoneo ad essere utilizzato per prestazioni dedicate al sostegno
dei redditi inadeguati, come sono gli interventi descritti nel presente atto,
poiché tra l'altro prevede di non considerare tra i redditi dei richiedenti
disponibilità mobiliari sino a 30 milioni di Lire. Di conseguenza, per l'accesso
alle prestazioni di assistenza economica della Città previste nella presente
deliberazione si utilizzano i criteri di accesso e selezione dei beneficiari che
sono descritti nel presente atto. Tale scelta si fonda sulle seguenti
motivazioni:
- la normativa nazionale, secondo quanto
previsto all'art. 3, c. 1 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., consente
espressamente di adottare per specifiche prestazioni criteri ulteriori rispetto
all'I.S.E.E. per selezionare l'accesso alle peculiarità dell'intervento da
erogare;
- è opportuno adottare un criterio analogico
di interpretazione della normativa nazionale sull'I.S.E.E., la quale esclude
l'applicazione di questo strumento a prestazioni assistenziali e previdenziali
statali finalizzate esclusivamente al sostegno del reddito, come l'assegno e la
pensione sociale, l'integrazione al minimo e la maggiorazione sociale delle
pensioni;
- per una piena applicazione dell'I.S.E.E.
il quadro normativo deve ancora essere completato, con l'approvazione: del
D.P.C.M. previsto dall'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 109/98, che deve stabilire
criteri per individuare il nucleo familiare per i soggetti a carico I.R.P.E.F.
di più persone, per i coniugi non legalmente separati e non conviventi, per i
minori non conviventi con i genitori od in affidamento, per i soggetti non
appartenenti a famiglie anagrafiche; del D.P.C.M. previsto dall'art. 3, comma 2
ter, del D. Lgs. 109/98, che deve stabilire i criteri di applicazione
dell'I.S.E.E. a persone disabili ed ultra65enni non autosufficienti
relativamente alle prestazioni socio sanitarie, definendo cioè per quali
prestazioni a queste persone occorra considerare come reddito soltanto quello
della persona e non dell'intero nucleo familiare; del D.P.C.M. previsto all'art.
4, comma 6, del D. Lgs. 109/98, che deve stabilire i modelli tipo
della dichiarazione per l'I.S.E.E. che il cittadino può compilare presso
l'I.N.P.S..
ARTICOLO 3 - FINALITÀ, BENEFICIARI,
CALCOLO
1. Il Reddito di Mantenimento è costituito
da una quota di base, che contribuisce a garantire un livello di vita adeguato;
può anche comprendere una quota che contribuisce a sostenere le spese per
l'abitazione. Esso è destinato a persone non abili al lavoro come definite
all'art. 2, comma 7, che versano in condizioni di reddito
insufficiente.
2. Possono beneficiare del contributo i
nuclei il cui reddito non sia superiore alla somma della quota base del Reddito
di Mantenimento e di quella (se richiesta e se ne sussistono i requisiti) per le
spese di abitazione sino al massimale previsto, nella misura della differenza
tra tale somma e il reddito percepito dal nucleo. Qualora il beneficiario di
Reddito di Mantenimento non debba sostenere spese per utenze domestiche, al
contributo erogabile viene detratto l'importo previsto per tali spese descritto
all'art. 14, comma 3.
3. La quota base del Reddito di
Mantenimento è pari all'importo della pensione contributiva integrata al
trattamento minimo erogata dall'I.N.P.S. ai lavoratori dipendenti.Gli importi si
intendono automaticamente aggiornati sulla base degli aumenti delle pensioni
minime I.N.P.S..
4. La quota di Reddito di
Mantenimento per il sostegno alle spese di abitazione è definita all'art. 14,
comma 2.
5. Per nuclei con più componenti non abili al
lavoro, l'importo complessivo è determinato secondo la seguente scala di
equivalenza, in quanto ogni nucleo sopporta costi fissi di mantenimento che non
crescono nella stessa proporzione del numero dei componenti:
|
|
Reddito di mantenimento del nucleo = = quota base moltiplicata per : |
|
|
1 |
| 2 | 1,70 |
| Oltre 2 | Si aggiunge al moltiplicatore 0,40 per ogni ulteriore componente |
L'entità delle erogazioni per l'anno 2000 è descritta nella tabella
illustrata nell'Allegato “A” che costituisce parte integrante della presente
deliberazione.
Se nel nucleo familiare sono presenti anche persone abili al
lavoro (ossia diverse da quelle elencate nell'articolo 2, comma 7), il
contributo si calcola applicando alle persone non abili le prime quote della
scala di equivalenza del presente articolo; a quelle abili si applicano le quote
elencate all'art. 5, comma 3, attribuendo loro una posizione nella scala di
equivalenza dell'art. 5 come componenti del nucleo successivi al numero dei non
abili presenti.
6. Il Reddito di Mantenimento è
erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, a
condizione che i nuclei dei beneficiari non incorrano in uno dei motivi di
esclusione descritti all'art. 4.
ARTICOLO 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL REDDITO DI MANTENIMENTO
1.
Non possono beneficiare del Reddito di Mantenimento i
nuclei familiari che, al momento della domanda e durante il periodo di
erogazione del contributo, si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
a) percepiscano un reddito pari o superiore al
valore dell'importo complessivo del Reddito di Mantenimento e delle spese
sostenute per l'abitazione;
b) almeno un componente
sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e
abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad
eccezione della proprietà dell'abitazione principale, se questa è classificata
nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, con riserva di successivo adeguamento
agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante atti della Giunta
Comunale. Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili,
l'immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché
costituisca l'abitazione in cui esse risiedono. La titolarità del diritto di
proprietà su tale abitazione non costituisce motivo di esclusione dal contributo
se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa
non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal
caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di
proprietà, qualora possibile. Sono fatte salve le disposizioni previste all'art.
22;
c) i componenti abbiano proprietà, possesso, o
disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi
possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia
disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che
non sia stato immatricolato nei 6 anni precedenti la richiesta di contributo e
non superi la cilindrata di 1200 centimetri cubici. In tal caso al contributo si
applica una decurtazione forfetaria di L. 150.000 mensili, pari a 77,47
Euro.
I limiti di immatricolazione e potenza del
mezzo, e la decurtazione forfetaria, non si applicano se il mezzo mobile è
utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie
adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi
pubblici o dei buoni taxi;
d) possiedano disponibilità
liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività
finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, come
descritti all'art. 2, comma 12, per un valore complessivo superiore a L.
4.000.000, pari a 2065,83 Euro, se nel nucleo vi è un solo componente. Per ogni
ulteriore componente, tale cifra è incrementata di L. 500.000, pari a 258,23
Euro. Il reddito proveniente da tali disponibilità finanziarie è calcolato
tenendo conto dell'interesse effettivamente corrisposto, o in subordine, secondo
il rendimento medio annuo ponderato dei titoli decennali del Tesoro previsto al
punto b) della parte I della Tabella 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
109;
e) vi siano componenti titolari di attività
lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano
intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di
contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi comunali
qualora i titolari di attività autonome e
d'impresa:
- siano sottoposti
a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano
la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure
perdurano;
- comprovino una
temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso
periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi
di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei
mesi;
f) vi sia un componente, tra quelli elencati
all'art. 2 comma 7, che deve ottemperare ad obblighi lavorativi e che non
assolva agli impegni di ricerca attiva del lavoro previsti dall'art. 6, comma 1,
se tali impegni sono compatibili con le condizioni di coloro che possono
beneficiare del Reddito di Mantenimento. Tale condizione opera anche nei
confronti delle donne in stato di gravidanza non a rischio per sé e per il
nascituro, di norma fino al settimo mese di
gravidanza;
g) vi sia un componente abile al lavoro
(non elencato all'art. 2 comma 7), che incorra nei motivi di esclusione
descritti all'art. 6, comma 1.
ARTICOLO 5 - FINALITÀ, BENEFICIARI,
CALCOLO
1. Il Reddito di Inserimento Sociale mira
a favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone abili al lavoro
che si attivino per raggiungere l'autonomia
economica.
2. Possono beneficiare del contributo i
nuclei familiari il cui reddito non sia superiore alla somma del Reddito di
Inserimento Sociale e del contributo per il pagamento delle utenze domestiche,
se richiesto e se ne sussistono i requisiti, nella misura della differenza tra
tale somma ed il reddito percepito autonomamente dal
nucleo.
3. Se il nucleo è composto da più persone,
l'importo complessivo è determinato secondo la seguente scala di equivalenza, in
quanto ogni nucleo sopporta costi fissi di mantenimento che non crescono nella
stessa proporzione del numero dei componenti:
| N. componenti il nucleo | Reddito di inserimento del nucleo = = quota base moltiplicata per: |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,91 |
| 3 | 2,73 |
| 4 | 3,64 |
| 5 | 4,55 |
| 6 | 5,20 |
| Oltre 6 | Si aggiunge al moltiplicatore 0,12 per
ogni ulteriore componente |
L'entità delle erogazioni per l'anno 2000 è descritta nella tabella
illustrata nell'Allegato “B” che costituisce parte integrante della presente
deliberazione.
4. Se nel nucleo familiare sono
presenti anche persone descritte all'art. 2, comma 7, si applica l'art. 3, comma
5.
5. Il contributo per le spese delle utenze
domestiche, come è previsto all'art. 14, comma 3, può essere erogato solo se nel
nucleo non vi sono persone che percepiscano contributi di Reddito di
Mantenimento.
6. Ai fini del calcolo del contributo e
dei servizi accessori eventualmente ad esso collegati, gli importi dei redditi
da lavoro mensili percepiti da membri del nucleo successivamente alla
concessione del Reddito di Inserimento, ed aggiuntivi a quelli dichiarati
all'atto della domanda di contributo, sono calcolati nella misura del 70% del
loro valore durante i primi 6 mesi di erogazione del contributo dall'inizio
dell'attività lavorativa, e dell'85% nei successivi 6 mesi. Tale modalità di
calcolo si applica una volta soltanto, per un solo reddito da lavoro all'interno
del nucleo, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi anche non
consecutivi, a decorrere dalla data della prima riscossione dei redditi da
lavoro da parte di uno dei componenti del nucleo. Da essa sono esclusi i
percorsi d'inserimento lavorativo attivati con risorse pubbliche da parte di
enti pubblici o privati a favore di fasce deboli e disoccupati di lunga
durata.
ARTICOLO 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL REDDITO DI INSERIMENTO
SOCIALE
1. L'esclusione avviene per motivi di
inadempienza di impegni lavorativi e formativi, o per motivi reddituali e
patrimoniali. Sono esclusi dal contributo, per i periodi e con le modalità sotto
descritte, i nuclei nei quali uno o più componenti abili, o persone elencate
all'art. 2, comma 7 che debbano adempiere ad obblighi lavorativi compatibili con
le loro condizioni, non ottemperino agli obblighi lavorativi e formativi sotto
elencati:
- per un periodo di 9 mesi qualora
l'inadempienza avvenga durante l'erogazione del contributo
comunale;
- per un periodo di 3 mesi, qualora
l'inadempienza sia avvenuta nei 3 mesi precedenti la richiesta di
contributo.
L'inadempienza si verifica quando i componenti del
nucleo:
- rifiutino eventuali offerte di lavoro, anche
a tempo determinato di qualsiasi durata
temporale;
- cessino volontariamente un'attività
lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà e comportamenti, salvo che
tali comportamenti siano giustificati da motivi sanitari adeguatamente
certificati oppure dal sopraggiungere della data di scadenza oltre la quale il
lavoratore perderebbe l'anzianità di iscrizione alle liste del
Collocamento;
- non siano iscritti alle liste
ordinarie o speciali presso l'Ufficio di collocamento o ai Centri per l'impiego
pubblici e privati;
- abbiano acquisito un punteggio
del tesserino di disoccupazione, o documento similare tale che, in occasione di
precedenti chiamate pubbliche, avrebbe consentito loro il reperimento di
un'attività lavorativa, anche a tempo determinato; nei confronti dei cittadini
disabili operano le norme previste dalla legge n. 68/99 e
s.m.i.;
- abbiano rifiutato, abbandonato o frequentato
in modo discontinuo attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro,
Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero ogni altra attività
proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento
lavorativo;
- non abbiano praticato comportamenti di
ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo, o
di collocamento e servizi all'impiego, sulla base dell'evoluzione della
normativa in materia di politiche attive del
lavoro;
- se privi di licenza della scuola
dell'obbligo ed in età superiore a quella necessaria per il conseguimento
dell'obbligo scolastico, non si siano iscritti ai corsi per il conseguimento
della suddetta licenza, ovvero ai corsi di alfabetizzazione per adulti, secondo
i limiti di legge, nei tempi previsti o concordati con il Servizio sociale. Da
tale obbligo sono esenti le persone di età superiore a 55
anni.
2. Ferme restando le condizioni di erogabilità
del contributo previste all'art. 7 comma 1, i motivi di esclusione elencati al
comma 1 non operano per le persone le cui condizioni di salute opportunamente
certificate non consentano di adempiere agli impegni descritti al comma
precedente, per il periodo di impossibilità certificato. Non operano inoltre per
un periodo massimo di 9 mesi non rinnovabili dalla data di richiesta del
contributo, per singoli componenti del nucleo impegnati in specifici progetti
personalizzati di reinserimento sociale concordati con i servizi sociali di
territorio, esclusivamente qualora tali progetti prevedano la necessità di un
periodo libero da impegni lavorativi o formativi. Tali progetti riguardano
persone le cui condizioni di natura sociale non consentano di intraprendere
percorsi formativi e lavorativi, o facciano incorrere in reiterati insuccessi
nel mantenere tali percorsi.
I progetti personalizzati possono inoltre
riguardare:
- programmi di recupero terapeutico,
certificato come incompatibile con qualsiasi
attività;
- il transito da forme di vita marginali,
quali l'assenza di una dimora stabile.
I beneficiari delle deroghe descritte
al presente comma non devono tuttavia perdere i punteggi acquisiti presso le
liste ordinarie o speciali dell'Ufficio di Collocamento o dei centri per
l'impiego per l'intera durata dei suddetti progetti.
Nei confronti di minori
in età da lavoro che frequentano con impegno e regolarità un ciclo di studi, e
che siano componenti di nuclei assistiti, i motivi di esclusione descritti
possono non operare per un anno, eventualmente rinnovabile sino al completamento
degli studi, dopo un'attenta valutazione dei Servizi.
3.
Sono esclusi dal beneficio i nuclei che, al momento
della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, percepiscano
un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo del Reddito di
Inserimento e delle spese sostenute per le utenze domestiche (come descritte
all'art. 14, comma 3), oppure si trovino in una o più delle seguenti
condizioni:
a) i componenti abbiano proprietà,
possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I
contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o
abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione
che non sia stato immatricolato nei 6 anni precedenti la richiesta di contributo
e non superi la cilindrata di 1200 centimetri cubici. In tal caso al contributo
si applica una decurtazione forfetaria di L.150.000 mensili, pari a 77,47
Euro.
I limiti di immatricolazione e potenza del
mezzo, e la decurtazione forfetaria, non si applicano se il mezzo mobile è
utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie
adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi
pubblici o dei buoni taxi;
b) un componente possieda
disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed
altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri
fondi, come descritti all'art. 2, comma 12, per un valore complessivo superiore
a L. 4.000.000, pari a 2.065,83 Euro, se nel nucleo vi è un solo componente. Per
ogni ulteriore componente, tale cifra è incrementata di L. 500.000, pari a
258,23 Euro. Il reddito proveniente da tali disponibilità finanziarie è
calcolato tenendo conto del tasso di interesse effettivamente corrisposto, o in
subordine, secondo il rendimento medio annuo ponderato dei titoli decennali del
Tesoro previsto al punto b) della parte I della Tabella 1 del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 109;
c) vi siano componenti titolari di
attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che
abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di
contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi comunali
qualora i titolari di attività autonome e
d'impresa:
- siano sottoposti
a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano
la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure
perdurano;
- comprovino una
temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso
periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi
di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei
mesi;
d) almeno un componente sia titolare di diritti
di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni
immobiliari ubicati in qualunque località. Qualora tali diritti ineriscano
all'unità immobiliare adibita ad abitazione in cui il nucleo risiede, se questa
è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 (con riserva di
successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante
atti della Giunta Comunale), il contributo per il Reddito di Inserimento può
essere erogato, ma l'importo totale è decurtato di L. 200.000 mensili, pari a
103,29 Euro. Se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria, l'abitazione non è disponibile perché assegnata al coniuge separato
del richiedente, tale condizione non costituisce motivo di esclusione dal
contributo, e questo non è decurtato. Il beneficiario tuttavia deve impegnarsi
ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora
possibile.
ARTICOLO 7 _ DURATA DEL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO E
TUTELA DI FASCE DEBOLI
1. Il Reddito di
Inserimento è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza
del reddito, ovvero fino a quando i nuclei dei beneficiari non incorrano nei
motivi di esclusione elencati all'art. 6.
2. In caso
di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o
divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, è possibile erogare
esclusivamente i contributi descritti ai Titoli 2 e 3 ed all'art. 12 del
presente atto in deroga a quanto previsto all'art. 2, comma 11, lettera d),
soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti
dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche
avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno
abbienti per far valere i loro diritti, nonché successivamente presenti al
servizio sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione
esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità
dell'obbligato). Prima della presentazione di tali prove i contributi possono
essere erogati soltanto in favore di minori e di persone descritte all'art. 2,
comma 7.
La Città attiverà l'azione di rivalsa sulle somme che il
beneficiario riscuoterà a seguito dell'esecuzione del titolo.
ARTICOLO 8 - INTERVENTI PER FACILITARE L'INSERIMENTO
LAVORATIVO
1. Al fine di facilitare l'inserimento
lavorativo delle persone abili al lavoro, la Città istituisce appositi servizi
di accompagnamento al lavoro. Tali servizi saranno costituiti con risorse
finanziarie, tecniche ed umane aggiuntive appositamente individuate con
provvedimenti amministrativi e destinati prioritariamente ai beneficiari di
Reddito di Inserimento che volontariamente avranno chiesto di accedervi;
secondariamente, secondo la disponibilità di presa in carico, saranno proposti
ad altri cittadini con reddito inadeguato. I Servizi stileranno progetti
personalizzati concordati con il destinatario che questi dovrà sottoscrivere;
essi riguarderanno inserimenti in attività formative, di tirocinio, o in ogni
altra attività finalizzata a facilitare l'inserimento al lavoro.
2.
I Servizi di accompagnamento al lavoro saranno attivati
dal Progetto Speciale Lavoro, articolati a livello territoriale, e opereranno in
stretta collaborazione con la Divisione Servizi socio assistenziali. Per le
persone inserite nei progetti personalizzati, potrà essere previsto un
contributo integrativo.
3. Per la promozione di
percorsi di inserimento lavorativo, la Città potrà avvalersi anche di progetti e
iniziative promosse da imprese private, anche senza scopo di lucro. Poiché
l'accompagnamento al lavoro per persone in difficoltà necessita di sostegni
sociali e comunitari, saranno realizzati progetti su base territoriale,
inizialmente in via sperimentale, che prevedano l'attiva partecipazione delle
diverse realtà private e del terzo settore.
4.
Successivi atti della Giunta Comunale definiranno i
criteri e le procedure di attivazione degli interventi descritti nel presente
articolo.
ARTICOLO 9 - FINALITÀ E BENEFICIARI
1. I
contributi per esigenze specifiche mirano a fronteggiare eventi eccezionali e
necessità particolari, non riconducibili al soddisfacimento dei bisogni della
generalità degli assistiti, che il beneficiario non può affrontare senza un
adeguato sostegno. I contributi per le esigenze specifiche possono essere
previsti ad integrazione o in sostituzione degli interventi illustrati ai Titoli
2 e 3, e si possono erogare per:
a) spese per esigenze
debitamente certificate di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici ed
ortopedici, che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare,
esclusivamente per i minori e persone che hanno titolo a beneficiare del Reddito
di Mantenimento, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 7. Per i minori le
suddette spese possono essere previste anche per apparecchi ortottici. Questo
contributo non può essere erogato per l'acquisto di prodotti farmaceutici e per
il pagamento di altre prestazioni sanitarie;
b) spese
per l'acquisto di vestiario, per lo stimolo alla vita di relazione, per l'igiene
personale, per il costo di mense convenzionate. Tali contributi possono essere
erogati esclusivamente in alternativa al Reddito di Mantenimento o di
Inserimento. Essi possono essere erogati anche a minori o adulti collocati in
strutture residenziali soltanto se i regolamenti e gli accordi contrattuali che
le strutture hanno stipulato con la Città o con la Regione non prevedano tali
acquisti;
c) spese a favore dei minori, per la
partecipazione ad attività socializzanti, qualora le reti familiari, amicali,
del privato sociale, ovvero degli organismi che operano in regime di convenzione
con la Città non possano garantire la suddetta partecipazione; spese per
l'iscrizione alla frequenza scolastica alla scuola superiore pubblica,
relativamente ai corsi successivi a quelli dell'obbligo scolastico.
Inoltre, a favore di minori rientrati nella famiglia
d'origine, a seguito del termine di progetti di collocazione eterofamiliare, si
possono erogare anche i seguenti contributi, al fine di sopperire alle seguenti
esigenze:
c.1) spese di
mobilità, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rientro in
famiglia;
c.2) proseguimento,
fino al termine della durata, della frequenza a corsi scolastici professionali
iniziati durante il periodo dell'inserimento
eterofamilare.
Tutti contributi descritti alla
presente lettera possono essere concessi esclusivamente a seguito
dell'elaborazione di un progetto integrato, che definisca gli obiettivi
dell'utilizzo di tali contributi;
d) spese per
l'acquisto di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità; spese per
l'attivazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale)
a favore di nuclei ai quali la Città abbia assegnato alloggi di edilizia
residenziale pubblica, o per i quali intervenga con contributi per il pagamento
dei canoni di locazione per i contratti
assistiti;
e) pagamento delle spese di trasloco,
ovvero per l'abitazione a seguito di calamità, qualora tali spese non siano
garantite da provvidenze erogate da altri Enti o da agenzie
assicurative;
f) interventi di manutenzione ordinaria
dell'abitazione;
g) interventi a sostegno del reddito
in seguito ad eventi che colpiscano l'unico percettore di reddito e ne producano
documentata assenza dal nucleo od impossibilità a svolgere attività lavorative.
Questo intervento è erogato per un massimo di tre mesi, per un importo massimo
mensile di Lire 250.000 (pari a 129,11 Euro) nel trimestre, rinnovabili previa
verifica del sussistere delle condizioni necessarie. Per i medesimi eventi, tale
contributo può essere concesso non più di una volta entro un arco temporale di
tre anni dalla data dell'ultima
erogazione;
h) interventi a favore di persone che, in
conseguenza di reati, in particolare di delitti, sono state private dei mezzi
finanziari di sussistenza, allo scopo di compensare parzialmente tale perdita.
Per ottenere questo intervento è necessario aver presentato regolare denuncia
all'Autorità giudiziaria;
i) interventi per
fronteggiare mutamenti delle condizioni economiche derivanti da sopravvenuta
perdita del reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato per cause
indipendenti dalla volontà e dal comportamento del lavoratore. Con tali
interventi si intende evitare di assistere con contributi economici continuativi
i nuclei che invece possono trovare adeguata autonomia; pertanto tali interventi
sono erogabili se sussistono le seguenti
condizioni:
- se il lavoratore
non beneficia di alcun ammortizzatore sociale previsto dalla
legge;
- se il nucleo
familiare non riceve contestualmente alcun altro contributo previsto dal
presente atto, salvo quelli previsti al comma 2, punto A) dell'art.
12;
- a nuclei nei quali
nessun componente abbia usufruito di interventi a titolo di assistenza economica
nei tre anni precedenti dal verificarsi della perdita del lavoro, salvo quelli
previsti al comma 2, punto A) dell'art.
12.
L'intervento deve prevedere un numero minimo di
tre erogazioni periodiche, previa predisposizione di progetto del Servizio
sociale prima di ciascuna erogazione, nel quale devono essere verificate le
condizioni per la concessione del contributo, e le possibilità di utilizzare
anche i percorsi descritti all'articolo 8.
Ai nuclei
beneficiari di tale intervento tutti i contributi descritti nel presente atto,
salvo quelli previsti al comma 2, punto A) dell'art. 12, non possono essere
erogati prima di due anni dalla data di concessione di questo intervento. Prima
di tale termine, previa la revoca dell'intervento descritto alla presente
lettera, possono essere erogati i contributi previsti al comma 2, punto A)
dell'art. 12, per i minori al comma 4 dell'art. 14, ai componenti del nucleo che
in seguito a scomposizione familiare abbiano trasferito la propria residenza;
identico criterio si applica ai componenti del nucleo beneficiario
dell'intervento che non abbiano trasferito la propria residenza in seguito alla
scomposizione.
2. A persone che sono ricoverate in
strutture residenziali con oneri a totale carico della Città, può essere erogato
un contributo finalizzato a consentire loro di disporre di un reddito proprio
per piccole spese, in misura pari all'importo che a tale scopo è previsto nelle
strutture gestite dal Comune di Torino.
ARTICOLO 10 - CALCOLO DEI CONTRIBUTI PER ESIGENZE
SPECIFICHE
1. I contributi per le motivazioni
elencati all'art. 9 possono essere erogati a nuclei familiari il cui reddito sia
pari o inferiore al Reddito di Mantenimento o di Inserimento, calcolato in base
alle persone componenti tali nuclei.
2. Gli importi
complessivi massimi erogabili sono:
- per i contributi
descritti all'art. 9, lettere da a) a d), di L. 1.500.000 annui (pari a 774,69
Euro) erogabili allo stesso nucleo, come somma di tutte queste tipologie di
contributo;
- per i contributi descritti all'art. 9,
lettere da e) ad h), di L. 3.000.000 annui (pari a 1549,37 Euro), erogabili allo
stesso nucleo, come somma di tutte queste tipologie di
contributo.
3. L'importo complessivo massimo di tutti
i contributi elencati all'art. 9, lettere da a) ad h) non può superare L.
4.000.000 (pari a 2.065,82 Euro) annui allo stesso nucleo. L'importo complessivo
massimo del contributo elencato all'art. 9, lettera i) ammonta a L. 4.000.000
(pari a 2.065,82 Euro) per il richiedente, più L. 500.000 (pari a 258,22 Euro)
per ogni ulteriore componente il nucleo familiare non
rinnovabili.
4. Se dei contributi elencati all'art. 9,
lettere a), b), c) sono beneficiari minori, l'importo complessivo massimo
(inteso come somma di tutte le tipologie di questi contributi) erogabile è di L.
2.000.000 annui (pari a 1032,91 Euro) per lo stesso minore. Per i minori che
necessitano degli interventi descritti al punto c.2) del comma 1 dell'art. 9, a
tale importo complessivo massimo si somma il costo del servizio per le spese di
frequenza scolastica. In tal caso l'importo massimo complessivo di tutti i
contributi elencati all'art. 9, comma 1, lettere da a) ad h) è aumentato del
costo del servizio per il pagamento di tali
spese.
5. Per definire l'importo dei contributi
descritti all'art. 9, a), b), c), d), e), f), si effettua il seguente calcolo:
Costo documentato dei beni o dei servizi da acquistare + Quote del Reddito di
Mantenimento o di Inserimento del nucleo + Contributo per le spese di abitazione
fino all'importo massimo come descritto all'art. 14, commi 2 e 3 - Reddito del
nucleo. Il contributo erogabile non può superare il costo del bene o del
servizio da acquistare. In ogni caso il contributo non può superare gli importi
previsti ai commi precedenti. Qualora debba effettuare spese per beni o servizi
acquistabili da più fornitori, il beneficiario dovrà presentare più preventivi
di spesa ai Servizi comunali. I beneficiari devono tempestivamente documentare i
pagamenti effettuati. L'importo dell'intervento di cui alla lettera h) è
concesso sino al 75% della perdita finanziaria subita, entro il massimale
descritto al comma 2 del presente articolo, ed è concesso di norma con
erogazioni periodiche, rinnovabili previa verifica del permanere delle
condizioni che hanno motivato l'erogazione, e non in unica
soluzione.
6. I suddetti contributi non possono essere
erogati per sanare il mancato pagamento di debiti insoluti, quali
contravvenzioni, utenze domestiche, e similari, né possono in alcun modo essere
utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati
concessi.
7. Gli importi dei contributi possono
consistere in un'unica erogazione, in erogazioni periodiche, oppure in una
combinazione delle due modalità.
8. Nel caso di
scomposizione del nucleo familiare il beneficio è riconosciuto in quota
proporzionata al periodo ed ai componenti il nucleo.
ARTICOLO 11 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI PER ESIGENZE
SPECIFICHE
1. Fatti salvi i limiti di reddito
previsti al comma 1 dell'articolo precedente, non possono beneficiare dei
contributi per esigenze specifiche i nuclei familiari che, al momento della
richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in una o
più delle condizioni previste agli artt. 4 e 6, a seconda che si tratti di
persone abili o non abili, secondo le definizioni descritte all'art. 2, comma 7.
Non si applicano le riduzioni di importo dei contributi descritte all'art. 4,
comma 1, lettera c) e all'art. 6, comma 3, lettere a) e d).
TITOLO 5 - CONTRIBUTI PER CURE DOMICILIARI, L'ABITAZIONE E PRESTITI
ARTICOLO 12 - CONTRIBUTI PER CURE
DOMICILIARI
1. L'Amministrazione comunale vanta
un'esperienza qualificata nell'erogazione di tali interventi economici, mediante
i quali le famiglie possono acquistare servizi di sostegno domiciliare a favore
di anziani, disabili e minori. I suddetti contributi mirano soprattutto ad
evitare il ricovero in strutture per non autosufficienti. Si intende procedere
al loro riordino, al fine di inserire gli assegni di cura tra le prestazioni a
rilievo sanitario di sostegno alla domiciliarità, per le quali è indispensabile
la compartecipazione dei Servizi sanitari e socio assistenziali. Pertanto la
Città stipulerà accordi in tal senso con le Aziende Sanitarie Locali.
La
Giunta Comunale disciplinerà i criteri di erogazione e le modalità operative
dell'intervento in base alle risorse e alle procedure definite a seguito dei
suddetti accordi; inoltre potrà prevedere eventuali incrementi dei massimali di
contributo erogabili di seguito previsti, anche sulla scorta di
compartecipazioni alla spesa da parte delle Aziende Sanitarie.
In presenza di
altri interventi per la stessa finalità da parte delle Aziende sanitarie o di
altri Enti pubblici, il contributo comunale è erogato a complemento
dell'intervento, per un importo sino alla concorrenza del massimale descritto al
comma 3, lettera c), anche in applicazione delle norme nazionali e delle intese
che determineranno criteri di compartecipazione della spesa tra le A.S.L. ed il
Comune.
2. Possono beneficiare del contributo,
denominato assegno di cura:
A) le persone in
condizioni di non autosufficienza determinata da gravi disabilità o da malattie
di carattere degenerativo invalidanti per le quali le competenti Unità di
Valutazione Geriatriche o Unità di Valutazione Handicap abbiano valutato una
condizione sanitaria almeno equivalente a quella che rende idonei ad essere
inseriti in strutture residenziali a rilievo sanitario per persone non
autosufficienti (Residenze Assistenziali Flessibili o Residenze Sanitarie
Assistenziali);
B) le persone in condizioni di ridotta
autosufficienza di età superiore a 65 anni o alle persone con tasso di
invalidità pari o superiore al 74%, se di età inferiore ai 65 anni, ovvero ai
minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della
propria età.
3. Per calcolare il contributo:
a)
si definisce il costo del servizio di cura di cui il
beneficiario necessita, entro un progetto predisposto dai Servizi sociali e
sanitari, considerando le modalità di erogazione previste dai Contratti
Nazionali Collettivi di lavoro vigenti;
b) si
considerano (ridotte delle quote eventualmente già erogate come Reddito di
Mantenimento) le spese effettivamente sostenute per il pagamento del canone
d'affitto, oppure, se il beneficiario vive in una casa di cui è proprietario un
componente il nucleo familiare, l'ammontare mensile delle spese condominiali
generali, ad esclusione di quelle sostenute per il pagamento del
riscaldamento;
c) l'assegno di cura di cui alla
lettera A) non può superare il costo del servizio definito come necessario e non
può essere superiore all'importo massimo di L. 2.500.000, pari a 1.291,14 Euro.
L'assegno di cura di cui alla lettera B) non può superare il costo del servizio
definito come necessario e non può essere superiore all'importo massimo di L.
750.000 mensili, pari a 387,34 Euro.
Se nel nucleo
vi sono due anziani o disabili che richiedono l'intervento, il massimale del
contributo erogabile è aumentato del 50%; il massimale è ulteriormente
incrementato del 30%, se nel nucleo vi sono altri anziani o disabili che
richiedono l'intervento;
d) i redditi percepiti dai
beneficiari del contributo di assegno di cura di cui alla lettera A) e dai loro
conviventi si calcolano al 60% del loro valore se provengono da attività
lavorative, e l'80% se provengono da prestazioni previdenziali o assistenziali
erogate da Enti previdenziali come descritte all'art. 2, comma 11. I redditi
percepiti dai beneficiari del contributo di assegno di cura di cui alla lettera
B) e dai loro conviventi si calcolano nella misura intera degli importi
percepiti a qualsiasi titolo.
Per definire il contributo mensile si calcola
il Reddito di Mantenimento del nucleo più le spese per l'abitazione
effettivamente sostenute, come descritte al precedente punto b). Se il reddito
del nucleo è inferiore o pari a tale somma, l'assegno di cura può essere erogato
sino al costo del servizio, entro il massimale previsto. Se invece il reddito
del nucleo supera tale somma, l'importo erogabile per l'assegno di cura è
ridotto di tale esubero.
4. Il contributo per
l'assegno di cura non può essere erogato a favore di cittadini ricoverati in
strutture socio assistenziali o sanitarie. Per documentate esigenze di
assistenza da garantire, l'intervento può proseguire durante ricoveri
ospedalieri del beneficiario, a condizione che viva solo e non possa fruire di
altre risorse di sostegno, per un periodo limitato e solo per garantire gli
interventi indifferibili.
5. Possono essere erogati
contributi di “sostegno domiciliare” a favore di minori non disabili, i cui
genitori non possano garantire presenze adeguate per giustificati e documentati
motivi o non possano svolgere compiutamente le proprie funzioni se non con un
supporto domiciliare.
Per calcolare il
contributo:
a) si definisce il costo del servizio di
sostegno domiciliare di cui il minore necessita, entro un progetto predisposto
dai Servizi, considerando il numero di ore di assistenza moltiplicato il costo
totale orario previsto dai Contratti Nazionali dei lavoratori a domicilio e
dalle norme che regolano la materia, inclusi i contributi assicurativi
obbligatori e gli oneri riflessi;
b) il contributo
erogabile non può superare il costo del servizio definito come necessario e non
può essere superiore all'importo di L. 1.500.000 mensili, pari a Euro 774,68.
L'importo attribuito al primo minore è incrementato del 10% per ogni ulteriore
minore che, entro il medesimo nucleo, necessita dell'intervento.
Per definire
il contributo mensile si calcola il Reddito di Mantenimento o Inserimento del
nucleo secondo quanto previsto agli artt. 2 e 5 più le spese per l'abitazione,
sino all'importo massimo previsto all'art. 14, comma 2 e ridotte delle quote
eventualmente già erogate come Reddito di Mantenimento o Inserimento. Se il
reddito del nucleo è inferiore o pari a tale somma, il contributo può essere
erogato sino al costo del servizio, entro il massimale previsto. Se invece il
reddito del nucleo è superiore a tale somma, l'importo erogabile per il sostegno
domiciliare è ridotto di tale esubero.
6. Il
beneficiario o il suo rappresentante legale devono utilizzare i contributi per
l'assegno di cura ed il sostegno domiciliare mediante l'instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato con un terzo, inclusi le immigrate e gli
immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro od
in possesso di permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro,
secondo le modalità di erogazione previste dai Contratti Nazionali Collettivi di
lavoro vigenti e dalle norme che regolano la materia, ovvero attraverso
l'acquisto della prestazione da organizzazioni ed imprese che applichino
integralmente tali contratti. I beneficiari o i loro rappresentanti legali non
possono instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il coniuge ed i
conviventi, ad eccezione delle persone (che non siano loro parenti) che
convivono per espletare le funzioni di cura.
Con successivi atti di riordino
della materia, la Giunta Comunale potrà prevedere modalità applicative della
gestione amministrativa del suddetto rapporto di lavoro, nonché altre forme di
erogazione dei servizi di assegno di cura e sostegno domiciliare, che consentano
di meglio supportare il beneficiario del contributo oggetto del presente
articolo nel gestirlo per le finalità per le quali è concesso.
ARTICOLO 13 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI PER CURE
DOMICILIARI
1. Sono esclusi dai contributi di
assegno di cura e di sostegno domiciliare i nuclei familiari che, nel momento
della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in
una o più delle condizioni previste agli artt. 4 e 6. Non costituisce motivo di
esclusione il possesso da parte del nucleo di un reddito mensile di importo
superiore al Reddito di Mantenimento o
Inserimento.
2. Per ottenere l'assegno di cura, la
proprietà il possesso, la disponibilità di un mezzo mobile registrato sono
consentiti senza alcun limite di immatricolazione, cilindrata e potenza. La
relativa decurtazione descritta all'art. 4, comma 1 c), non si applica se il
mezzo mobile è utilizzato per il trasporto del beneficiario dell'assegno di cura
o per esigenze sanitarie adeguatamente certificate.
ARTICOLO 14 - CONTRIBUTI PER
L'ABITAZIONE
1. Le condizioni di povertà economica
determinano anche difficoltà nel reperire e mantenere idonee sistemazioni
abitative. In relazione a tali difficoltà, possono essere erogate le seguenti
misure per fronteggiare i problemi connessi alla casa, in attesa di un organico
riordino degli interventi comunali e in considerazione dei nuovi strumenti
attivati per il sostegno del reddito.
2. Ai
beneficiari del Reddito di Mantenimento può essere erogato un contributo per le
spese di abitazione, da calcolarsi come segue:
- fino
ad un importo massimo di L. 250.000 mensili, pari a 129,11 Euro, per il
pagamento del canone di affitto, il cui contratto deve essere registrato e
intestato ad uno dei componenti la famiglia anagrafica. Per ottenere questo
contributo, i nuclei familiari che ne hanno i requisiti devono avere presentato
la domanda di accesso al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto istituito
dalla Legge n. 431/98. La quota di contributo descritta nel presente comma non
può essere erogata sino alla data di successiva presentazione della domanda per
l'accesso al Fondo nazionale, se i Servizi comunali verificano che il nucleo
avrebbe potuto ottenere il contributo statale previsto da tale Legge, ma non ha
presentato la relativa domanda. Gli uffici comunali sono tenuti ad informare ed
orientare gli utenti circa la possibilità di accesso al Fondo nazionale. Alla
quota di contributo previsto al presente comma si sottrae l'importo erogato dal
Fondo, se il nucleo ne è beneficiario;
- in
alternativa, fino ad un importo massimo di L. 50.000 mensili, pari a Euro 25,82,
se il nucleo risiede in un'abitazione di sua proprietà, a titolo di contributo
per documentate spese condominiali generali, a condizione che la proprietà sia
classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, con riserva di successivo
adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante l'adozione di
atti della Giunta Comunale.
Se nel nucleo vi sono anche componenti abili al
lavoro, i suddetti contributi sono divisi per il numero totale dei componenti;
il risultato é moltiplicato per il numero dei componenti non abili. L'importo
finale costituisce quanto può essere erogato al nucleo. Se i beneficiari della
quota dei suddetti contributi non hanno destinato le rispettive quote al
pagamento delle spese di abitazione, le quote non potranno essere rinnovate per
un numero di mesi pari a quelli dell'uso improprio.
Con successivi atti
deliberativi, la Giunta Comunale definirà le forme di pagamento diretto
all'Agenzia Territoriale per la Casa delle quote di cui sono beneficiari gli
utenti residenti in abitazioni gestite dall'Agenzia stessa.
Oltre al Reddito
di Mantenimento, nei mesi invernali può essere erogato un contributo per il
pagamento del riscaldamento, entro un importo determinato con deliberazione
della Giunta Comunale. Esso non può essere erogato a persone che non vivono
presso la propria residenza.
3. Se nel nucleo non vi
sono persone che percepiscano contributi di Reddito di Mantenimento, ad
integrazione del Reddito di Inserimento può essere erogato un contributo di L.
85.000 mensili, pari a 43,90 Euro, per il pagamento documentato delle utenze
domestiche dei cui contratti i suddetti componenti siano intestatari. I
contributi non potranno essere rinnovati per un numero di mesi pari a quelli
dell'uso improprio, se i beneficiari non li avranno destinati al pagamento delle
utenze domestiche.
4. Sono inoltre previsti contributi
per sopperire a temporanee necessità abitative, esclusivamente a favore di
persone in condizioni di particolare debolezza sociale e per periodi limitati.
Possono essere beneficiarie di tali contributi, finalizzati al pagamento di
strutture alberghiere o similari, e per lo stretto tempo necessario a reperire
una collocazione alternativa, persone temporaneamente prive di un'abitazione e
che non trovino ospitalità presso la rete parentale o amicale o presso altre
strutture, che si trovino nelle seguenti
condizioni:
a) minori;
b) adulti di età superiore a 60 anni, in analogia con
quanto previsto all'art. 2, comma 7;
c) disabili nelle
condizioni descritte all'art. 2, comma 7, lettera c) ovvero con invalidità
riconosciuta pari o superiore al 74%;
d) persone in
condizioni di disagio mentale, se i Servizi di Salute mentale ne certificano lo
stato di temporanea inabilità lavorativa per la durata del contributo e, nel
contempo, concordano con i Servizi sociali modalità integrate di
assistenza;
e) donne sole in stato di gravidanza, dal
quarto mese di gestazione, o dall'accertamento dell'inizio della stessa, qualora
essa sia certificata rischiosa per la salute della donna o del nascituro;
genitori soli con figli sino a 3 mesi dopo la nascita del minore;
f)
persone la cui tutela è stata deferita alla Città da
parte dell'Autorità Giudiziaria.
La durata temporale dei contributi descritti
al presente comma non può essere superiore a 8 mesi, eventualmente prorogabili
di 6 mesi una sola volta, per le persone descritte alle lettere b) e c); per le
persone descritte alla lettera d) tale durata non può essere superiore a 8 mesi
e non è prorogabile.
Nessun limite di durata opera per i minori e per le
persone la cui tutela è deferita alla Città.
5. Il
contributo per sopperire a temporanee esigenze abitative può essere erogato se
il reddito del nucleo dei beneficiari è uguale o inferiore al Reddito di
Mantenimento del nucleo stesso (secondo i criteri descritti all'art.3) sommato
all'importo massimo erogabile per il pagamento delle spese di abitazione
illustrato all'art. 14, comma 2.
6. Per la definizione
del contributo mensile si effettua il seguente calcolo: Costo del servizio
effettivo _ Reddito del nucleo. Il costo del servizio non può superare L.
1.000.000 per una persona, pari a 516,45 Euro. Se nel nucleo vi è un secondo
beneficiario, il costo del servizio considerato per il primo beneficiario è
aumentato fino al 40%; per ogni ulteriore beneficiario, tale importo è aumentato
ulteriormente fino al 30%.
7. Ai beneficiari del
contributo per il pagamento di strutture alberghiere, il Reddito di Mantenimento
ed Inserimento viene erogato, qualora ne abbiano i requisiti, sino all'importo
massimo del 50%.
8. Durante il periodo di fruizione
dei contributi per il pagamento di strutture alberghiere possono essere
contestualmente erogati anche i contributi per cure domiciliari previsti
all'art. 12, e quelli per esigenze specifiche previsti all'art. 9, comma 1,
tranne quelli descritti alle lettere b), f) ed i), nonché alla lettera d)
limitatamente alle spese per apparecchi domestici e mobili.
ARTICOLO 15 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI PER
L'ABITAZIONE
1. Sono esclusi dai contributi
descritti all'art. 14 i nuclei familiari che, al momento della richiesta e
durante il periodo di erogazione del contributo, siano in una o più delle
condizioni previste agli artt. 4 e 6. Per gli interventi descritti al comma 4
dell'art. 14 sono fatte salve le prestazioni indifferibili per la tutela di
minori.
ARTICOLO 16 - PRESTITI
1. Sono presenti in
città persone che vivono difficoltà economiche in quanto sono in attesa di
provvidenze statali già concesse per la presenza di inabilità, ma non ancora
erogate. Sino al permanere di tale problema, derivante dai tempi che
intercorrono tra la concessione e la liquidazione delle provvidenze statali, ai
cittadini residenti possono essere erogati prestiti qualora, a seguito
dell'emissione del provvedimento definitivo di concessione, essi abbiano
acquisito il diritto alle seguenti provvidenze economiche liquidate
dall'I.N.P.S. e siano in attesa delle relative spettanze: a) assegno mensile di
inabilità, b) pensione di inabilità, c) indennità mensile di frequenza, d)
indennità di accompagnamento.
Il prestito è concesso previa richiesta al
Comune redatta in forma contrattuale, nella quale il cittadino interessato si
obbliga a:
- comunicare tempestivamente ai servizi
comunali l'avvenuta liquidazione delle
spettanze;
- restituire le somme prestategli dal
Comune secondo i criteri descritti al successivo comma
3;
- comunicare tempestivamente ai servizi comunali
l'eventuale inserimento in una struttura residenziale pubblica o privata.
Il
prestito può essere erogato esclusivamente alle persone che vivono presso la
propria residenza e per un periodo massimo di tre mesi; esso è rinnovabile per
un ulteriore pari periodo, fino alla liquidazione delle spettanze, previa
verifica della permanenza delle condizioni di concessione.
Non possono
beneficiare dei prestiti i nuclei familiari che, al momento della domanda e
durante il periodo di erogazione, si trovano almeno in una delle condizioni di
esclusione dal Reddito di Mantenimento ed Inserimento elencate agli artt. 4 e
6.
2. I prestiti descritti alle lettere a), b), c) del
precedente comma 1 possono essere erogati a nuclei familiari il cui reddito, in
base alla composizione del nucleo familiare, sia inferiore alla somma della
quota base del Reddito di Mantenimento o Inserimento e di quella per le spese di
abitazione sino all'importo massimo previsto, nella misura della differenza tra
tale somma ed il reddito percepito dal nucleo.
I prestiti a favore degli
invalidi in attesa dell'indennità di accompagnamento sono erogati per l'intero
importo mensile di tale indennità e possono essere cumulati con l'erogazione del
Reddito di Mantenimento o di Inserimento Sociale e le spese di abitazione.
3. La restituzione del prestito deve avvenire per
l'intera somma ed in unica soluzione al momento della liquidazione delle
spettanze da parte dell'I.N.P.S.. Su tale somma il beneficiario, o i legittimi
eredi, sono tenuti a corrispondere gli interessi legali. Qualora la restituzione
non avvenga secondo i tempi e le modalità previsti nell'impegno di restituzione,
si applicherà anche la rivalutazione monetaria.
In caso di rinuncia
all'eredità, o in assenza di eredi, il Comune procederà al recupero delle somme
anticipate secondo le modalità previste dal Codice Civile.
ARTICOLO 17 - EROGAZIONE D'URGENZA ED ANTICIPAZIONE DI
CONTRIBUTI
1. In casi di particolare urgenza,
previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, può essere erogata una
somma massima di L. 200.000, pari a 103,29 Euro, a titolo di anticipazione, da
detrarsi in occasione del saldo dell'erogazione dei contributi di cui ai Titoli
2 e 3.
2. In situazioni di eccezionalità ed urgenza,
si può altresì erogare un contributo di importo massimo di L. 200.000, pari a
103,29 Euro, non più di una volta per persona nell'arco di 12 mesi. Tale
contributo non può essere erogato a:
- beneficiari che
al momento della richiesta fruiscono di altri interventi previsti nel presente
atto;
- persone che, essendo stati beneficiari di
interventi previsti nel presente atto, ricadono in uno dei motivi di esclusione
dai contributi di cui agli articoli 4 e 6.
ARTICOLO 18 - PROCEDURE DI
EROGAZIONE, VERIFICHE E CONTROLLI
1. La
concessione dei benefici previsti dalla presente deliberazione è subordinata ad
una richiesta sottoscritta dal destinatario il quale certifichi, ai sensi della
normativa vigente, la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità ai benefici,
nonché l'inesistenza dei motivi di esclusione dagli stessi. Il richiedente deve
inoltre comunicare tempestivamente al Servizio sociale, non oltre 30 giorni
dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, ogni variazione relativa alla
composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali
dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ad ogni altro evento
suscettibile di modificare la propria condizione di
assistito.
2. La concessione dei benefici è
subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di una manifestazione
di consenso all'accesso da parte dei servizi comunali alle informazioni relative
alle condizioni patrimoniali e reddituali per le quali è necessario uno
specifico assenso dell'interessato secondo la normativa vigente.
3.
Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a
conoscenza del fatto che, in caso di concessione dei contributi o di rinnovo
degli stessi, l'Amministrazione può attivare gli opportuni controlli per
l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese,
nonché dell'appropriato impiego dei contributi, con riferimento sia alle
condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del
nucleo. A tale fine, l'Amministrazione si avvale degli strumenti informativi in
possesso di altri Enti, nonché dell'intervento della Guardia di Finanza, anche
mediante la stipula delle convenzioni descritte all'art. 7 del D.Lgs. n. 109/98
e s.m.i..
4. I contributi decorrono dal mese in cui ha
termine l'istruttoria, nella quale è inclusa l'approvazione della richiesta; in
casi eccezionali debitamente documentati si possono considerare decorrenze
antecedenti. La durata massima delle singole erogazioni, che deve essere
comunicata per iscritto ai beneficiari, è di:
_ 12
mesi per i contributi erogati secondo i criteri del Reddito di
Mantenimento;
_ 6 mesi per i contributi erogati
secondo i criteri del Reddito di Inserimento e per le cure domiciliari.
5.
Prima della concessione di un eventuale rinnovo, i
Servizi comunali devono verificare la permanenza dei requisiti di accesso alle
prestazioni. In ogni momento, essi possono disporre ulteriori verifiche circa la
permanenza delle condizioni socio-economiche in base alle quali i contributi
sono stati erogati.
6. Con successivi provvedimenti
saranno disciplinate le modalità per il recupero dei contributi in forma di
prestiti, delle erogazioni indebitamente riscosse, e per l'eventuale valutazione
delle posizioni debitorie dei beneficiari di contributi.
7.
Le prestazioni previste ai Titoli 2 e 3 ed all'articolo
14, comma 4, del presente atto possono continuare ad essere concesse a persone
che debbano restituire precedenti erogazioni, anche indebitamente riscosse,
soltanto qualora occorrano interventi indifferibili od urgenti, perduri lo stato
di bisogno col rischio di gravi pregiudizi e non vi siano cause ostative
previste dalla presente deliberazione.
ARTICOLO 19 - SITUAZIONI PARTICOLARI
1. I
contributi possono essere erogati ai componenti che offrono le maggiori garanzie
di utilizzo effettivo a beneficio dell'intero nucleo, se i Servizi constatano
incapacità specifiche di persone nella gestione dei contributi
stessi.
2. Con successivi atti, la Giunta Comunale
definirà i modi in cui, nei casi di conclamata incapacità dei beneficiari o di
rischi di improprio uso del contributo, i Servizi comunali potranno:
_
provvedere al pagamento diretto di fatture, conti od
obbligazioni a carico del beneficiario, se il contributo è erogato per
l'acquisto di beni o servizi;
_ invece di un
contributo in denaro, erogare buoni, utilizzabili presso fornitori autorizzati,
per l'acquisto di generi alimentari o di prima necessità finalizzati al
mantenimento della persona o del nucleo.
3. Alle
persone la cui tutela è stata deferita alla Città, potranno essere anticipati
contributi per garantire il Reddito di Mantenimento, per il periodo necessario
ad espletare l'acquisizione del valore dei loro redditi e patrimoni. In seguito
a tale acquisizione, si procederà al rimborso alla Città delle somme erogate, se
il reddito o il patrimonio di tali persone sono superiori agli importi previsti
per la concessione del Reddito di Mantenimento.
4.
Poiché i processi di emarginazione e povertà sono
complessi ed articolati, possono presentarsi situazioni gravi e particolarmente
problematiche, per le quali non è possibile attivare interventi esclusivamente
osservando i criteri definiti nella presente deliberazione. In tali casi, che
devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, previa determinazione
dirigenziale, può essere erogato un contributo economico, senza riferimento ai
criteri del presente atto, a condizione che tale contributo abbia
contestualmente le seguenti caratteristiche:
- sia
diretto ad evitare gravissime compromissioni della situazione sociale del nucleo
o ad evitare ricoveri in strutture residenziali;
- ne
siano beneficiarie persone in condizioni di disabilità, non autosufficienza,
ridotta autonomia personale.
ARTICOLO 20 - UFFICI EROGATORI
1. La
richiesta di erogazione è presentata dai cittadini ai Servizi sociali competenti
per territorio, in base al luogo di residenza anagrafica del nucleo
beneficiario. Non devono trascorrere più di 30 giorni lavorativi dalla prima
domanda al momento del colloquio con il Servizio Sociale. I Servizi comunali
verificano la sussistenza dei requisiti secondo le modalità illustrate e
comunicano ai cittadini l'accoglimento o i motivi di diniego del contributo
richiesto. Se i beneficiari cambiano l'indirizzo della propria residenza, gli
uffici devono curare il trasferimento della relativa pratica, senza che ciò
comporti interruzione della prestazione in corso di erogazione se non mutano
altri requisiti della famiglia, al fine di evitare periodi privi di copertura
assistenziale. Alle Circoscrizioni verranno sistematicamente forniti dati
quantitativi e qualitativi aggiornati sui contributi erogati.
ARTICOLO 21 - RICORSI
1. Avverso un diniego
del contributo richiesto, ovvero di erogazione parziale, è facoltà del cittadino
proporre opposizione. A tale proposito, sono applicabili la Legge n. 241/90, il
Regolamento Comunale sull'accesso ai documenti amministrativi, la Legge n.
675/96, le successive modificazioni ed integrazioni, nonché la normativa vigente
in materia di riesami e ricorsi. Il servizio sociale è tenuto ad informare il
cittadino, la cittadina sulle modalità per presentare opposizione avverso il
diniego del contributo.
ARTICOLO 22 - RIVALSA SUI PATRIMONI DEI BENEFICIARI
Con successivi
atti, la Giunta Comunale definirà le modalità con le quali, nel caso in cui il
beneficiario di Reddito di Mantenimento o di altre prestazioni socio
assistenziali sia titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare
adibita all'abitazione in cui risiede, la Città possa esercitare l'azione di
rivalsa sul valore di tale unità, allorquando il beneficiario ne abbia cessato
l'utilizzo.
ARTICOLO 23 - AGGIORNAMENTI DEI VALORI CONTENUTI NEL PRESENTE
ATTO
1. Le percentuali di invalidità ed inabilità
citate nel presente atto si intendono automaticamente modificate al variare
delle corrispondenti percentuali, secondo le norme di legge, per l'ottenimento
delle relative prestazioni. Tale automatismo è esteso a tutti i casi in cui tali
soglie costituiscono un parametro per la definizione delle modalità e delle
caratteristiche dell'accesso ai benefici.
2. I valori
in cifre riportati nella presente deliberazione si intendono, salvo esplicita
diversa indicazione, automaticamente aggiornati ogni anno sulla base dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo. La Giunta Comunale può inoltre aggiornare ogni
altro valore in cifre contenuto nel presente atto entro limiti che, nell'arco
temporale di 5 anni, comportino variazioni non superiori al
20%.
3. La Giunta Comunale è delegata ad adottare
provvedimenti che armonizzino il presente atto con disposizioni ad esso
correlate e derivanti dalle modifiche di norme nazionali relative all'Indicatore
della Situazione Economica, al Reddito Minimo di Inserimento o ad altre misure
nazionali e regionali a sostegno del reddito.
ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E NORME
TRANSITORIE
1. La Giunta Comunale assume gli atti
per l'esecuzione della presente deliberazione, mentre la Divisione Servizi socio
assistenziali provvede alla sua attuazione. Le disposizioni della deliberazione
entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua esecutività, al fine
di consentirne l'attivazione delle procedure necessarie (consistenti anche in
automatismi informatici) all'attuazione.
2. Ai
contributi economici in corso alla data di entrata in vigore della presente
deliberazione si applicano le seguenti fasi transitorie, secondo i seguenti
criteri:
- tutti i contributi di assistenza economica
in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della presente
deliberazione proseguono fino alla data di scadenza secondo i criteri che li
hanno generate. Se rinnovati, essi saranno considerati nuovi interventi dal
momento del rinnovo. Ai contributi erogati per la prima volta dalla data di
entrata in vigore della presente deliberazione, si applicano tutti i criteri del
presente atto;
- anche successivamente alla data di
entrata in vigore della presente deliberazione, si applica il regime del Reddito
di Mantenimento per i cittadini che, alla data di entrata in vigore del presente
atto, già beneficiano di contributi a titolo di “Minimo Vitale” in quanto
invalidi;
- ai contributi per il pagamento di
strutture alberghiere in corso di erogazione, si applicano i criteri del
presente atto a decorrere dal settimo mese dalla sua entrata in
vigore;
- i contributi di “assegno di cura” di cui
alla lettera A) dell'articolo 12, comma 2, in corso di erogazione possono essere
rinnovati con i criteri che li hanno generati sino alla valutazione del
beneficiario da parte delle Unità di Valutazione Geriatrica o Handicap, che
dovrà essere attivata per tutti i beneficiari, ed a seguito della quale si
applicheranno i criteri del presente atto. I contributi di “assegno di cura” di
cui alla lettera B) dell'articolo 12, comma 2, in corso di erogazione per
persone in condizioni di ridotta autosufficienza di età superiore a 65 anni o
alle persone con tasso di invalidità pari o superiore al 74%, se di età
inferiore ai 65 anni, ovvero ai minori con difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni della propria età, possono essere rinnovati con i criteri
che li hanno generati per un periodo massimo di tre mesi.
Il presente atto
sostituisce i precedenti disposti in materia di assistenza economica, ed in
particolare annulla e sostituisce le seguenti deliberazioni:
-
del Consiglio Comunale n. 7802443/19 del 1978, n.
8309600/19 del 14/2/1984 (e le sue successive modificazioni ed integrazioni), n.
8406113/19 del 17/5/1984, n. 8503081/19 del 28/2/1985, n. 8502866/19 del
26/3/1985, n. 9012602/19 del 17/12/1990, n. 9102087/19 del 25/2/1991, n.
9403527/19 del 30/5/1994, n. 9701348/19 del 4/3/1997, n. 9802596/19 del
27/4/1998.
Ai sensi degli articoli 42 e 43 del Regolamento sul
Decentramento sulla presente proposta di deliberazione sono stati raccolti i
pareri dei Consigli di Circoscrizione. Sono pervenuti entro i termini previsti i
pareri delle Circoscrizioni 1, 3 (che hanno espresso parere sfavorevole) e 5, 6,
7 (che hanno espresso parere favorevole a condizione che vengano recepite le
proposte formulate dalle Circoscrizioni).
Tali pareri
sono acclusi in forma integrale al presente atto, all'Allegato
C.
Nel presente atto sono state introdotte modifiche
rispetto al testo inviato in consultazione alle Circoscrizioni, recependo le
seguenti proposte che erano contenute nei pareri delle
Circoscrizioni:
a) Il comma 6 dell'art. 2 è stato
sostituto per meglio chiarire come si considera il nucleo familiare del quale si
considerano le condizioni economiche per poter erogare gli interventi, come
richiesto dalle Circoscrizioni 1 e 3.
b) La lettera
“a)” del comma 7 dell'art. 2 è stata sostituita, per garantire il Reddito di
Mantenimento anche agli uomini tra i 60 e 65 anni di età, come richiesto dalle
Circoscrizioni 1 e 3 .
c) Le lettere “f)” e “g)” del
comma 7 dell'art. 2 sono state sostituite, per prevedere la garanzia del Reddito
di Mantenimento non solo alle madri (in qualunque nucleo familiare) e ai
genitori soli, per tre mesi dopo il parto, ma anche al neonato e ad eventuali
altri minori qualora il genitore viva solo coi minori, come richiesto dalla
Circoscrizione 5.
d) La lettera “e)” del comma 1
dell'articolo 4, è stata sostituita, per inserire tra le condizioni che
consentono di far beneficiare dei contributi comunali i titolari di attività
autonome anche l'impossibilità di esercitare l'attività per gravi motivi di
salute, come richiesto dalla Circoscrizione 5.
e) Al
termine dell'ultima frase dell'art. 6, comma 3, lettera “d)” ed al termine della
penultima frase della lettera “b)” del comma 1 dell'articolo 4, dopo la parola
“proprietà” si è aggiunta la possibilità di valutare l'eventuale impossibilità
ad alienare la quota di proprietà dell'abitazione del richiedente (tentativi di
alienazione che sono iniziativa richiesta per poter fruire dei contributi
comunali), qualora altre quote siano di proprietà del coniuge separato al quale
è assegnata l'abitazione. La proposta è stata avanzata dalla Circoscrizione
5.
f) Al comma 3 dell'art. 7 (rinominato come “2”), ed
al comma 11 lettera “d)” dell'art. 2 si sono specificate meglio le azioni che il
coniuge legalmente separato deve attivare per esigere gli alimenti previsti
nella separazione, come richiesto dalle Circoscrizioni 1 e
3.
g) La precedente lettera a) del comma 1 dell'art. 9
è stata soppressa, per evitare interventi che debbono essere effettuati dal
Servizio Sanitario Nazionale, e correggere altresì una formulazione del testo
che lasciava presumere che vi siano prodotti alimentari con specifiche finalità
terapeutiche che non sono a carico del Servizio Sanitario, il che non è esatto.
La proposta è stata avanzata dalla Circoscrizione
3.
h) Per estendere anche ai minori che vivono presso
la propria famiglia di origine i contributi per la frequenza scolastica
successiva alla scuola dell'obbligo, nonché al fine di meglio definire la
portata della lettera d), c. 1, dell'art. 9, nonché coordinare tale disposto con
la vigente deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9110443/19 (“Erogazione
di contributi economici per minori ospiti in strutture residenziali pubbliche,
private e convenzionate ed in affidamento familiare”), si è sostituito il testo
della rinominata lettera c), al comma 1 dell'art. 9, come richiesto dalle
Circoscrizioni 5 e 6.
i) E' stato modificato il testo
della rinominata lettera e), comma 1 dell'art. 9, per precisare l'obiettivo del
contributo descritto alla lettera f), c. 1 dell'art. 9, anche inserendo la
circostanza di altre fonti che sopperiscono alle spese per danni all'abitazione
in seguito a calamità (es. assicurazioni, finanziamenti statali ad hoc, etc.),
come richiesto dalla Circoscrizione 5.
j) La lettera
rinominata come f), al comma 1 dell'art. 9, è sostituita, per formulare in modo
meno equivoco l'intervento per la manutenzione dell'abitazione, come richiesto
dalle Circoscrizioni 1 e 3.
k) Come richiesto dalla
Circoscrizione 6, per introdurre la possibilità di interventi per l'aiuto
domiciliare che siano diretti anche a persone non autonome (ad esempio anziani
soli in età avanzata) ma che non sono in condizioni sanitarie compromesse, e
pertanto non necessitano di valutazioni da parte delle U.V.G. od U.V.H., si è
sostituito il quarto capoverso dell'art. 12, che è stato denominato
“2.”
l) Al comma 2 dell'art. 17, la parola “nucleo” è
sostituita con la parola “persona”, per inserire la possibilità di interventi
urgenti una tantum una volta all'anno per ogni persona anziché per ogni nucleo
familiare, come richiesto dalla Circoscrizione 3.
Nel presente atto non sono invece state introdotte
modifiche rispetto al testo inviato in consultazione alle Circoscrizioni,
rispetto alle seguenti proposte formulate nei pareri delle Circoscrizioni, per
le motivazioni di seguito descritte:
a) Articolo 2: la
Circoscrizione 3 richiede che qualora vi siano contributi previsti per i
detenuti residenti a Torino, essi siano previsti anche per i detenuti non
residenti che siano in semilibertà o frequentino corsi di formazione
all'esterno, perché non deriva da libera scelta dei detenuti la condizione di
essere domiciliati nel territorio torinese. La proposta non è accolta, poiché
l'assistenza ai detenuti soggetti al regime penitenziario (residenti o meno) non
rientra tra le competenze comunali; tale interpretazione peraltro è confermata
dalla risposta ad uno specifico quesito posto alla Regione. Possono invece
fruire dell'assistenza economica le persone che sono soggette a provvedimenti
penali ma non vengono recluse in carcere.
b) Articolo
2, comma 7, lettera “f)”: la Circoscrizione 7 richiede che possano beneficiare
del Reddito di Mantenimento le donne con figli sino ad 1 anno dopo la nascita
del minore, anziché sino a 3 mesi, come prevede la proposta di deliberazione. La
proposta non è accolta, in quanto il periodo di 3 mesi è individuato in analogia
al periodo nel quale la madre fruisce dell'astensione obbligatoria dal lavoro,
cioè è considerata non vincolata a svolgere attività
lavorative.
c) Articolo 2 , comma 7, lettera “e)”: la
Circoscrizione 5 richiede di poter erogare il Reddito di Mantenimento a donne in
gravidanza dall'ottavo mese (anziché dal quarto come nel testo proposto), o dal
momento in cui la gestazione è certificata come rischiosa per la donna od il
nascituro da un medico specialista ginecologo. La richiesta non è accolta in
quanto la deliberazione proposta della Giunta intende prevedere una tutela delle
gravide più ampia di quella fondata sul mero criterio dell'astensione dal lavoro
(che peraltro di norma scatta dal 7° mese). Ciò al fine di supportare famiglie
con donne gravide in condizioni di debolezza
sociale.
d) Articolo 2 , comma 7: la Circoscrizione 5
richiede di inserire tra i beneficiari del Reddito di Mantenimento anche
genitori e figli nel primo anno di separazione qualora nel nucleo non vi siano
altre persone adulte. La proposta non è accolta in quanto una tutela nel caso di
perdita del reddito in seguito a separazione è già prevista all'art. 9, comma 1,
lettera “h”.
e) Articolo 2: la Circoscrizione 1
richiede di chiarire gli strumenti con i quali i servizi possano conoscere se
gli utenti hanno richiesto ai parenti tenuti agli alimenti di contribuire al
sostegno del reddito del congiunto. La richiesta non è accolta in quanto tali
strumenti non devono essere previsti, poiché l'azione per ottenere gli alimenti
deve essere attivata esclusivamente dal parente
interessato.
f) Articolo 2, comma 11, secondo
capoverso: la Circoscrizione 5 evidenzia che lasciti e donazioni ricevuti dai
richiedenti il contributo possono essere anche di ingente valore: richiede
pertanto di sostituire il computo come reddito di quanto si è percepito negli
ultimi 5 anni con un valore massimo del reddito percepito come lascito o
donazione. La richiesta non è accolta per motivi di certezza del diritto alle
prestazioni e di parità di trattamento: infatti, se si adottasse tale criterio e
si omettesse di individuare una precisa decorrenza temporale, sarebbero
penalizzati i cittadini che, pur entrati in possesso di redditi di rilevante
valore anteriormente ai cinque anni precedenti la domanda di contributo, non
potevano prevedere la propria futura condizione di indigenza.
g) Articolo 2: la Circoscrizione 1 richiede di
chiarire come è possibile verificare e controllare quanto dichiarato dai
cittadini sul proprio patrimonio. In merito si osserva che il tema va affrontato
nel predisporre gli strumenti operativi per controllare le dichiarazioni dei
cittadini, e non inserito tra criteri per concedere le prestazioni, che sono
l'oggetto di questa deliberazione.
h) Articolo 3: le
Circoscrizioni 1 e 3 richiedono che per soggetti con handicap permanenti gravi e
per gli anziani con più di 65 anni e non autosufficienti, venga considerata la
situazione economica del solo assistito e non dell'intero nucleo. La richiesta
non può essere accolta in
quanto:
- si creerebbero
rilevanti iniquità tra le famiglie assistibili, poiché, ad esempio, un disabile
privo di risorse proprie, ma che viva con altre persone (anche i familiari) che
abbiano un alto reddito, diverrebbe comunque assistibile, pur essendo
all'interno di un nucleo che invece dispone di risorse economiche
adeguate;
- sul punto deve
ancora essere emanato uno specifico Regolamento attuativo (ossia dell'art. 2 ter
del D.Lgs. 109/98, modificato dal D.Lgs. 130/2000), che deve altresì definire a
quali prestazioni si applichi tale
criterio.
i) Articolo 4, comma 1, lettera “b)”: le
Circoscrizioni 1 e 3 richiedono che a persone che abbiano redditi di importi
inferiori al Reddito di Mantenimento, ma che possiedano qualunque bene immobile
o mobili registrati non indispensabili, deve essere erogato un contributo
soltanto in forma di prestito. La richiesta non è realizzabile, in quanto
implica che la Città gestisca complesse procedure per potersi rivalere sui beni
degli utenti.
j) Articolo 4, comma 1, lettera “c)”: le
Circoscrizioni 1 e 3 richiedono che venga innalzato il limite della data di
immatricolazione dell'automezzo posseduto che consente di percepire il
contributo (nel testo proposto è di 6 anni), e che vengano introdotti altri
elementi di valutazione dell'autoveicolo. La richiesta non può essere accolta,
in quanto non sono realisticamente applicabili metodi più sofisticati di
misurazione del valore dell'automezzo. Inoltre, va considerato che indicatore di
disponibilità di redditi sono le spese di gestione, più che il valore o l'età
del mezzo.
k) Articolo 4, comma 1, lettera “c)”: le
Circoscrizioni 6 e 7 richiedono che venga innalzato il limite massimo dei beni
mobili che può essere posseduto dal richiedente per poter accedere al contributo
comunale. La richiesta non può essere accolta, poiché si introdurrebbe il
paradosso di erogare contributi comunali, che sono finalizzati a garantire un
reddito minimo, a famiglie che invece hanno già una disponibilità patrimoniale
sufficiente.
l) Articolo 7, c. 1, primo capoverso: le
Circoscrizioni 1 e 3 richiedono che non sia prevista alcuna deroga al principio
di erogare il Reddito di Inserimento esclusivamente per 12 mesi nell'arco di 24
mesi, e di eliminare l'erogazione di tale Reddito se non vi è alcuna connessione
tra questo a percorsi lavorativi promossi dall'Amministrazione. La richiesta non
può essere accolta, poiché abbatterebbe la tutela offerta dalla
Città.
m) Articolo 12: la Circoscrizione 1 evidenzia
come il non considerare i redditi dei parenti tenuti agli alimenti produrrà un
aumento dell'utenza assistibile e della spesa, con rischi di contrazione delle
risorse disponibili; richiede inoltre di aprire un tavolo di lavoro congiunto
con le A.S.L. su questo tipo di contributi. In merito si osserva che appare non
corretto considerare nel reddito del nucleo quello dei parenti tenuti agli
alimenti solo per questa prestazione, in contrasto col principio generale
affermato all'art. 2, c. 11, lettera a). L'avvio di una concertazione con
l'A.S.L. è invece già prevista nel testo della
deliberazione.
n) Articolo 12, comma 2. La
Circoscrizione 5 richiede di aggiungere tra i possibili beneficiari di assegno
di cura le persone non autosufficienti per gravi disabilità o malattie
degenerative invalidanti che siano in attesa di valutazione da parte delle
U.V.G. od U.V.H. per un periodo massimo di 6 mesi. Va rilevato che il problema
dipende dai tempi di attesa delle UVG /UVH, che vanno ridotti, e che le A.S.L.
hanno manifestato obiezioni ad assumere valutazioni di questo tipo da parte di
soggetti od organi che non siano le UVG o le UVH. Si ritiene pertanto di non
accogliere la richiesta.
o) Articolo 14, c. 2: la
Circoscrizione 7 richiede che il contributo per le spese del canone di locazione
sia adeguato all'effettivo costo di tale canone. La Circoscrizione 6 richiede
che l'importo massimo di tale contributo sia elevato a L. 500.000 mensili. Si
ritiene di non accogliere tali richieste perché a sostegno dei cittadini che
hanno difficoltà nel pagamento del canone di affitto interviene, come nuova
risorsa, l'apposito Fondo istituito dall'art. 11 della Legge n. 431 del
1998.
p) Articolo 16, c. 3: le Circoscrizioni 1 e 3
richiedono che i prestiti in attesa di prestazioni previdenziali ed
assistenziali statali siano restituiti senza alcun interesse. La richiesta non
può essere accolta per il fatto che, quando sono erogate, le prestazioni statali
comprendono somme a titolo di interessi; pertanto nel richiedere questi ultimi,
la Città non penalizza in alcun modo i beneficiari del
prestito.
q) Articolo 22: la Circoscrizione 5 richiede
che l'Amministrazione proponga l'azione di rivalsa nei confronti di titolari del
diritto di proprietà di unità immobiliari che, a seguito di provvedimenti
dell'Autorità giudiziaria, non sono disponibili perché assegnati al coniuge
separato, allorquando tale coniuge ne cessi l'utilizzo. Tale richiesta non
risulta accoglibile, perchè l'azione di rivalsa sarebbe ingestibile da parte
dell'Amministrazione.
r) La Circoscrizione 5 presenta
le seguenti osservazioni di carattere
generale:
- Esistono
difficoltà di interazione con altri Enti erogatori di prestazioni di sostegno al
reddito (quali I.N.P.S., INAIL, etc.): occorrono pertanto collegamenti tra le
banche dati.
Occorre attivare
formazione specifica e continua del
personale.
- Si denuncia la
mancanza di incentivazione al volontariato intrafamiliare per favorire la
permanenza in casa di maggiorenni parzialmente non
autosufficienti
- Si richiede
di definire le modalità di utilizzo dei patrimoni ex IPAB per finalità socio
assistenziali, anche curando una ricerca delle
disponibilità.
Occorre in merito osservare che questi
non paiono temi che occorra inserire in questo testo di deliberazione;
inoltre:
- rispetto al primo
punto: vi sono iniziative già in corso, peraltro da definire nella costruzione
della R.U.P.A
- rispetto al
secondo punto: sono già state attivate iniziative di formazione del personale,
ed altre sono in
programma
- rispetto al terzo
punto: la deliberazione prevede facilitazioni per famigliari di persone non
autonome nel beneficiare di Reddito di Inserimento, nonché nel calcolo dei
redditi per erogare l'assegno di cura.
Tutto ciò
premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel quale, fra
l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei
Consigli Comunali ;
Dato atto che i pareri di cui
all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica
favorevole sulla regolarità contabile
Con
voti unanimi, espressi in forma palese
di approvare la disciplina degli interventi comunali di assistenza economica, per le motivazioni e secondo i criteri espressi in narrativa e negli allegati A (all. 1 - n. ) e B (all. 2 bis - n. ) al presente atto (del quale fanno parte integrante). Sul presente atto sono stati raccolti, ai sensi del Regolamento sul Decentramento, i pareri dei Consigli di Circoscrizione; sono pervenuti nei tempi utili i pareri che sono raccolti nell'allegato C (all. 3 - n. ), che forma parte integrante della presente deliberazione, e le proposte in essi contenuti sono state recepite secondo quanto analiticamente descritto al termine della narrativa.
Importi espressi in Lire
|
NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE | ||||||||||
|
TOTALE PER |
1 720.900 |
2 720.900 |
3 720.900 |
4 720.900 |
5 720.900 |
6 720.900 |
7 720.900 |
8 720.900 |
9 720.900 |
10 720.900 |
PUÒ INOLTRE ESSERE EROGATO ANCHE UN CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ABITAZIONE, SINO AD UN MASSIMO DI L. 250.000 PER LE SPESE DI AFFITTO, E DI L. 50.000 PER LE SPESE DELL'ALLOGGIO IN PROPRIETÀ
Importi espressi in Euro
|
NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE | ||||||||||
|
IMPORTI PER: TOTALE PER |
1 372,31 372,31 |
2 372,31 |
3 372,31 |
4 372,31 |
5 372,31 |
6 372,31 |
7 372,31 |
8 372,31 |
9 372,31 |
10 372,31 |
ALLEGATO B - REDDITO DI INSERIMENTO: QUOTE PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
Importi espressi in Lire
|
NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE | ||||||||||
|
TOTALE PER NUCLEO |
1 278.500 |
2 265.968 |
3 253.435 |
4 253.435 |
5 253.435 |
6 241.367 |
7 211.660 |
8 189.380 |
9 172.051 |
10 158.188 |
Importi espressi in Euro
|
NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE | ||||||||||
IMPORTI PER: 1° componente 2° componente 3° componente 4° componente 5° componente 6° componente 7° componente 8° componente 9° componente 10° componente TOTALE PER NUCLEO CONTRIBUTO X UTENZE TOTALE CON UTENZE |
1 143,83 |
2 137,36 |
3 130,89 |
4 130,89
523,55 43,90 567,45 |
5 130,89 |
6 124,66 |
7 109,31 |
8 97,81 |
9 88,86 |
10 81,70 |