Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Settore
Famiglia
n. ord. 140
2005 05648/019
OGGETTO: RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE.
Proposta dell'Assessore Borgione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 febbraio 1984 (mecc. 8309598/19), sulla base di precedenti sperimentazioni, veniva istituito il servizio di assistenza domiciliare, quale intervento svolto da personale con qualifica professionale regionale e consistente in attività di supporto alle persone ed alle famiglie nella gestione della vita quotidiana, con l'obiettivo prioritario di consentire il più possibile la permanenza al proprio domicilio di minori, disabili ed anziani.
A tale prestazione principale se ne sono affiancate nel tempo numerose altre, introdotte via via in risposta ai bisogni espressi dalle singole tipologie di utenza e di conseguenza con differenziazioni sia sul piano dei criteri di accesso che delle modalità gestionali.
In particolare sono stati
normati:
- l'affidamento diurno a volontari di minori
(Consiglio Comunale del 30 giugno 1986 - mecc. 8606570/19) e successivamente
anche di disabili ed anziani (Consiglio Comunale del 28 settembre 1989 - mecc.
8909698/19);
- il telesoccorso (Consiglio Comunale del 4
febbraio 1985 - mecc. 8500914/19) per anziani e
disabili;
- i pasti a domicilio (Consiglio Comunale del 4
febbraio 1987 - mecc. 8614433/19) per anziani ed
inabili;
- le prestazioni integrative al servizio di
assistenza domiciliare (Giunta Comunale del 13 ottobre 1998 - mecc. 9808433/19),
che non consistono in una nuova tipologia di servizio ma in interventi
complementari relativi all'igiene della persona e alla manutenzione della casa
previsti dal capitolato di gara dell'appalto concorso n. 48/98, approvato con
deliberazione Giunta Comunale del 23 aprile 1998 (mecc. 9802942/19);
- i
servizi di tregua (Consiglio Comunale dell'8 novembre 1999 - mecc. 9908665/19)
consistenti in interventi integrati resi da operatori professionali e volontari
volti a garantire un sollievo ai familiari che quotidianamente si occupano della
cura di propri congiunti anziani non autosufficienti;
- gli
assegni di cura per minori, disabili ed anziani con problemi di autosufficienza
e i contributi per il sostegno domiciliare di minori non disabili (Consiglio
Comunale del 12 febbraio 2001 mecc. 2000
05700/19), entrambi consistenti in una erogazione economica finalizzata
all'assunzione di collaboratori/trici familiari.
Il sistema delle prestazioni domiciliari offerte dai servizi sociali della Città risulta pertanto composito e diversificato e necessita di una revisione organica, che lo riconduca ad un disegno unitario, senza al tempo stesso eliminare le differenze che risultano necessarie per rispondere a bisogni differenti.
Sulle modalità di tale revisione, prevista nel documento
programmatico del Sindaco per il 2001/2006, è intervenuta la mozione n.
5 approvata dal Consiglio Comunale in data 28 gennaio 2002, che in
particolare prevede la necessità di:
- sviluppare, in
accordo e con la partecipazione finanziaria delle ASL, gli interventi per
favorire l'assistenza al proprio domicilio delle persone non autosufficienti e
per supportare le loro famiglie, anche con l'avvio di nuove iniziative e misure
di aiuto quali ad esempio i buoni servizio per poter utilizzare lavoratori e
lavoratrici domiciliari di imprese accreditate;
- introdurre
il riconoscimento di un contributo economico ai familiari che si prendono cura
al domicilio dei congiunti non autosufficienti.
I contenuti di tale riordino sono stati oggetto di ampio confronto nell'ambito dei tavoli, ed in particolare di quello denominato Anziani e Domiciliarità, di concertazione realizzati per l'approvazione del Piano dei Servizi Sociali 2003-2006, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 novembre 2003 (mecc. 2003 06026/19).
In considerazione degli obiettivi/azioni di tali atti
risulta necessario ricomporre il sistema dell'assistenza a domicilio, attraverso
un'identificazione più precisa dei ruoli da attribuire/riconoscere ai vari
attori interagenti nel sistema attraverso:
- la promozione,
il sostegno ed il riconoscimento del ruolo esercitato dalla famiglia,
distinguendo le attività prestate in base ai fondamentali doveri di solidarietà
intrafamiliare, per le quali è necessario sviluppare attività di sostegno e
sollievo, dallo svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura, per
le quali occorre prevedere un riconoscimento anche economico mediante rimborsi
spese forfettari eventualmente utilizzabili, in caso di necessità, per versare
contributi previdenziali volontari;
- la promozione, il
sostegno e il riconoscimento dell'assunzione di un ruolo parafamigliare da parte
di volontari singoli e il conseguente riordino della prestazione
dell'affidamento famigliare distinguendo, anche ai fini della determinazione
dell'entità del rimborso spese riconosciuto, tra l'esercizio di funzioni tipiche
della solidarietà di vicinato e lo svolgimento di prestazioni riconducibili al
lavoro di cura;
- la definizione del ruolo esercitato dagli
operatori professionali di diversa qualifica nel sistema della cura, in
particolare assistenti domiciliari e collaboratori familiari, in relazione allo
specifico professionale e alla necessità di ottimizzare/promuovere lo sviluppo
delle risorse umane;
- la distinzione dei ruoli esercitati
nel sistema dal servizio pubblico (titolare della presa in carico, che deve
garantire prioritariamente i compiti della valutazione del bisogno e della
verifica/monitoraggio sugli interventi in atto) e dalle imprese sociali, cui va
riconosciuta autonomia nella progettazione operativa e nella gestione degli
interventi, nonché la responsabilità dell'esecuzione del progetto
assistenziale.
Perchè tale ricomposizione sia realizzabile operativamente sul piano tecnico ed organizzativo, occorre però che vengano definite nuove regole al fine di:
1) superare l'attuale disomogeneità tra i criteri di accesso
alle varie prestazioni domiciliari, che troppo spesso finisce per condizionare,
a scapito dell'appropriatezza, la scelta di una rispetto all'altra. Si tratta di
adottare modalità di valutazione della condizione socio-economica e procedure
analoghe per l'accesso a tutte le prestazioni domiciliari, tali da incentivare
il ricorso a tali interventi rispetto a quelli residenziali, senza peraltro
penalizzare chi necessita di ricovero. Inoltre, in considerazione della
rilevante consistenza dell'offerta privata in quest'ambito, vanno individuate le
modalità attraverso le quali il servizio pubblico possa garantire un servizio di
segretariato sociale/valutazione/orientamento alla popolazione che lo richiede e
che necessita di queste prestazioni, indipendentemente dalle sue condizioni
socio-economiche e quindi anche nel caso non siano dovuti interventi a carico
parziale/totale dell'Amministrazione.
Pertanto, nelle more dell'adozione da
parte della Regione Piemonte del provvedimento di cui all'art. 40 della L.R.
1/2004 in materia di criteri per il concorso degli utenti al costo delle
prestazioni sociali, è necessario approvare le norme sui criteri di accesso alle
prestazioni domiciliari di cui all'allegato 1, facente parte integrante del
presente provvedimento;
2) adeguare l'offerta pubblica alla evoluzione della domanda
di domiciliarità proveniente dalla popolazione torinese, che in particolare
riguarda l'utenza anziana: oltre ai dati demografici che vedono nella nostra
città, a fronte di una popolazione di circa 900.000 unità, la presenza di oltre
89.000 anziani ultrasettantacinquenni (di cui 42.000 anagraficamente soli e
circa 23.000 senza figli o con figli residenti fuori Torino), con un indice di
vecchiaia più alto del 60% di quello della cintura e dell'11% di quello
regionale, un'indagine condotta sugli accessi ai servizi sociali della Città in
corso 2003 evidenzia che il 50% delle richieste di intervento riguardano persone
anziane mentre i dati relativi alla erogazione delle prestazioni domiciliari
nell'ultimo triennio segnalano un forte incremento assoluto e percentuale delle
risposte a persone anziane, che risultano beneficiarie nel 70% dell'assistenza
domiciliare, nel 95% del telesoccorso e a favore delle quali in corso 2004 sono
stati gestiti 1225 affidi familiari (a fronte dei 712 del 2001) e 1570 assegni
di cura (a fronte degli 810 del 2001).
In particolare la recente notevole
crescita del ricorso a tali prestazioni e l'analisi qualitativa dei casi che ne
hanno beneficiato suggerisce la necessità di una rivisitazione più complessiva
degli strumenti a disposizione degli operatori sociali nei confronti degli
anziani, riconoscendo anche in ambito sociale una specificità dei servizi loro
offerti e declinando le forme concrete della domiciliarità.
In quest'ambito
da un lato occorre promuovere, attraverso il coinvolgimento della comunità
locale, azioni di natura preventiva e di vigilanza attiva volte a ritardare il
più possibile la perdita dell'autonomia e la conseguente necessità della presa
in carico individuale: in tal senso si tratta di ricondurre a sistema le azioni
sperimentali realizzate con il progetto "Domiciliarità leggera" avviato con
deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 2003 (mecc. 2003
05506/019) e implementato con deliberazione della Giunta Comunale del 27
luglio 2004 (mecc. 2004
06313/019).
Dall'altro, quando invece la presa in carico diventi
necessaria, occorre attuare una progettazione individualizzata degli interventi
e una scelta appropriata delle prestazioni, distinguendo i percorsi degli utenti
e le modalità organizzative dei servizi in relazione alla condizione di
autosufficienza o meno dell'anziano richiedente/beneficiario delle
prestazioni.
Nel caso di non autosufficienza della persona infatti, in base
all'accordo sull'attuazione regionale dei Livelli Essenziali di Assistenza,
intervenuto con D.G.R. del 23 dicembre 2003 n. 51, la titolarità degli
interventi domiciliari risulta in capo al Servizio Sanitario Nazionale e le
prestazioni assumono prevalente rilevanza socio-sanitaria.
Conseguenza
fondamentale di tale accordo è il riconoscimento di rilevanza sanitaria alle
prestazioni domiciliari fornite dalla Città agli anziani non autosufficienti,
ambito di intervento in cui in collaborazione con le ASL cittadine si è avviato
sperimentalmente in materia sin dal gennaio 2003 il Progetto Torino
Domiciliarità, finanziato con l'art. 71 ex Legge 448/1998 (Legge finanziaria per
l'anno 1999) e attuato con le modalità di cui alle deliberazioni della Giunta
Comunale del 28 gennaio 2003 (mecc. 2003
00445/019) e del 1° dicembre 2004 (mecc. 2004
10460/019), realizzando un proficuo confronto sui contenuti.
Pertanto,
alla luce di quanto sopra, è necessario approvare il documento di indirizzo,
costruito al fine di orientare direttamente l'azione in materia degli operatori
sociali e sanitari, denominato Linee guida per l'appropriatezza degli interventi
domiciliari per gli anziani di cui all'allegato 2, facente parte integrante del
presente provvedimento;
3) individuare le specifiche per l'utilizzo delle prestazioni domiciliari così ridefinite in favore di altre tipologie di utenza: minori e disabili. A tal proposito va sottolineato che l'accordo regionale di cui alla succitata D.G.R. del 23 dicembre 2003 n. 51 non consente ancora la definizione di un sistema globale ed integrato di prestazioni domiciliari a favore di tutte le tipologie di utenza, rinviando in particolare la regolamentazione degli interventi nei confronti di persone con problemi psichiatrici, affette da dipendenze o da HIV o con malattie terminali, nei cui confronti per altro il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 prevede che gli interventi socio-sanitari di natura domiciliare siano totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, nelle more di tali accordi con il presente atto è possibile prevedere l'erogazione di prestazioni domiciliari a eventuale carico dell'Amministrazione comunale, oltre che in favore delle persone anziane di cui al punto precedente, solamente nei confronti di minori e disabili. Pur nella generale unitarietà del sistema, le prestazioni descritte nell'allegato 2 si applicano a tali tipologie di utenza con le modalità descritte nell'allegato 3, facente parte integrante del presente provvedimento, che individua gli obiettivi particolari e i necessari adattamenti ai bisogni specifici, da perseguirsi in tali casi;
4) stipulare un accordo di programma con le Aziende
Sanitarie Locali torinesi in materia di interventi domiciliari, da adottarsi con
successivo provvedimento della Giunta Comunale, che dovrà definire le modalità
organizzative per:
a) garantire modalità
di erogazione delle prestazioni domiciliari che favoriscano percorsi unitari per
l'utenza, con particolare riferimento alla continuità assistenziale tra la fase
dell'acuzie/postacuzie, a totale titolarità sanitaria, e la fase della
lungo-assistenza in cui, a seconda delle condizioni socio-economiche del
beneficiario, l'Amministrazione può o meno essere chiamata a riconoscere una
integrazione di natura
economica;
b) realizzare la valutazione
congiunta da parte dei servizi sociali e sanitari circa l'assistibilità a
domicilio in particolare degli anziani non autosufficienti che avranno richiesto
l'intervento dell'Unità Valutativa Geriatrica delle ASL, attraverso il raccordo
con gli interventi dei Medici di Medicina Generale e dei Servizi di Cure
Domiciliari delle Aziende
Sanitarie;
c) giungere all'approvazione
congiunta di progetti individualizzati di massima applicabili alle varie
tipologie di utenza standardizzabili in relazione alle condizioni di
autosufficienza e alla consistenza della rete sociale, sulla base dei quali
definire sin dalla fase valutativa l'ipotesi di mix di prestazioni fino al
massimale erogabile e l'entità del concorso finanziario dei due enti e
dell'utente, che dovranno costituire il riferimento per le progettualità
operative da mettere in atto;
d) gestire
le eventuali liste d'attesa per l'attivazione degli interventi secondo criteri
di trasparenza e di omogeneità definiti a livello cittadino e, mediante il
ricorso alle modalità ed agli strumenti di valutazione di cui alla D.G.R.
17-15226 del 30 marzo 2005, garantendo priorità alle situazioni connotate da
debolezza socio-economica, correlata al grado di limitazione dell'autonomia
personale;
5) prevedere un nuovo sistema di erogazione delle
prestazioni che permetta:
a) la
regolazione del mercato privato, ampiamente diffuso in questo settore e
sviluppatosi negli anni in modo scoordinato, a tutela della qualità delle
prestazioni rese agli utenti e della regolarità dei rapporti di lavoro degli
operatori coinvolti;
b) l'utilizzo non solo da
parte dei servizi sociali della città ma anche di tutti i suoi potenziali e
diversificati "clienti" presenti sul territorio cittadino: siano essi privati,
qualora non intendano avvalersi o per la parte per cui non hanno diritto ad
usufruire dell'intervento pubblico oppure altri enti pubblici, prime fra tutte
le Aziende Sanitarie Locali per la parte a loro totale/parziale carico a seconda
delle fasi dell'intervento o della tipologia di utenza in
questione;
c) l'espressione da parte del
beneficiario e/o della sua famiglia, qualora ne abbiano la capacità e se lo
desiderano e nell'ambito di regole predefinite di correttezza e trasparenza,
delle proprie preferenze in merito alle modalità di erogazione della prestazione
e nella scelta del fornitore di fiducia.
A tali fini con il presente provvedimento occorre pertanto introdurre progressivamente in quest'ambito e con particolare ma non esclusivo riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare qualificata, la modalità dei titoli per l'acquisto di servizi sociali di cui all'art. 17 della Legge 328/2000 a fianco di altri sistemi di erogazione come il trasferimento monetario; prevedere l'utilizzo di tali strumenti nell'ambito di una progettazione individualizzata curata dai servizi pubblici dei due comparti. Pertanto occorre demandare alla Giunta Comunale l'istituzione della sezione C dell'Albo dei fornitori accreditati di prestazioni socio-sanitarie relativa a quelle domiciliari e la contestuale identificazione di caratteristiche qualitative degli interventi e di tariffe calmierate, prevedendo modalità per il suo utilizzo che favoriscano una transizione graduale del sistema nel tempo che tenga conto da un lato della necessaria continuità degli interventi in atto sia sotto il profilo dei bisogni dei beneficiari che delle garanzie occupazionali dei lavoratori impegnati e dall'altro delle esigenze di informazione ed orientamento da garantire agli utenti perché la possibilità di scelta di cui all'art. 3 comma 4 della Legge 328/2000 possa essere esercitata con piena consapevolezza.
Il sistema che deriva dall'approvazione del presente provvedimento, in forza del quale vengono abrogate le succitate disposizioni istitutive delle singole prestazioni, presenta caratteristiche fortemente innovative rispetto a quello attualmente in essere e quindi risulta necessario normare in modo particolarmente circostanziato la transizione, che, tenuto conto della particolare fragilità dei destinatari, non potrà che essere realizzata in modo graduale ed al contempo flessibile, in modo da non costituire un brusco ed immotivato cambiamento dei singoli percorsi individuali.
In particolare dal momento che il riordino comporta regole
diverse sia in materia di criteri di accesso sia in materia di indirizzi per
l'utilizzo delle prestazioni si prevede che il nuovo sistema si applichi in modo
complessivo alle richieste presentate dopo 45 giorni dall'esecutività del
provvedimento che approva il primo elenco di fornitori accreditati, mentre,
relativamente ai casi in corso, al momento del rinnovo si applichino le seguenti
regole:
- sul piano della valutazione della situazione
economica, a meno che siano intervenute variazioni che l'abbiano migliorata, è
possibile conservare nel tempo, senza quindi procedere al calcolo del massimale
secondo i nuovi criteri, il valore economico delle prestazioni in corso di
erogazione al momento del riordino: stante la diversa considerazione nei due
sistemi dell'indennità di accompagnamento, il beneficiario di tale provvidenza e
di un assegno di cura erogato per la prima volta dopo l'aprile 2003 ha comunque
facoltà di richiedere l'applicazione del nuovo
conteggio;
- sul piano invece della tipologia di prestazioni
erogate, occorre procedere ad una valutazione della loro appropriatezza alla
luce dei nuovi indirizzi: i servizi sociali che hanno in carico il caso, di
concerto con i servizi sanitari qualora si tratti di situazione rimessa alla
competenza delle Unità Valutative operanti presso le ASL, formulano una nuova
ipotesi di progetto assistenziale individualizzato e concordano con il
beneficiario/la sua famiglia il passaggio al nuovo sistema, che, qualora non
siano intervenute modificazioni nella situazione della persona che avrebbero
comunque determinato la variazione del progetto, può anche essere attuato per
fasi in un arco di tempo massimo di anni due dall'avvio del nuovo sistema.
Il sistema di erogazioni ed interventi che deriva dall'applicazione del presente atto deve essere necessariamente considerato come sperimentale, per i complessi effetti che genera. Pertanto in fase di avvio del riordino attuato con il presente atto, per un periodo di 24 mesi dalla sua esecutività, la Giunta, sentita la IV Commissione Consiliare, può adottare provvedimenti per introdurre modalità correttive, al fine di adattare i criteri del presente atto alle conseguenze che emergeranno nella sua applicazione, sia rispetto alla compatibilità economica con le risorse disponibili per la Città, sia rispetto agli effetti delle prestazioni sui cittadini. Tali provvedimenti dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in sede di predisposizione della deliberazione di indirizzi in tema di tariffe per l'esercizio finanziario successivo alla loro adozione.
Ai sensi degli articoli 43, comma 1, e 44 del Regolamento del Decentramento, in data 18 luglio 2005 prot. 31394, è stata richiesta l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 2 e 10 in quanto i Consigli Circoscrizionali non hanno deliberato entro il termine previsto.
Le Circoscrizioni 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 hanno deliberato entro il termine previsto.
Di queste, hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 6, 7 e 8 (all. 4-7 - nn. ) senza osservazioni.
Le Circoscrizioni 3, 4, 5 e 9 (all. 8-11 - nn. ) hanno espresso parere favorevole a condizione che vengano recepite le osservazioni di seguito riportate.
Circoscrizione 3
Formula osservazioni di
carattere generale, senza chiedere emendamenti specifici, e propone
di:
a) supportare organizzativamente il
riordino;
b) monitorare il processo
attuativo.
Nel merito si osserva
che:
a) contestualmente all'iter
deliberativo è già stato predisposto un piano di riorganizzazione dei servizi
sociali decentrati, oggetto di preintesa sindacale, che accompagnerà il
cambiamento del sistema di erogazione delle prestazioni
domiciliari;
b) tale osservazione è già
contenuta a pagina 7 della narrativa del provvedimento deliberativo - secondo
capoverso e al punto 7) del dispositivo laddove viene stabilito "…. di approvare
le modalità transitorie descritte in narrativa per la gestione dei casi già
beneficiari di prestazioni domiciliari al momento dell'approvazione del presente
provvedimento e per l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi adottabili
nei primi 24 mesi successivi all'esecutività del presente atto".
Circoscrizione 4
Propone le seguenti
osservazioni:
a) considerare la condizione
economica di parenti e richiedere loro contributi è in contrasto con la vigente
normativa ISEE;
b) prevedere riduzione
degli oneri a carico del beneficiario se egli ha familiari a
carico;
c) non considerare la casa di
abitazione, se di proprietà, come fonte di
reddito;
d) non viene chiarito come si
definisce la condizione di "non
autosufficienza";
e) è preferibile
differenziare le franchigie in base alla gravità della condizione di non
autosufficienza;
f) non considerare
l'indennità di accompagnamento tra i redditi dei
beneficiari;
g) non è corretto il mero
rinvio ad atti della Giunta regolare il meccanismo dell'accreditamento dei
fornitori e dell'acquisto dei buoni servizio. Vi sono rischi di crescita di
occupazione precaria per i lavoratori delle imprese fornitrici. Vi sono rischi
nel pervenire alla scelta del fornitore quando egli sia incapace si
scegliere;
h) è improprio definire
"clienti" i beneficiari.
Nel merito si osserva quanto
segue:
a) il meccanismo di calcolo
proposto dalla deliberazione non porterà l'Amministrazione a chiedere
direttamente contributi ai parenti ma semplicemente contiene la presunzione del
concorso da parte di una cerchia molto ristretta di questi alle spese
assistenziali del loro congiunto.
In proposito si precisa altresì che la
normativa ISEE prevede espressamente che gli Enti erogatori le prestazioni
sociali possano utilizzare criteri aggiuntivi a quelli in esse descritti (art.
3, comma 1, del D.Lgs. 109/1988 coordinato con il D.Lgs 130/2000). Inoltre con
la modifica del Titolo V della Costituzione del 2001 la competenza a determinare
i criteri di valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti prestazioni
sociali è stata attribuita in modo esclusivo alle Regioni, salvo che lo Stato
esplicitamente includa tale regolazione all'interno della definizione dei
Livelli Essenziali delle prestazioni da garantire (funzione che compete allo
Stato ma che sinora non è stata esercitata). In merito la Regione Piemonte,
all'art. 40 della L.R. 1/2004, pur rinviando ad un apposito atto della Giunta
Regionale la determinazione dei criteri di valutazione della situazione
economica dei beneficiari, ha esplicitato:
- al comma 1
dell'art. 40 che "La compartecipazione degli utenti ai costi si applica ai
servizi ed alle prestazioni sociali richieste prevedendo la valutazione della
situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare,
attraverso il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente o
attraverso altri strumenti individuati dalla Regione";
- ai
commi 1 e 5 dell'art. 40 che la valutazione della condizione economica deve
avvenire con indicatori appropriati, "anche in considerazione di quanto previsto
dal D.Lgs. 109/1988 coordinato con il D.Lgs. 130/2000".
La Legge Regionale
1/2004 pertanto, relativamente alla valutazione della situazione economica del
richiedente, fornisce come indicazioni che tale valutazione deve essere
eseguita:
- con riferimento "al suo nucleo familiare",
definizione che non coincide di per sé con il nucleo anagrafico o con i soli
conviventi;
- con l'utilizzo non esclusivo dell'I.S.E.E., ma
anche di altri strumenti.
Tale osservazione pertanto non è accolta, tuttavia
si ritiene opportuno introdurre nell'Allegato
1, punto 1 "Principi generali" specifico emendamento
esplicativo;
b) l'eventuale accoglimento
di tale osservazione nel meccanismo di calcolo della delibera equivarrebbe ad
aumentare la franchigia sui redditi del beneficiario oppure a detrarre dal
reddito del beneficiario ciò che egli spende (o versa) ai familiari a carico. Si
ritiene più opportuno non introdurre modifiche al testo in questa fase e
svolgere invece azione di attento monitoraggio sull'intera materia delle
franchigie utilizzando allo scopo il periodo sperimentale di 24 mesi
previsto;
c) l'immobile non è considerato
quale "fonte di reddito", ma come valore posseduto. Si ritiene di non accogliere
l'osservazione, in quanto se si eliminasse la casa di proprietà dal valore dei
beni immobiliari posseduti l'intero meccanismo perderebbe
significato;
d) la competenza riguardante
la definizione dei criteri di valutazione spetta alla Regione nel disporre il
funzionamento delle Commissioni valutative UVG
/UVH;
e) si fa notare che il provvedimento
riconosce già franchigie più elevate per le persone con disabilità grave, per
garantire loro la fruizione degli interventi ex lege 162/1998 (vedi
Allegato 3 pag. 4 [1], ultimo capoverso "Prestazioni ex lege
162/1998");
f) l'indennità di
accompagnamento in realtà, ai sensi del presente provvedimento, non viene
calcolata tra i redditi (vedi Allegato
1 punto 2, primo capoverso e Allegato
2 pag. 22 penultimo capoverso [2]), bensì considerata come
"ulteriore quota a disposizione del beneficiario per procurarsi servizi
aggiuntivi ricompresi nel
Pai";
g) sull'accreditamento si rinvia
alla deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 1998 (mecc. 9805122/19)
che norma in via generale le procedure di accreditamento ed attribuisce alla
Giunta la competenza a definire i criteri per l'istituzione dei relativi albi
fornitori. Sui rischi per i lavoratori dei fornitori la presente delibera già
prevede (a pag. 6 della narrativa, terzo capoverso) che il nuovo sistema venga
avviato gradualmente a tutela sia delle garanzie occupazionali che della
consapevole scelta del beneficiario; inoltre a pag. 25
[3]dell'Allegato 2, penultimo capoverso del punto 4), laddove
si prevede la costituzione dell'albo fornitori, si precisa che il servizio che
"sceglie per conto del beneficiario" deve scegliere il fornitore classificato
primo nella sezione dell'albo degli accreditati insistente sul territorio di
riferimento;
h) si tratta di una mera
scelta linguistica, peraltro già iscritta tra "virgolette" nel testo e
utilizzata, in un punto (pag. 5
punto 5b) che non si riferisce solo a cittadini richiedenti prestazioni
sociali.
Circoscrizione 5
Propone le seguenti
osservazioni:
a) introdurre nell'Allegato
1 la possibilità di derogare dal calcolo della condizione economica dei parenti
allorchè il beneficiario non desideri contattarli in seguito a gravi dissapori
familiari, senza che ciò comporti una segnalazione alla Autorità
Giudiziaria;
b) prevedere che siano
possibili deroghe rispetto alla considerazione della condizione economica dei
parenti qualora i minori dispongano di beni immobiliari e occorra un intervento
per fronteggiare un rischio
educativo;
c) prevedere che siano i
servizi ad identificare il fornitore della prestazione per i minori con genitori
che non siano in grado di farlo (o tralascino di farlo) anche in assenza di
provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria;
d) prevedere che i fornitori
individuino personale qualificato per intervenire su minori a rischio
educativo;
e) non sono adeguatamente
descritti negli Allegati
2 e 3, tra
le prestazioni, gli "assegni di
cura";
f) poiché il nuovo sistema implica
un aumento dell'utenza possibile, si evidenzia l'esigenza di potenziare le
risorse umane e gli strumenti dei servizi.
Nel merito si
evidenzia:
a) il provvedimento già prevede
una deroga sul tema (cfr Allegato
1 punto 10, terzo capoverso). Si ritiene di non accogliere l'osservazione in
quanto recepire la generalizzazione che la Circoscrizione propone vanificherebbe
la considerazione delle condizioni dei parenti. Peraltro la segnalazione
all'Autorità Giudiziaria sarà effettuata dai servizi solo se emerge una
conclamata situazione di abbandono;
b) il
provvedimento all'Allegato
3 punto 2.3 prevede già che nel caso di interventi per fronteggiare rischi
educativi si considerino reddito e beni del solo minore e non quelli dei
parenti. Se invece si intendeva sottolineare la necessità di poter attivare
interventi pur in presenza di beni di proprietà del minore, l'osservazione è
accolta e recepita dall'emendamento al punto
10 dell'Allegato 1 che viene adottato al fine di recepire una osservazione
più generale fatta dalla Circoscrizione
9;
c) le possibilità per i servizi di
intervenire senza ricorso alle scelte di chi esercita la potestà genitoriale
sono regolate dalla normativa nazionale di tutela dei minori, che prevede le
fattispecie che richiedono il ricorso a provvedimenti della Magistratura ovvero
legittimano un ruolo sostitutivo dei servizi
pubblici;
d) è misura da prevedere tra i
requisiti di accreditamento che la Giunta dovrà
definire;
e) a pag.
1 dell'Allegato 2 [4], settimo capoverso (primo trattino) si
prevede espressamente che gli assegni di cura vengano ricompresi tra le
prestazioni descritte. Per ulteriore chiarezza comunque tale materia sarà
oggetto di specifico emendamento, all'allegato 2, "Le prestazioni" (descrizione
generale) - Assistenza domiciliare, anche al fine di meglio esplicitare le
modalità di utilizzo di questa
prestazione;
f) si precisa che,
contestualmente all'iter deliberativo, è già stato predisposto un piano di
riorganizzazione dei servizi sociali decentrati, oggetto di preintesa sindacale,
che accompagnerà il cambiamento del sistema di erogazione delle prestazioni
domiciliari.
Circoscrizione 9
Propone le seguenti
osservazioni:
a) aumentare il valore della
franchigia per i patrimoni
immobiliari;
b) prevedere una
maggiorazione di tale valore di franchigia quando il beneficiario sia unico
proprietario dell'abitazione principale (e non la possieda ad esempio in quota
col coniuge);
c) prevedere, anche nel
paragrafo 8) relativamente ai patrimoni immobiliari, la stessa deroga del
paragrafo 7) in materia di interventi in situazione di abbandono, in presenza di
valori mobiliari superiori alla
franchigia;
d) uniformare i criteri di
valutazione delle condizioni economiche ai fini delle prestazioni domiciliari e
residenziali per evitare domande improprie verso la
residenzialità;
e) chiarire le modalità di
ricorso e tutela possibili per il beneficiario quando non concorda col
PAI;
f) i servizi descritti all'Allegato 2
(pag.
29/32 [5]) come "altri servizi" devono essere attivati anche
al di fuori di un PAI per motivi di
urgenza;
g) non rinviare alla
deliberazione sull'assistenza economica la regolazione dei sostegni domiciliari
per minori non disabili;
h) riconsiderare
i budget previsti per i servizi circoscrizionali per gli affidamenti
diurni;
i) poiché il nuovo sistema implica
un aumento dell'utenza possibile, si evidenzia l'esigenza di potenziare le
risorse umane e gli strumenti dei servizi.
Nel merito si
evidenzia:
a) come già sopra evidenziato,
non appare opportuno introdurre modifiche nel testo in questa fase, ma si
preferisce fare oggetto di attento monitoraggio l'intera materia delle
franchigie;
b) valgono in proposito le
medesime considerazioni di cui al punto
precedente;
c) l'osservazione è accolta.
Si propone pertanto specifico emendamento prevedendo la deroga sia per i beni
immobiliari che mobiliari al punto
10 dell'Allegato 1;
d) con la DGR del
17-15226 del 30 marzo 2005 la Regione Piemonte ha assunto l'impegno a definire
in tempi brevi i criteri relativi alla residenzialità: appare dunque inopportuno
assumere misure comunali in pendenza di tali atti
regionali;
e) le modalità di ricorso
devono essere definite a cura della Regione (in quanto attengono al
funzionamento delle UVG/UVH) oppure, in assenza di indicazioni, verranno
regolate nell'ambito dell'accordo di programma con le Aziende
Sanitarie;
f) la delibera già prevede che
le prestazioni di supporto, i pasti a domicilio ed il telesoccorso siano
attivabili anche come prestazioni individuali in attesa di definire un PAI: le
modalità di attivazione degli interventi di urgenza dovranno comunque essere
definite nell'ambito dell'accordo di programma con le
ASL;
g) i sostegni domiciliari per minori
non disabili sono normati dalla presente delibera all'Allegato
3;
h) non è materia di competenza del
Consiglio Comunale;
i) si precisa che,
contestualmente all'iter deliberativo, è già stato predisposto un piano di
riorganizzazione dei servizi sociali decentrati, oggetto di preintesa sindacale,
che accompagnerà il cambiamento del sistema di erogazione delle prestazioni
domiciliari.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare le Norme sui criteri di accesso alle prestazioni domiciliari di cui all'allegato 1 (all. 1 - n. ) facente parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare le Linee guida per l'appropriatezza degli interventi domiciliari per anziani di cui all'allegato 2 (all. 2 - n. ) facente parte integrante del presente provvedimento;
3) di approvare le Specifiche per l'utilizzo delle prestazioni domiciliari in favore di minori e disabili di cui all'allegato 3 (all. 3 - n. ) facente parte integrante del presente provvedimento;
4) di demandare alla Giunta l'adozione di un accordo di programma con le A.S.L. cittadine in materia ed in attuazione dell'accordo regionale di cui alla D.G.R. 51 del 23 dicembre 2003 sulla base degli indirizzi di cui in narrativa;
5) di autorizzare l'introduzione progressiva di nuove modalità di erogazione delle prestazioni con le caratteristiche descritte in narrativa e demandare alla Giunta la definizione delle procedure per l'istituzione della sezione C dell'Albo dei fornitori accreditati di prestazioni socio-sanitarie relativa a quelle domiciliari e la contestuale identificazione di caratteristiche qualitative degli interventi e di tariffe calmierate, prevedendo modalità per il suo utilizzo che favoriscano una transizione graduale del sistema nel tempo in considerazione delle esigenze degli utenti e dei lavoratori impegnati nel settore, descritte in narrativa;
6) di disporre l'abrogazione dei precedenti provvedimenti
concernenti:
- l'affidamento diurno di
disabili ed anziani (Consiglio Comunale del 28 settembre 1989 - mecc. 8909698/19
e s.m.i.);
- il telesoccorso (Consiglio
Comunale del 4 febbraio 1985 - mecc. 8500914/19 e s.m.i.) per anziani e
disabili;
- i pasti a domicilio (Consiglio
Comunale del 4 febbraio 1987 - mecc. 8614433/19 e s.m.i.) per anziani ed
inabili;
- le prestazioni integrative al
servizio di assistenza domiciliare (Giunta Comunale del 13 ottobre 1998 - mecc.
9808433/19);
- servizi
di tregua (Consiglio Comunale dell'8 novembre 1999 - mecc. 9908665/19
e s.m.i.) consistenti in interventi integrati resi da operatori professionali e
volontari;
- gli assegni di cura per
minori, disabili ed anziani con problemi di autosufficienza e i contributi per
il sostegno domiciliare di minori non disabili (artt. 12 e 13 deliberazione del
Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 - mecc. 2000
05700/19 e s.m.i.);
7) di approvare le modalità transitorie descritte in narrativa per la gestione dei casi già beneficiari di prestazioni domiciliari al momento dell'attuazione del presente provvedimento e per l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi adattabili nei primi 24 mesi successivi all'esecutività del presente atto;
8) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
1) Principi
generali
2) Definizioni
3)
Il
reddito mensile: come si considera
4) I
patrimoni mobiliari: come si considerano
5) I
patrimoni immobiliari: come si considerano
6) Il
calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni erogabili
7) Valore
dei patrimoni mobiliari che superano la franchigia
8) Valore
dei patrimoni immobiliari che superano la franchigia
9) Procedure
di rapporto con i servizi comunali
10) Possibili
deroghe
11) Interventi
indebitamente percepiti
1) Principi generali
Non sono considerate in
questo allegato le prestazioni di domiciliarità a totale o parziale rilievo
sanitario, in quanto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto
la valutazione della condizione economica descritta nel presente atto si
utilizza esclusivamente per determinare gli oneri eventualmente a carico del
Comune.
In attesa che la Regione emani disposizioni in materia di accesso e
contribuzione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie, in
applicazione della legge regionale 1/2004, con il presente allegato si precisano
gli obiettivi descritti in narrativa della
delibera:
1. assumendo la scelta di considerare la
situazione economica del solo beneficiario delle prestazioni, e non dei suoi
conviventi o familiari, quando egli sia persona non autosufficiente. Ciò in
coerenza con l'ordine del giorno votato dal Consiglio Comunale sull'argomento il
10 gennaio 2000 mozione n. 1/2000;
2. quando
il beneficiario sia invece persona autosufficiente, considerando anche le
risorse economiche che potrebbero essere rese disponibili per integrare
l'assistenza a suo favore dai familiari con più stretti legami, anche non
conviventi, per le seguenti
motivazioni:
- le prestazioni di
assistenza domiciliare sono erogate, seppur indirettamente, a sostegno anche
delle persone che hanno legami familiari con la persona in stato di bisogno. Un
operatore domiciliare, intervenendo non solo sulla persona ma sul contesto
abitativo (acquisti, pulizie, e attività simili), svolge infatti attività fruite
anche dagli altri familiari;
- se si
considerasse la condizione economica del solo beneficiario si otterrebbe la
conseguenza di erogare lo stesso volume di prestazioni a carico della Città a
persone che sono in condizioni molto diverse: effettivamente soli e senza reti
proprie di aiuti possibili, oppure con reti familiari che possono disporre anche
di notevoli risorse economiche proprie. Ciò produrrebbe una iniquità
distributiva delle risorse dei servizi pubblici, perché non se ne fornirebbero
in misura maggiore alle persone che sono in condizioni complessivamente più
deboli. Inoltre se si considera la situazione economica dei soli familiari
conviventi col beneficiario si rischia di penalizzare e disincentivare la
convivenza dei familiari con le persone in difficoltà, ad esempio con gli
anziani.
Si prevede di considerare soltanto il reddito dei familiari
superiore a determinati importi, tenendo conto della composizione dei singoli
nuclei familiari, al fine di prevedere che gli oneri a carico dei familiari
siano proporzionali alla numerosità dei nuclei e non superino limiti
previsti;
3. Quando il beneficiario di interventi sia un
minore, vengono considerati, ai fini della concorrenza ai costi delle
prestazioni a lui dirette, esclusivamente i genitori e gli ascendenti, secondo
le disposizioni del Codice Civile e secondo i criteri descritti all'ALLEGATO
3 della presente deliberazione.
La definizione delle eventuali
contribuzioni a carico dei cittadini, dei valori di prestazioni erogabili a
carico della Città, delle soglie che identificano le diverse condizioni
economiche dei cittadini costituiscono gli elementi che regolano l'offerta dei
servizi domiciliari. E' perciò necessario che possano essere adattati al mutare
dei bisogni, delle priorità di intervento e delle risorse disponibili. Le
tariffe dei servizi verranno quindi progressivamente adeguate all'effettivo
costo dei servizi stessi, con atti del Consiglio Comunale relativamente ai
criteri generali e della Giunta relativamente agli importi. Con le stesse
modalità potranno essere modificate le soglie delle condizioni economiche dei
cittadini dalle quali derivano gli oneri a loro carico e il volume delle
prestazioni erogabili.
Le procedure e modalità operative da adottare nei
servizi per attuare i criteri definiti nel presente atto saranno oggetto di
appositi atti organizzativi.
Si ritiene che una valutazione della situazione
economica effettuata utilizzando esclusivamente i meccanismi previsti per il
calcolo dell'I.S.E.E (D.Lgs. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. 130/2000)
introduca rischi di iniquità, in quanto tale calcolo
prevede:
- che siano considerati nella situazione economica
solo i beni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente ed i redditi
dell'ultima dichiarazione dei redditi, mentre è opportuno considerare la
condizione economica del momento nel quale il cittadino richiede le prestazioni
comunali;
- non consente di differenziare all'interno dei
nuclei familiari modalità diverse di considerazione dei redditi dei diversi
componenti, come si prevede al punto 3 di questo
atto;
- prevede una franchigia sui beni immobiliari
inferiore a quella descritta nel presente atto.
Per questi motivi si prevede
che i richiedenti devono presentare ai servizi comunali, ai fini delle
prestazioni regolate dal presente atto, una dichiarazione che consenta di
acquisire le informazioni sulla condizione economica come in esso descritte, per
integrare l'eventuale dichiarazione I.S.E.E. della quale siano già in
possesso.
Tale previsione trova fondamento:
a) nella
disposizione dell'articolo 3 del D.Lgs. 109/1998, come modificato dal D.Lgs.
130/2000, che attribuisce agli Enti erogatori la facoltà di utilizzare criteri
ulteriori di selezione dei beneficiari aggiuntivi a quelli descritti in tali
decreti legislativi;
b) in quanto previsto ai commi 1 e 5
dell'art. 40 della Legge Regionale 1/2004, che, relativamente alla valutazione
della situazione economica del richiedente, indicano che tale valutazione deve
essere eseguita:
- con riferimento "al suo nucleo
familiare", definizione che non coincide di per sé con il nucleo anagrafico o
con i soli conviventi;
- con l'utilizzo non esclusivo
dell'I.S.E.E., ma anche di altri strumenti.
2) Definizioni
Per la valutazione della
condizione economica dei cittadini si considerano il reddito periodicamente
percepito, il patrimonio mobiliare, il patrimonio immobiliare, che sono definiti
in modo analogo a quanto indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale
(mecc. 2000 05700/19) del 12 febbraio 2001 e s.m. e i. che disciplina gli
interventi di assistenza economica, con le seguenti modificazioni ed
integrazioni:
a) il valore di donazioni, lasciti (purché non
rientranti nelle spontanee contribuzioni erogate da organismi del privato
sociale a fini di solidarietà), cessioni a titolo oneroso o di altri redditi
percepiti in anni precedenti la domanda di prestazioni ai servizi comunali si
considera:
- nei due anni precedenti tale
domanda, anziché cinque
anni;
- dividendolo per il valore delle
prestazioni domiciliari a carico della Città;
b) non
concorrono alla formazione del reddito anche gli oneri sostenuti per la
contribuzione al costo di prestazioni socio assistenziali, ovvero già calcolati
come compartecipazione a tali interventi, in Torino ed in altri Comuni, non
concorrono altresì le tredicesime mensilità di stipendi e pensioni.
Per
massimale erogabile dal Comune si intende il valore massimo della spesa
che può essere a carico della Città.
Per franchigie sul reddito e sui
patrimoni si intende il valore del reddito mensile e dei patrimoni del
beneficiario e dei suoi familiari (quando considerati) che non viene considerato
nel calcolo della condizione economica, in quanto deve restare in loro piena
disponibilità.
Per quota di solidarietà si intende il valore che, solo
per le tipologie di intervento previste, si presume i familiari possano
utilizzare autonomamente per l'assistenza del beneficiario
autosufficiente, salvo dimostrazione contraria.
Per valore erogato
a carico del Comune si intende quanto può essere fornito a carico della
Città per il beneficiario, in seguito alla valutazione dei bisogni e della
situazione economica.
I massimali delle prestazioni di aiuto domiciliare sono
descritti negli altri allegati alla presente deliberazione e riguardano
esclusivamente le prestazioni ivi elencate.
I familiari del beneficiario
indicati, quando la loro condizione economica abbia rilievo, vengono considerati
ovunque risiedano, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del presente
atto. Il coniuge del beneficiario non divorziato o non legalmente separato,
anche se non incluso nella sua scheda anagrafica, viene considerato sino a
quando il beneficiario non documenti di aver intrapreso azioni per definire in
sede giurisdizionale la propria posizione nei confronti del coniuge non
divorziato o non legalmente separato. Tale coniuge non legalmente separato non
si considera qualora l'Autorità giudiziaria abbia emesso provvedimenti che
motivino la diversa residenza dei coniugi.
3) Il reddito mensile: come si considera
Si
definisce reddito il complesso delle entrate, al netto delle imposizioni fiscali
e contributive, percepito mensilmente alla data della richiesta di intervento
presentata ai servizi comunali. Il reddito percepito mensilmente si considera
solo per la parte che supera una franchigia sul reddito, con le seguenti
differenze:
1. il beneficiario fruisce di una franchigia sui
suoi redditi personali;
2. le altre persone, suoi familiari
o meno, che vivono nella stessa abitazione del beneficiario, fruiscono di
una franchigia proporzionale al numero di tali persone. Si considerano a tali
fini tutti i conviventi da almeno tre mesi con il richiedente la prestazione,
anche se non inclusi nella scheda anagrafica, con esclusione delle persone
conviventi perché prestano attività lavorativa per il nucleo, o in quanto
affittuari, od ospitati per motivi di studio o lavoro se non parenti non
componenti la famiglia anagrafica. Gli iscritti sulla
scheda anagrafica del beneficiario e le altre persone con lui conviventi si
considerano purché siano effettivamente con lui
conviventi;
3. i coniugi, i genitori ed i figli non
conviventi fruiscono di una franchigia proporzionale al numero delle persone
iscritte nella loro scheda anagrafica. Viene considerato esclusivamente il loro
reddito personale che supera tale franchigia del loro nucleo, per consentire che
la partecipazione agli oneri di assistenza del beneficiario sia riferita ai soli
redditi dei figli, genitori e coniuge, e non anche ai redditi degli altri
familiari con essi conviventi;
4. quando il beneficiario di
interventi è un minore vengono considerati esclusivamente i redditi di genitori
ed ascendenti.
Le franchigie sul reddito sono ottenute moltiplicando per un
indice moltiplicatore il Reddito di Mantenimento (previsto dalla deliberazione
del Consiglio Comunale che regola gli interventi di assistenza economica) delle
persone e dei nuclei familiari sopra descritti: moltiplicatore individuato in 1
per il beneficiario e 2 per i suoi parenti. Inoltre alla franchigia del
beneficiario e a quella dei nuclei familiari dei suoi parenti non conviventi
sono aggiunte, sino ad un importo massimo di 400 Euro mensili, le seguenti spese
sostenute per l'abitazione principale: locazione, spese condominiali, spese
accessorie generali, ratei per l'estinzione degli eventuali mutui contratti per
l'acquisto dell'abitazione principale. Pertanto:
- il
beneficiario fruisce di una franchigia pari a 1 Reddito di Mantenimento più le
spese per l'abitazione sostenute sino ad un massimo di 400 Euro mensili. Qualora
il beneficiario sia un minore, tali spese per l'abitazione sono invece aggiunte
alla franchigia del nucleo col quale vive il minore;
- gli
altri conviventi col beneficiario fruiscono ciascuno di una franchigia pari a 2
volte il Reddito di Mantenimento del nucleo senza considerare il beneficiario,
diviso il numero di tali conviventi;
- coniuge, genitori e
figli non conviventi del beneficiario fruiscono ciascuno di una franchigia pari
a 2 volte il reddito di Mantenimento dei loro nuclei familiari più le spese per
l'abitazione sostenute sino ad un massimo di 400 Euro mensili, diviso il numero
di coniuge, genitori, figli. Qualora il beneficiario sia un minore si
considerano esclusivamente i suoi genitori ed ascendenti, con il medesimo
criterio.
Qualora nei 6 mesi precedenti la richiesta di intervento, ovvero
durante il periodo di fruizione di prestazioni con spesa a carico della Città il
beneficiario riscuota arretrati di pensione o stipendio, si divide il loro
importo per il valore mensile delle prestazioni comunali fruite, ed esse vengono
sospese per il numero di mesi risultanti a decorrere dal percepimento degli
arretrati. A tale calcolo si applica, ove ne ricorrano le circostanze, le
detrazioni descritte all'articolo 2, comma 11 della deliberazione quadro
sull'assistenza economica.
4) I patrimoni mobiliari: come si considerano
I
patrimoni mobiliari si considerano nel valore posseduto alla data della
richiesta di intervento presentata ai servizi comunali e soltanto per il valore
che supera una franchigia sul patrimonio mobiliare, così
individuata:
a) la franchigia sul patrimonio mobiliare
personale del beneficiario è di 5.000 Euro;
b) le franchigie
sul patrimonio mobiliare dei coniugi, genitori e figli (quando tale patrimonio
sia considerato) sono proporzionali al numero delle persone del loro nucleo;
pertanto la franchigia è determinata applicando a 15.000 Euro la scala di
equivalenza prevista per i Redditi di Mantenimento dalla deliberazione che
regola gli interventi di assistenza economica, secondo i seguenti
criteri:
Per i conviventi col beneficiario:
| numero di coniugi, genitori e figli conviventi col beneficiario | Franchigia = 15.000 Euro moltiplicato per: | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1,70 | |
| Oltre 2 | Si aggiunge al moltiplicatore 0,40 per ogni ulteriore componente |
Per i familiari non conviventi col beneficiario:
| numero di persone del nucleo anagrafico di coniugi, genitori e figli del beneficiario | Franchigia = 15.000 Euro moltiplicato per: | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1,70 | |
| Oltre 2 | Si aggiunge al moltiplicatore 0,40 per ogni ulteriore componente |
Si considera esclusivamente il patrimonio mobiliare personale di coniugi, genitori e figli. Se il beneficiario degli interventi è un minore, esclusivamente quello dei genitori ed ascendenti.
5) I patrimoni immobiliari: come si
considerano
Si considera il valore imponibile ai fini del versamento
dell'ICI della quota detenuta alla data della richiesta di intervento presentata
ai servizi comunali sui fabbricati e terreni edificabili ed agricoli sui quali si abbiano diritti di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione, servitù, superficie, enfituesi; è esclusa la c.d. "nuda
proprietà". Dovrà essere detratto il valore del
capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.
Si considera soltanto il valore che supera una franchigia sul patrimonio
immobiliare così identificata:
a) tra i beni del
beneficiario: 70.000 Euro per l'insieme dei beni posseduti, se tra questi è
inclusa l'abitazione principale; 20.000 Euro se si possiedono esclusivamente
beni diversi dall'abitazione principale. Per abitazione principale/prima casa ai
fini del presente provvedimento deve intendersi o l'abitazione in cui il
beneficiario vive o, qualora non viva in abitazione su cui gode di diritti
reali, l'eventuale immobile a carattere abitativo di cui disponga a tale titolo
se sito nel comune di Torino;
b) tra i beni dei conviventi
col beneficiario e dei suoi parenti anche non conviventi (quando tale patrimonio
sia considerato) non si considera la prima abitazione posseduta; si individua
una franchigia di 20.000 Euro per gli altri beni immobiliari.
Non sono
considerati i beni immobili esenti dall'applicazione dell'ICI.
Si considera
esclusivamente il patrimonio immobiliare personale di coniugi, genitori e figli;
se il beneficiario degli interventi è un minore, esclusivamente quello dei
genitori ed ascendenti. Si considerano esclusivamente le quote proprietarie dei
singoli in caso di proprietà divisa. Le pertinenze sono considerate facenti
parte del valore dell'immobile cui sono collegate. Il valore da considerare è
quello utilizzato come quota imponibile ai fini I.C.I.. I patrimoni immobiliari
posseduti all'estero sono valutati con un valore convenzionale pari a 250 Euro
al metro quadrato.
6) Il calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni
erogabili.
Gli interventi comunali sono articolati in tre
tipologie:
1. a totale carico del
Comune;
2. calcolati considerando la condizione economica
del solo beneficiario;
3. calcolati considerando la
condizione economica del beneficiario e dei suoi conviventi e parenti.
Negli
altri allegati alla presente deliberazione è descritto come ogni intervento, per
diverse tipologie di utenza, afferisca ad una di queste tipologie.
Quando si
considera la condizione economica del solo beneficiario, il valore mensile delle
prestazioni comunali erogate o della compartecipazione al costo che si richiede
al beneficiario si ottiene sottraendo al massimale mensile di spesa a carico del
Comune il reddito mensile del beneficiario che supera la rispettiva
franchigia.
Quando si considera la condizione economica anche dei parenti del
beneficiario, se dopo il calcolo sopra descritto l'intervento prevede una spesa
a carico del Comune ovvero una contribuzione al costo inferiore alla tariffa, si
detrae ulteriormente la somma dei redditi mensili e dei patrimoni mobiliari dei
familiari che superano le rispettive franchigie. Tale esubero è tuttavia
considerato soltanto fino ad un valore massimo, pari a una quota di solidarietà
prefissata, così individuata:
- per il genitore (convivente
o meno): 400 Euro mensili;
- per il coniuge (convivente o
meno): 400 Euro mensili;
- per il figlio/a (convivente o
meno): 250 Euro mensili;
- per gli ascendenti dei minori
(conviventi o meno): 250 Euro mensili;
- per ogni altro
convivente con il beneficiario: 100 Euro mensili.
Se i beneficiari degli
interventi sono minori, tra i familiari si considerano esclusivamente i genitori
e, solo qualora la considerazione delle loro condizioni economiche implichi un
costo a carico della Città, gli ascendenti. Si assume pertanto che i familiari
del beneficiario che vengono considerati (soltanto genitori, coniuge, figli,
ovvero soltanto genitori ed ascendenti se egli è un minore), e gli altri
conviventi, possano contribuire alla sua assistenza facendosi carico al massimo
di una quota di solidarietà pro capite mensile fissa. Questa quota non si
considera se i familiari sono in condizioni economiche tali da non poter farsene
carico, perché i rispettivi redditi e patrimoni sono inferiori alle franchigie
definite. In altri termini redditi e patrimoni mobiliari dei familiari vengono
considerati soltanto nella misura superiore alla loro franchigia, e soltanto
sino alla concorrenza della quota di solidarietà prevista per i diversi
parenti.
Il meccanismo è sintetizzato nella Tabella al termine di questo
Allegato, e viene specificato nei successivi commi ed articoli.
La
dichiarazione presentata dai richiedenti circa la propria situazione economica
ha validità per 12 mesi. Qualora dopo la presentazione della dichiarazione e
prima della sua scadenza intervengano variazioni, colui che ha presentato la
dichiarazione od il beneficiario della prestazione deve comunicare ai servizi
sociali, non oltre 30 giorni dalla data in cui ne viene a
conoscenza:
- ogni variazione relativa alla composizione dei
nuclei familiari considerati;
- ogni variazione delle
componenti la condizione economica (reddito periodico, patrimoni mobiliari,
patrimoni immobiliari) dichiarate all'atto della richiesta di prestazioni quando
tali variazioni, relativamente alla singola componente, sono pari o superiori al
20% dei valori inizialmente dichiarati. Modifiche alle prestazioni erogate o
alle compartecipazioni al costo dei servizi a carico dei beneficiari saranno
possibili solo in presenza di tale entità delle
variazioni;
- il ricovero in ospedale o struttura
residenziale della persona che fruisce degli interventi a carico del Comune. In
caso di ricoveri temporanei superiori ad un determinato periodo, occorrerà
infatti procedere a modificare di conseguenza il progetto assistenziale e gli
interventi di sostegno domiciliare appropriati.
Alla richiesta di rinnovo
delle prestazioni i servizi comunali verificano la permanenza dei requisiti di
accesso. In ogni momento i servizi possono disporre ulteriori verifiche circa la
permanenza delle condizioni in base alle quali le prestazioni sono state
erogate.
7) Valore dei patrimoni mobiliari che superano la
franchigia
Qualora i patrimoni mobiliari del beneficiario superino la
franchigia per essi prevista, non è possibile erogare prestazioni a carico della
Città, od applicare compartecipazioni al costo delle prestazioni inferiori alla
tariffa massima.
Qualora i patrimoni mobiliari dei conviventi e dei parenti
del beneficiario (quando si tratti di intervento che ne preveda la
considerazione) superino la franchigia per essi prevista, dal valore della
prestazione a carico della Città si detrae la "quota di solidarietà" a loro
carico prevista.
Qualora i patrimoni mobiliari consistano in contratti di
assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, polizze a premio unico
anticipato per tutta la durata del contratto, titoli o azioni o obbligazioni che
possono essere ceduti solo con oneri di smobilizzo del capitale, ai loro
possessori le prestazioni comunali possono essere erogate se alla data della
loro richiesta essi abbiano richiesto la restituzione del capitale maturato e
siano in attesa della relativa liquidazione. La prestazione viene erogata quale
anticipazione delle somme in attesa di liquidazione dall'intermediario
finanziario ed è subordinata alla sottoscrizione di impegno di versamento del
ricavato a favore del Comune al momento della liquidazione. Tale impegno deve
essere formalizzato e corredato dall'ordine irrevocabile alla banca o
all'intermediario di bonificare il controvalore dei titoli sino all'ammontare
del valore della prestazione direttamente al Comune al momento
dell'effettivo incasso. L'importo finale della prestazione non può
superare il 75% dei titoli di stato o titoli obbligazionari e non può superare
il 50% dei titoli azionari o assimilabili, ed è in ogni caso decurtato del
saggio legale degli interessi vigente aumentato di un punto calcolato sul
capitale investito.
Qualora l'intervento appropriato alla condizione del
beneficiario consista in un affidamento familiare va considerato che tale
prestazione non può essere acquistata direttamente dal beneficiario con le
proprie risorse. Pertanto se il valore dei patrimoni mobiliari del beneficiario
supera la franchigia prevista, l'affidamento può essere ugualmente attivato dai
servizi, ed il beneficiario verserà alla Città il valore della quota affido
erogata all'affidatario, sino alla concorrenza del valore del suo patrimonio
mobiliare superiore alla franchigia.
8) Valore dei patrimoni immobiliari che superano la
franchigia
Qualora il valore della prima casa del beneficiario superi la
franchigia per essa prevista, l'erogazione di prestazioni a carico della Città o
la compartecipazione al costo in misura inferiore alla tariffa massima non è
possibile, ovvero è subordinata alla concessione alla Città di garanzia reale
sull'immobile. Il beneficiario dovrà sottoscrivere allo scopo apposito
contratto, assistito da garanzia reale, con il quale si impegna a restituire la
spesa che il Comune anticiperà erogandogli la prestazione. Il
beneficiario della prestazione concederà, pertanto, ipoteca sul bene immobile a
garanzia della restituzione del prestito, maggiorato di rivalutazione, interessi
legali e spese. Le spese per la iscrizione dell'ipoteca sono poste a debito
dell'utente.
In alternativa alla predetta garanzia reale è in facoltà della
Città di Torino erogare la prestazione previa stipulazione di contratto nel
quale un congiunto di qualsiasi grado o un terzo assume verso la Città di Torino
il debito del beneficiario per il pagamento del corrispettivo per le prestazioni
erogate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1272 del codice civile.
Il contratto avrà per oggetto la restituzione delle somme spese dalla Città di
Torino e sarà stipulato con l'utente o con suo rappresentante legale o con un
terzo che assuma il debito.
Qualora il valore dei patrimoni immobiliari
ulteriori rispetto alla prima casa del beneficiario superi la franchigia per
essi previsti, l'erogazione di prestazioni a carico della Città o la
compartecipazione al costo in misura inferiore alla tariffa massima non è
possibile.
Qualora il valore dei patrimoni immobiliari dei conviventi e dei
parenti del beneficiario (quando si tratti di intervento che ne preveda la
considerazione) superino la franchigia per essi prevista, dal valore della
prestazione a carico della Città si detrae la "quota di solidarietà" a loro
carico prevista, descritta al precedente articolo 6.
9) Procedure di rapporto dei cittadini con i servizi
comunali.
Il meccanismo descritto prevede un rapporto dei cittadini con i
servizi comunali finalizzato a ridurre le incombenze di certificazione delle
condizioni economiche: infatti quando il beneficiario presenta una richiesta di
prestazione viene considerata la sua personale condizione economica; qualora per
dimensionare la prestazione o la compartecipazione al costo vadano considerati
anche i suoi genitori, coniuge e figli, i servizi comunali considerano nel
calcolo anche la presenza della loro quota di solidarietà, che non verrà
conteggiata quando tali familiari (informati del calcolo) documentino
l'impossibilità di sostenerla perché i loro redditi e beni rientrano nelle
franchigie previste.
Il meccanismo descritto nel presente atto si applica a
due tipologie che implicano costi a carico della
Città:
- l'erogazione di servizi tramite trasferimenti
monetari o buoni servizio dalla Città al
beneficiario;
- oppure la contribuzione ai costi di un
servizio da parte del beneficiario in misura ridotta rispetto alle tariffe
stabilite, il che implica o una minore entrata per la Città rispetto alle
tariffe, oppure una integrazione che la Città versa al gestore del servizio per
colmare la differenza tra la contribuzione dell'utente e la tariffa.
Nel
primo caso il meccanismo non implica una corresponsione di denaro ai servizi
comunali da parte dei familiari, ma individua il volume di prestazioni che la
Città può fornire a proprio carico al beneficiario, lasciando al beneficiario
stesso o ai familiari l'integrazione con proprie risorse delle prestazioni
comunali.
Nel secondo caso se il valore dei redditi e patrimoni che vengono
considerati è pari o superiore alla tariffa massima del servizio, la
compartecipazione al costo è pari alla sua tariffa massima; se è inferiore è
pari alla quota dovuta dal beneficiario più, per gli interventi nei quali si
considerano, le quote di solidarietà dei familiari. Relativamente alle
prestazioni di aiuto domiciliare questa situazione si realizza nel caso
dell'affidamento familiare: per questo intervento la "quota affido" che la Città
versa agli affidatari opera per il beneficiario affidato come una tariffa da
versare alla Città.
Per fruire di prestazioni a carico della Città il
beneficiario dovrà aver avviato le procedure per ottenere le altre prestazioni
ed agevolazioni fiscali utilizzabili nella sua condizione di bisogno, che siano
previste dalla normativa vigente. I servizi comunali promuoveranno
l'informazione dei possibili beneficiari di tali misure.
10) Possibili deroghe
Le modalità descritte nel
presente atto prevedono che, solo per alcuni interventi e tipologie di
beneficiari, alcuni familiari (coniuge, genitori, figli) provvedano ad integrare
le prestazioni comunali con una loro "quota di solidarietà" che essi, salvo che
le loro condizioni economiche non lo consentano, forniscono direttamente al loro
congiunto. Qualora ciò non accada il beneficiario potrebbe non poter fruire di
tutte le prestazioni adeguate alla sua condizione, in quanto fruirebbe soltanto
di quelle che possono essere a carico del Comune. E' perciò opportuno prevedere
misure correttive adottabili in queste circostanze.
I servizi comunali
provvedono ad informare (previo consenso del beneficiario) anche genitori,
coniuge e figli maggiorenni del beneficiario del volume di prestazioni che può
essere erogato a carico della Città, e delle quote di solidarietà che secondo i
criteri del presente atto si presuppone siano da essi fornite al
beneficiario.
Qualora la mancata corresponsione di tali quote di solidarietà
profili una situazione di abbandono del beneficiario, i servizi comunali, con
provvedimento dirigenziale motivato possono procedere all'erogazione di
interventi a carico della Città senza tenere conto nel calcolo del loro importo
delle quote di solidarietà descritte nel presente atto. Tale deroga è
applicabile esclusivamente in presenza di oggettive e documentate motivazioni
che prefigurino l'impossibilità di una relazione tra il beneficiario ed i
parenti che dovrebbero corrispondergli tali quote. I servizi sociali attiveranno
poi le eventuali necessarie segnalazioni alla Magistratura per l'attivazione
delle procedure di tutela del beneficiario.
Qualora gli interventi da
attivare siano previsti in provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ovvero
risultino indispensabili per evitare situazioni di abbandono di persone
incapaci, si possono erogare prestazioni a carico della Città se i redditi
mensili, i patrimoni mobiliari od immobiliari superano le franchigie per essi
previste, con le stesse modalità descritte al paragrafo precedente.
11) Interventi indebitamente percepiti
I
servizi comunali possono accertare che sono state erogate indebitamente
prestazioni con costi a carico della Città, ad esempio quando i controlli che si
eseguono su quanto dichiarato dai richiedenti relativamente alla propria
condizione economica dimostrano la non veridicità di tali dichiarazioni, o
qualora persone che dovevano comunicare ai servizi variazioni delle condizioni
economiche considerate, ai sensi dell'art. 6, comma 8; non lo facciano nei
termini previsti. In tali casi si attiva una procedura di rivalsa finalizzata
alla restituzione alla Città del costo degli interventi indebitamente
percepiti.
E' tuttavia necessario contemperare l'esigenza di attivare il
meccanismo di restituzione alla Città con l'esigenza di poter proseguire
nell'erogazione degli interventi, quando la loro sospensione rechi pregiudizio
al fruitore, specialmente se si trova in condizioni di non autosufficienza. Si
prevede pertanto che a coloro che abbiano percepito indebitamente o
impropriamente interventi e non abbiano restituito interamente il relativo costo
alla Città, sia possibile prevedere la prosecuzione degli interventi per un
periodo di tre mesi, esclusivamente qualora non sussistano altri motivi di
esclusione all'erogazione e qualora:
il beneficiario, se questi è il
debitore;
oppure un terzo fideiussore, ossia una persona (parente o non
parente) che garantisca il pagamento del debito,
abbiano preventivamente
sottoscritto un impegno di restituzione alla Città, anche rateale per un periodo
non superiore a 24 mesi e versino la prima rata.
I servizi comunali possono
proporre il rinnovo degli interventi per un ulteriore periodo di tre mesi
eventualmente rinnovabile per un pari periodo e per tutto il periodo di durata
dell'impegno, esclusivamente dopo avere verificato l'avvenuto puntuale pagamento
delle rate relative al trimestre precedente. Non costituisce motivo ostativo a
fruire di prestazioni regolate dai criteri introdotti col presente atto la
circostanza che il beneficiario debba restituire somme alla Città perché ha
indebitamente percepito prestazioni assistenziali erogate con criteri
precedenti.
Qualora l'utente debitore sia un incapace naturale (ossia non sia
in grado di esprimere compiutamente la propria volontà), sia privo della
presenza di terzi che si assumano il debito, e necessiti comunque
dell'intervento, i servizi comunali provvederanno
a:
- valutare la necessità di segnalare l'utente incapace
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, per
l'individuazione di misure di tutela e protezione mediante la nomina di un
rappresentante
- a seguito di tale segnalazione, attivare la
prosecuzione degli interventi.
Il recupero del credito non sarà attivato in
via coattiva per cifre complessivamente per ciascun debitore pari o inferiori a
150 Euro. Il recupero del credito potrà essere sospeso in ipotesi di documentata
insolvibilità del debitore o di altro soggetto tenuto; si considerano ipotesi di
documentata insolvibilità l'esito negativo dell'esperimento di tutte le
procedure di esecuzione e l'assunzione di notizie certe sulla totale indigenza
del debitore mediante cumulativamente:
- dichiarazione
sostitutiva a pena di responsabilità penali;
- esito
negativo della consultazione delle banche dati patrimoniali e reddituali a
disposizione di Pubbliche Amministrazioni (esemplificativamente: Enti
Previdenziali, Agenzia delle Entrate, Camere di commercio, ecc.).
In ipotesi
di sospensione dell'attività di recupero del credito il Comune potrà previa
motivata determinazione erogare le prestazioni ritenute urgenti e
improcrastinabili.
Il recupero del credito potrà riprendere il suo corso una volta venuta meno la causa di sospensione.
Allegato A
|
| ||||
PERSONE: |
REDDITI MENSILI: |
BENI MOBILIARI: |
| |
|
|
| |||
| BENEFICIARIO | 1 Red.to di Manten.to più spese per l'abitazione sino a un massimo di 400 Euro | 5.000 Euro (se il valore
posseduto è superiore non si erogano interventi con costi a carico dal
Comune) |
70.000 Euro (se il valore posseduto è superiore si erogano interventi con costi a carico dal Comune solo previa ipoteca | 20.000 (se il valore posseduto è superiore non si erogano interventi con costi a carico dal Comune) |
| CONIUGE, GENITORI, FIGLI | 2 Volte il Red.to di Manten.to
del nucleo (senza considerare il beneficiario nel nucleo dei suoi
conviventi) Più spese per l'abitazione sino a un massimo di 400 Euro per i nuclei diversi da quello del beneficiario |
15.000 Euro (*) (se il valore posseduto è superiore si considera che essi eroghino al beneficiario la loro quota di solidarietà) |
Non si considera tale bene |
20.000 (*) (se il valore posseduto è superiore si considera che essi eroghino al beneficiario la loro quota di solidarietà) |
(*) La franchigia è proporzionale al numero delle persone del
nucleo: si ottiene moltiplicando il valore base della franchigia secondo questa
scala di equivalenza:
N° di persone
Franchigia =
valore base (15.000 per i beni mobiliari, 20.000 per gli immobiliari)
moltiplicato
per:
1 1
2 1,7
oltre
2 si
aggiunge 0,40 per ogni altra persona
|
| |||
|
PERSONE |
|
|
(per interventi valutati come appropriati nel piano di assistenza) |
| Beneficiario | Reddito mensile personale superiore a 1 volta il suo Reddito di Mantenimento più le spese per l'abitazione sino a 400 Euro. Patrimoni personali | Tutto il reddito superiore alla franchigia |
1) MASSIMALE EROGABILE PER LA SPECIFICA PRESTAZIONE
QUOTA A CARICO DEL BENEFICIARIO
2) SE DOPO TALE CALCOLO RIMANE UN COSTO A CARICO DELLA CITTA', PER GLI INTERVENTI CHE PREVEDONO ANCHE LA CONSIDERAZIONE DEI PARENTI E CONVIVENTI:
SOMMA DELLE QUOTE A CARICO DEI PARENTI E CONVIVENTI |
| Coniuge convivente | Redditi mensili superiori a 2 volte il Red. Mant.to del nucleo familiare composto da queste persone senza il beneficiario. Valori dei patrimoni dei soli genitori, coniugi, figli, superiori alle franchigie |
Fino a 400 Euro | |
| Genitore convivente | Fino a 400 Euro | ||
| Figlio/a convivente | Fino a 250 Euro | ||
| Altro convivente | Fino a 100 Euro | ||
| Coniuge non convivente | Redditi mensili
personali superiori a 2 volte il Red. Mant.to del nucleo familiare col
quale vive, più le spese per l'abitazione sino a 400 Euro. Valori dei patrimoni personali superiori alle franchigie |
Fino a 400 Euro | |
| Genitore non convivente | Fino a 400 Euro | ||
| Figlio/a non convivente |
Redditi mensili personali superiori a 2 volte il Red. Mant.to del nucleo familiare col quale vive, più le spese per l'abitazione sino a 400 Euro. Valori dei patrimoni personali superiori alle franchigie |
Fino a 250 Euro | |
| Nel 2005 il valore del Reddito di Mantenimento per 1 persona è di 420 E. Per altre persone nel nucleo tale valore decresce con la scala in nota alla tabella precedente | |||
INTRODUZIONE
1.
LE PRESTAZIONI (DESCRIZIONE GENERALE)
- Assistenza
domiciliare
- Cure
familiari
- Affidamento
-
Telesoccorso
-
Pasti
a domicilio
- Prestazioni
di supporto
2. INTERVENTI NEI CONFRONTI DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
I
percorsi di accesso
2.1. Le
prestazioni collettive
- Le
attività del volontariato
- Lo
Spazio Anziani
- La
domiciliare di comunità
- I
servizi fruiti presso le strutture residenziali del territorio
- La
comunità alloggio
2.2.Le
prestazioni individuali
- Pasti
a domicilio
- Prestazioni
di supporto
- Telesoccorso
-
Affidamento
-
Assistenza
domiciliare
3. INTERVENTI NEI CONFRONTI DI ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI
I
percorsi di accesso
3.1. Le prestazioni
- Assistenza
domiciliare
- Cure
familiari
- Affidamento
-
Pasti
a domicilio
- Telesoccorso
-
Altri
servizi
- Prestazioni
di tregua
- Ricoveri
di sollievo
- Pasti
occasionali
- Prestazioni
di supporto
- Telesoccorso
TABELLE
MASSIMALI PRESTAZIONI DOMICILIARI (a
- b
- c)
QUADRO
SINTETICO CRITERI DI ACCESSO (tab.
d)
INTRODUZIONE
I nuovi bisogni della popolazione
anziana comportano per la loro intensità e consistenza una profonda
rivisitazione del sistema dell'offerta dei servizi, che non si può limitare alla
semplice moltiplicazione degli interventi, cui si è ricorso negli ultimi anni
per far fronte alla domanda incipiente.
Il servizio più tradizionale, la
cosiddetta assistenza domiciliare, così come normata in Piemonte a metà degli
anni settanta, si rivolgeva sostanzialmente ad un anziano, per lo più
autosufficiente, che necessitava però di un supporto da parte degli operatori
per provvedere autonomamente alle proprie necessità. A questa esigenza, che oggi
continua a sussistere, ma che appare risolvibile con altre risorse, l'età
avanzata raggiunta da un sempre maggior numero di persone, associata alla
presenza di malattie cronico-degenerative con conseguenti gravi limitazioni
funzionali, pone problemi di intensità e adeguatezza dell'assistenza erogata,
che va affidata a figure professionali qualificate.
Inoltre vanno considerati
altri due aspetti: da un lato risulta opportunamente sviluppata in questi ultimi
tempi la cultura della domiciliarità, cioè lo sforzo di mantenere la persona a
casa il più a lungo possibile, avvalendosi degli ausili e delle diverse forme di
assistenza; dall'altro è profondamente mutata la struttura familiare in grado di
assicurare la continuità delle cure.
Ci si trova infatti sempre più spesso a
dover dare risposte a nuclei composti da coniugi entrambi anziani, dove il più
valido si trova a farsi carico del coniuge meno autonomo, da persone sole, senza
figli, con figli residenti lontano, o, quando conviventi, con gravi
problematiche che impediscono l'assistenza ai genitori. Anche quando la famiglia
è presente, spesso non ce la fa, perché il carico assistenziale è gravoso,
spesso ricade sulle donne, poiché tradizionalmente ad esse vengono affidati i
compiti di cura, con problemi di conciliazione tra i diversi impegni familiari e
lavorativi.
Di qui l'esigenza, nata dalle riflessioni maturate anche
nell'ambito del Piano di Zona circa l'appropriatezza delle prestazioni erogate
e, ancor più del modello di offerta prestato, di ripensare le modalità di
erogazione delle prestazioni, partendo dal presupposto che bisogni diversificati
richiedono risposte diversificate, che offrano però la possibilità di
personalizzare gli interventi, graduando le diverse componenti del "pacchetto
assistenziale", garantendo interventi a valenza preventiva per i soggetti dotati
di un discreto livello di autosufficienza e dall'altro l'impiego di
professionalità specifiche per le esigenze più rilevanti.
Ciò significa
innanzitutto superare la tradizionale logica d'intervento per prestazioni, che,
pur avendo ciascuna di loro caratteristiche precise, possono essere diversamente
utilizzate a seconda dei bisogni delle diverse tipologie di utenza ed in ultima
analisi del singolo caso.
Le presenti linee guida pertanto hanno l'obiettivo
di:
- ridefinire alla luce dell'evoluzione degli interventi
le caratteristiche proprie delle varie prestazioni, nate in tempi diversi,
riconducendole ad un unico sistema omogeneo ed in particolare
ricomprendere tra queste, gli assegni di cura, sinora normati come erogazione
economica;
- introdurre nuove prestazioni, come ad esempio
"le cure familiari" o nuove modalità di erogazione di quelle attualmente in
essere;
- specificarne le modalità di utilizzo nei confronti
degli anziani a seconda se autosufficienti o non autosufficienti;
demandando
invece alla progettazione individualizzata la definizione degli interventi
assistenziali di cui necessita il caso singolo.
Nell'ambito delle prestazioni
destinate ai soggetti autosufficienti vengono infine definite a regime le
modalità operative sperimentate nell'ambito del Progetto "Domiciliarità
Leggera", avviato a luglio 2003 con deliberazione della Giunta Comunale del 15
luglio 2003 n. mecc. 2003
05506/19 esecutiva dal 3 agosto 2003 ed ulteriormente implementato con
Deliberazione della Giunta Comunale del 21 luglio 2004 n. mecc. 0406313/19
esecutiva dal 14 agosto 2004 che vede la regia delle Circoscrizioni cittadine in
un'azione volta alla valorizzazione delle risorse territoriali, sia
istituzionali che non, da mettere in contatto tra loro, al fine di costruire una
rete di protezione locale di tipo preventivo, che renda meno necessario (non
escludendolo però totalmente) l'intervento individuale nei confronti degli
anziani dotati di un discreto livello di autonomia, ma che necessitano comunque
di un supporto, per mancanze legate alla vita quotidiana, anche al fine di
prevenire e contrastare l'inevitabile processo di degrado, che altrimenti li
coinvolgerebbe.
Questo processo di sviluppo a livello locale, coinvolge e
valorizza il personale dei servizi, sia nel dialogo con le risorse del
territorio e le associazioni di volontariato nella costruzione di una
progettualità comune, sia nella relazione con l'utenza, laddove gli operatori si
qualificano sempre più come esperti della rete esistente, integrando le azioni
professionali proprie con quelle svolte dal volontariato.
1. LE PRESTAZIONI (descrizione generale)
Di seguito si descrivono
le fondamentali prestazioni oggetto del presente riordino identificandone le
caratteristiche principali e descrivendone il processo di
evoluzione.
Successivamente le stesse verranno richiamate specificandone le
modalità di utilizzo a seconda che la progettualità da definire sia riferita ad
un anziano autosufficiente oppure non autosufficiente.
Che cos'è
Tradizionalmente le prestazioni di assistenza
domiciliare, servizio istituito con deliberazione del Consiglio Comunale
del 14 febbraio 1984 n. mecc. 8309598/19, consistono in interventi di
supporto alla persona nella gestione della vita quotidiana e/o con esigenza di
tutela, al fine di garantire il recupero/mantenimento dell'autosufficienza
residua, attraverso un sostegno diretto nel suo ambiente domestico e nel suo
rapporto con l'esterno, nell'intento di consentire la permanenza a domicilio il
più a lungo possibile e ritardando un eventuale ricorso
all'istituzionalizzazione. Costituiscono pertanto ambiti di intervento la cura e
igiene della persona, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, la
cura e l'igiene ambientale, il disbrigo pratiche, l'accompagnamento a visite, la
spesa e la preparazione dei pasti, l'aiuto nella vita di relazione ecc., in
eventuale integrazione con altre figure professionali.
Chi lo fa
Nel corso del tempo, anche in relazione al sorgere
di nuovi interventi (es. assegni di cura normati con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. mecc. 2000
05700/19 esecutiva dal 26 febbraio 2001) le prestazioni domiciliari
surrichiamate sono state svolte sia da personale in possesso di specifica
qualifica professionale che da persone prive di un percorso professionale,
assunte direttamente dall'interessato/famiglia, con un'attribuzione spesso molto
eterogenea dei compiti assistenziali e di cura della persona, sia in ambito
pubblico che ancor più privato.
Con il riordino, occorre procedere ad una
progressiva differenziazione dei ruoli svolti attraverso l'attribuzione alle
diverse figure coinvolte di competenze specifiche che ne valorizzino la funzione
all'interno del progetto definito con l'interessato, la sua famiglia, il
fornitore, i servizi sociosanitari, evitando sovrapposizioni o all'opposto,
vuoti di intervento nella cura, tenendo conto dei percorsi formativi già
consolidati o di quelli che prenderanno avvio con il riordino e riconoscendo al
contempo esperienze di cura maturate.
Occorre altresì precisare che, sulla
scorta del disegno complessivo del riordino, le due figure possono avere
percorsi lavorativi diversi in quanto:
- l'adest/oss è una
figura professionale alle dipendenze del fornitore e da questi messa a
disposizione;
- l'assistente familiare può essere assunta,
direttamente dalla famiglia/beneficiario, utilizzando il contratto nazionale di
lavoro per i lavoratori domestici, qualora il beneficiario/famiglia intenda
esercitare direttamente il ruolo di datore di lavoro, avvalendosi del
trasferimento economico denominato assegno di cura.
In alternativa, le
prestazioni di assistenza familiare possono essere acquistate presso il
fornitore mediante l'utilizzo di buoni servizio.
Il fornitore potrà essere,
nei confronti dell'assistente familiare sia colui che la reperisce e la mette a
disposizione o colui che ne cura, per conto dell'interessato/famiglia, gli
aspetti legati alla gestione del rapporto di lavoro.
L'assistente familiare
in ogni caso non potrà essere un familiare entro il IV grado del beneficiario,
che può invece ricevere il rimborso spese previsto dalla prestazione denominata
cure familiari.
Assistente domiciliare
Il profilo professionale Adest è stato
definito in sede regionale inizialmente con la DCR del 15 novembre 1984 n.
772-11265 revocata dalla DCR del 31 luglio 1995 n. 17-13219; la recente
normativa regionale (DGR n. 46-5662 del 25 marzo 2002), sulla scorta di quanto
definito a livello statale, ha recepito l'unificazione dei profili OTA/Adest in
quello dell'operatore sociosanitario (OSS), ridefinendo gli ambiti di
intervento, estesi oltre che al comparto socio-assistenziale anche a quello
sanitario.
Per gli operatori Adest/Oss viene pertanto individuato come
peculiare e vincolante l'esercizio di un ruolo di supporto professionale, in
rapporto con il personale medico e infermieristico nelle situazioni di non
autosufficienza, con delega ad altre figure, come l'assistente familiare, della
gestione della quotidianità degli interventi domiciliari. L' Adest/OSS trasforma
il proprio ruolo e l'agire professionale, affinando le capacità di osservazione
delle realtà familiari, della lettura e rilevazione dei bisogni, nonché dei
fattori che possono danneggiare la persona in difficoltà, concorrendo alla
definizione dei PAI e della loro adeguatezza, in quanto presenza coinvolta
direttamente nel progetto.
L'operatore, di cui qui si descrive il ruolo, è
quello operante alle dipendenze del fornitore delle prestazioni domiciliari, il
quale assume un ruolo centrale in quanto garante dell'esecuzione del progetto,
attraverso la collaborazione con altre figure professionali e con gli operatori
pubblici che hanno effettuato la prima valutazione della situazione e che
mantengono un monitoraggio costante su di essa.
L'Adest/OSS diventa pertanto
figura fondamentale nella presa in carico di soggetti non autosufficienti con
una maggiore complessità assistenziale(bassa-media-medioalta intensità), dove
nel quotidiano lavoro di cura svolto dai familiari e/o dall'assistente
familiare, porta conoscenze e capacità di tipo professionale, coniugando saperi
e operatività concreta.. In questo senso l'adest/oss si avvale delle proprie
competenze e tecniche per migliorare l'assistibilità a domicilio, garantendo al
contempo una presenza per lo svolgimento di alcune attività quali ad esempio il
bagno assistito, dove chi è esperto della cura può fornire utili suggerimenti su
come agire nei confronti di una persona con problemi di deambulazione,
mobilizzare un allettato per l'igiene personale, prevenire le piaghe da
decubito, ecc.
L'esercizio di questa importante funzione di supporto
professionale nella gestione del quotidiano certamente non esenta l'adest/OSS
dall'esercizio di un ruolo operativo, come peraltro previsto dal profilo
professionale, che lo vede impegnato direttamente nell'esecuzione di compiti
assistenziali, collaborando attivamente con chi si occupa della cura.
In
particolare, il mantenimento specie nelle situazioni di non autosufficienza, di
un passaggio settimanale dell'assistente domiciliare/OSS, sottolinea la valenza
di figura professionale che oltre a svolgere una funzione di supporto nei
confronti dell'assistente familiare, è l'operatore che "tiene le fila" delle
diverse prestazioni svolte a domicilio, con attenzione alla progettualità
complessiva e alle sue diverse componenti, svolgendo un'importante funzione di
sostegno e orientamento del beneficiario o dei familiari in situazioni di
difficoltà, coniugando il sapere professionale con le conoscenze del territorio
e delle risorse presenti, agevolando percorsi di accesso ai servizi sanitari o
altri, sollevando chi cura da incombenze che spesso richiedono anche il possesso
di una visione complessiva sulle condizioni necessarie per garantire
l'assistibilità a domicilio.
Per quanto concerne la declaratoria sul ruolo
cui sono chiamati gli operatori domiciliari (adest/oss) dipendenti pubblici con
l'avvio del riordino si prevede la completa attuazione di quanto previsto dalla
determinazione del Direttore Generale del 20 marzo 2001 relativa
all'organizzazione dei Servizi Socio Assistenziali Circoscrizionali in merito
alle funzioni attribuibili a tali figure professionali rispetto alla referenza
nella gestione di progetti e alla titolarità nella gestione dei casi.
In tale
ottica gli operatori domiciliari pubblici assumono tra i loro compiti prevalenti
quello di collaborare nella valutazione sociale, affinando progressivamente
quella capacità di lettura dei bisogni socioassistenziali della persona anziana
e/o del suo nucleo, della presenza e soprattutto capacità della rete di
riferimento di svolgere adeguatamente i compiti di cura, con un rafforzamento
della propria autonomia sul piano professionale che trova poi all'interno del
proprio gruppo di lavoro occasione di confronto, scambio e supporto nella
valutazione e progettazione adeguata.
Assistente familiare
Con il termine "assistenti familiari" si
intende qui unificare quel vasto ed eterogeneo mondo prevalentemente femminile,
spesso di origine straniera, impropriamente definito "colf"/"badante" che
quotidianamente ha compiti e responsabilità di cura. L'intento è quello di
circoscrivere e al contempo valorizzare le molteplici competenze maturate
dall'esperienza, da percorsi formativi brevi magari effettuati in ambito
privato, da personali esperienze nate in ambito familiare ecc, declinando ruoli
e compiti peculiari.
Nella differenziazione dei ruoli e ridistribuzione dei
compiti diventa più forte la necessità di una figura che sappia gestire con
competenze multiple sia il lavoro domestico di gestione della casa che il lavoro
di cura svolto a domicilio in modo continuativo e/o residenziale, in rete con
gli altri soggetti coinvolti (familiari, operatori pubblici e privati ecc.).
L'assistente familiare che qui si descrive può essere rappresentato dalla
persona "di fiducia", scelto direttamente dall'interessato/famiglia, che il
fornitore ha il compito di accompagnare in un processo di apprendimento
professionale, oppure messo a disposizione dal fornitore stesso, in quanto parte
integrante e peculiare del progetto di domiciliarità come figura che insieme o
in alternativa al familiare garantisce la continuità assistenziale.
I compiti
svolti da un'assistente familiare sono legati alla quotidianità, del tutto
affini a quelli che può svolgere un familiare, necessitando per alcuni momenti
specifici, specie per i non autosufficienti o per soggetti con gravi patologie,
di un supporto di una figura professionale quale l'adest/oss, secondo le
modalità di cui sopra. Ed è sul rapporto di sostegno, non di prevaricazione, ma
di affiancamento che si gioca l'interazione tra assistente familiare e adest/Oss
messa a disposizione dal fornitore, nell'intento di garantire qualità ed
adeguatezza alle cure domiciliari.
Mentre l'adest/oss è garante
dell'attuazione del progetto, l'assistente familiare diventa il/la responsabile
della cura: si ritiene pertanto di doverne valorizzare capacità e competenze
maturate con l'esperienza, prevedendo a carico del fornitore percorsi formativi
e di accompagnamento/sostegno al lavoro di cura e domestico, anche utilizzando i
percorsi modulari della formazione OSS o le altre iniziative in corso di
predisposizione in materia da parte della Regione.
Che cosa sono
Sono cure prestate ad un congiunto da parte di
chi ha con l'interessato legami di tipo familiare, per legami di
parentela o di affinità, oppure convive anagraficamente o di fatto con il
beneficiario, attraverso un'assistenza diretta e personale durante l'arco della
giornata, secondo le diverse scansioni del PAI previsto, che tiene conto della
disponibilità di tempo del familiare o dei famigliari impegnati nella cura,
dell'intensità del carico assistenziale, degli eventuali altri supporti esterni
ad integrazione/sostituzione del coinvolgimento diretto, per sgravare anche solo
temporaneamente chi è impegnato quotidianamente. Sino ad oggi tale prestazione
non è mai stata riconosciuta da atti dell'Amministrazione, ma in proposito è
stata approvata la mozione del Consiglio comunale del 28 gennaio 2002 n.5 n.
mecc. 2001
11792/002 che sollecita un impegno della stessa Amministrazione verso il
riconoscimento del lavoro di cura lavoro di cura intrafamiliare prestato a
titolo di volontariato nei confronti di familiari maggiorenni non
autosufficienti.
La centralità della famiglia nei compiti di cura è peraltro
ribadita anche nella legge 328/2000, dove la famiglia, intesa nella sua più
ampia accezione, viene riconosciuta come beneficiaria di prestazioni e come
interlocutore privilegiato da parte delle Amministrazioni pubbliche per la
progettazione e realizzazione di interventi a favore dei propri congiunti.
Laddove c'è una famiglia capace in grado di prendersi cura dei propri cari,
secondo il principio della sussidiarietà è importante sostenere e valorizzare
tale ruolo, definendo progetti che possano affiancare le famiglie nelle
responsabilità assistenziali, individuando tempi e modalità di sostegno, anche
sul piano psicologico.
Promuovere il volontariato intrafamiliare prevede sia
l'adozione di politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di
cura, che culturalmente ha interessato finora soprattutto il genere femminile
(su cui convergono molto spesso richieste tra loro divergenti provenienti dalla
famiglia e dal mondo del lavoro), sia l'introduzione di un riconoscimento anche
sul piano economico del lavoro di cura, specie nei casi in cui la scelta di
occuparsi di un familiare in difficoltà comporta il ricorso al part-time, o
addirittura la rinuncia ad un'attività lavorativa vera e propria.
Questo non
comporta una remunerazione vera e propria del lavoro di cura svolto dal
familiare, bensì costituisce una forma di rimborso spese forfettario con valore
di indennizzo, giustificabile sia in relazione al "danno previdenziale" che al
mancato guadagno, con modulazioni diverse in relazione alle condizioni del
soggetto da assistere. Un riconoscimento economico alla famiglia riveste
pertanto un valore simbolico, che, specie nelle situazioni in cui il care giver
si è allontanato dal mondo del lavoro, può rappresentare un sostegno per il
versamento dei contributi previdenziali volontari.
Chi le fa
Per "famiglia che si prende cura" ci si riferisce
a quei familiari che risultano parenti o affini entro il 4° grado (comprendendo
anche i nipoti indiretti) o i componenti del nucleo familiare anagrafico o di
fatto convivente con il beneficiario (con esclusione dell'assistente familiare
convivente per ragioni lavorative), che possano, in quanto non dediti
(perché disoccupati o in quiescenza) o impegnati in misura ridotta (in relazione
all'impegno richiesto) ad attività lavorative dedicare del tempo all'assistenza
del beneficiario.
Questa dimensione di famiglia allargata, che considera non
solo le persone fisicamente conviventi o vicine di casa del beneficiario, ma si
spinge fino a far rientrare i nipoti diretti/indiretti comporta, al momento
della stesura del PAI, un'attenta valutazione circa le effettive e reali
capacità della rete di farsi carico della cura, considerando molto bene la
disponibilità di tempo, le capacità di organizzazione, di
sostituzione/alternanza tra i componenti, il recepimento dei bisogni e la loro
consapevolezza, il sapersi orientare all'interno dei servizi, la tenuta allo
stress, la capacità/abilità di essere risorsa come perno attorno al quale ruota
il PAI. I servizi sociali dovranno valutare la capacità di tenuta e adeguatezza
dei familiari impegnati nel lavoro di cura, prevedendo, qualora gli stessi ne
facciano esplicita richiesta o emergano, nel corso delle verifiche, elementi di
difficoltà/incapacità da parte loro, la possibilità di rivedere la progettualità
a favore del congiunto, con una rivisitazione dei ruoli agiti e dei soggetti
coinvolti/prestazioni erogate.
La centralità dei familiari nella cura
comporta dar visibilità ad un lavoro spesso sommerso, che si svolge tra le
pareti domestiche attraverso la ripetizione quotidiana di compiti assistenziali,
avendo molto spesso le donne come protagoniste, facendo emergere la fatica, la
responsabilità e l'impegno fisico e mentale di chi cura, soprattutto se rivolto
a soggetti non autosufficienti, valorizzando il loro ruolo, attraverso un
riconoscimento anche sul piano economico.
Laddove c'è una famiglia che svolge
compiti di cura tale impegno diventa parte del PAI a tutti gli effetti, in
alternativa ad altre specifiche prestazioni (es. assistente familiare,
affidamento a volontari, erogazione pasti giornalieri ecc.).
Si precisa che,
nell'ambito delle cure familiari prestate ad anziani:
- i
familiari (secondo l'accezione surrichiamata) possono svolgere lavoro di cura
con i rimborsi previsti a favore di un solo nucleo, in quanto, qualora
svolgessero il ruolo di caregiver a favore di un altro congiunto, tale impegno
non verrebbe monetizzato, in quanto intrinseco al legame di
parentela;
- qualora, all'interno del nucleo seguito dal
familiare come lavoro di cura siano presenti più soggetti anziani, verrà
corrisposta un'unica quota;
- le cure familiari che
prevedano un rimborso spese e l'affidamento sono prestazioni alternative e non
cumulabili a favore dello stesso soggetto.
Che cos'è
E' un intervento di carattere non professionale
prestato tramite volontari, singoli o famiglie, che si rendono disponibili a
sostenere nel quotidiano anziani singoli o in coppia, nell'intento di mantenerli
a domicilio. E' stato riconosciuto dall'Amministrazione a far data dal 1976
(deliberazione Consiglio Comunale doc.1398 dl 14 settembre 1976) e normato con
successive deliberazioni (deliberazione C.C. 14 marzo 1979 n. mecc.
7900838/19;deliberazione G.C. 25 giugno 1985 n. mecc. 8508763; deliberazione
G.C. 21 marzo 1985 n. mecc. 8503614/19; deliberazione C.C. 28 settembre 1989 n.
mecc. 8909698/deliberazione G.C. 6 marzo 1990 n. mecc. 9003026/19; deliberazione
C.C. 11 marzo 1992 n. mecc. 9203354/19; deliberazione C.C. 26 aprile 1995 n.
mecc. 9502007/19 deliberazione G.C. 19 settembre 1995 n. mecc. 9506654/19) e
trova nel presente atto, anche grazie alla miglior identificazione e
"scomposizione" delle funzioni che assolve, una più piena definizione rispetto
all'utilizzo nei confronti di un'utenza anziana, pur avendo alle spalle
una consolidata tradizione di impiego da parte degli operatori dei
servizi.
Si configura sempre come rimborso spese al volontario e non come
pagamento di un corrispettivo orario per l'attività svolta, prevedendo una
copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per danni causati
dal volontario al domicilio dell'anziano.
Con il riordino permangono due
tipologie di affidamento, una diurna ed una residenziale, con le diverse
declinazioni sotto specificate, dove la seconda si connota con una maggiore
prevalenza del lavoro di cura, oltre a comportare un vero e proprio inserimento
dell'anziano all'interno del nucleo affidatario
Per meglio valorizzare tale
intervento come strumento a disposizione dell'azione professionale degli
operatori, recuperando altresì risorse dalla comunità locale, occorre impostare,
come l'esperienza insegna a riguardo dei minori, percorsi di conoscenza e
formazione dei volontari, prevedendo specifici momenti informativi e di
accompagnamento e sostegno durante l'esperienza. A fianco di momenti seminariali
su tematiche mirate, quali ad es. gli aspetti psicologici legati
all'invecchiamento e alla perdita di autonomia, potrebbero essere attivati
gruppi di confronto avvalendosi della collaborazione di chi ha già ha vissuto
questa esperienza, fino ad ipotizzare la costituzione di gruppi di automutuo
aiuto.
Chi lo fa
Il ruolo di affidatario è esercitato da un
volontario capace di relazionarsi con una persona anziana nella quotidianità in
un'ottica di solidarietà e vicinanza affettiva, per offrire un riferimento e un
aiuto concreto a quelle persone prive di reti parentali o con familiari fragili
e/o impossibilitati ad esercitare un ruolo significativo (es. presenza di
coniuge anch'esso anziano, figli residenti lontano dal beneficiario o conviventi
ma con problematiche rilevanti ecc.). Permette di riconoscere e valorizzare
precedenti rapporti di conoscenza, fiducia e/o amicali che possono rappresentare
una preziosa risorsa per delineare e/o rafforzare un progetto di domiciliarità.
In questo senso i vicini di casa possono costituire un prezioso bacino di
reperimento, in quanto la loro disponibilità ad occuparsi dell'anziano solo,
senza rete, una volta valutata la loro capacità, può essere utilmente impiegata
nell'esercizio di tale ruolo.
Al volontario si richiede (e tali requisiti
dovrebbero essere valutati in sede di selezione e abbinamento) disponibilità
relazionale e flessibilità, capacità di "prendersi cura" della persona anziana,
cogliendo i suoi bisogni e le sue necessità, rispettandone la soggettività,
mettendosi in gioco e rivedendo i propri atteggiamenti qualora necessario, in
un'ottica di collaborazione con le diverse componenti che concorrono
all'attuazione del progetto individuale.
Per la sua natura volontaristica non
richiede competenze professionali specifiche, mentre richiede invece competenze
e disponibilità simili a quelle normalmente assicurate da una famiglia presente
e valida, in integrazione con altre prestazioni, quali ad esempio quelle svolte
da assistenti familiari, adest/OSS; o interventi quali pasti, telesoccorso. La
letteratura corrente riconosce un ruolo centrale alla figura di "caregiver" in
quanto esercita un ruolo non professionale, agito dai familiari o attraverso una
figura sostitutiva, che, in relazione a come viene svolto (presenza continuativa
se necessaria e comunque "a chiamata", vicinanza affettiva) non può essere
attribuito ad operatori pubblici. Spesso si registra la tendenza da parte di
questi ultimi a sentirsi caregivers e ad agire come tali, specie in situazioni
di solitudine e totale assenza di reti di riferimento; ciononostante, si ritiene
che, in ragione nel numero di casi di norma seguiti, della stessa articolazione
dell'orario di lavoro, ad un operatore non possa e non debba essere richiesto
l'esercizio esclusivo di tale ruolo, che è connotato da un forte significato di
solidarietà, vicinanza e riferimento affettivo-relazionale, aspetti diversi
dall'empatia che nasce nella relazione di aiuto ed è propria del ruolo
professionale.
Con il riordino, l'appropriatezza dello strumento
"affidamento" si misura quando, nella progettazione individuale, esso diventa un
componente dell'insieme di prestazioni, secondo le due diverse declinazioni
precisate al paragrafo successivo, scelto dagli operatori come tipologia di
intervento più adeguato a rispondere alla complessità dei bisogni della persona,
in ragione della sua storia, del contesto di vita, delle preferenze, delle
condizioni di autosufficienza, della rete di riferimento e dei rapporti
affettivi stabiliti.
All'affidatario possono essere riconosciuti due ruoli,
diversamente esercitati a seconda del progetto individuale, dei bisogni della
persona e delle scelte dell'interessato:
- il fondamentale
ruolo dell'affidatario come "caregiver", al posto di un familiare assente o
incapace, che prevede un sostegno sul piano relazionale, di verifica e
monitoraggio della situazione, esercitato anche a favore degli anziani
autosufficienti, in termini di vicinanza solidale. In questo caso
l'affidatario/caregiver è colui che supporta l'anziano nelle scelte del
quotidiano, diventa il suo riferimento affettivo ed amicale, rappresentando "la
famiglia che non c'è" o fa fatica. L'affidatario che esercita tale ruolo,
preferibilmente quando vicino di casa, può seguire fino ad un massimo di due
nuclei. Nel caso in cui i due soggetti seguiti abitino nello stesso stabile,
nelle immediate vicinanze o appartengano alla stesso nucleo verrà corrisposta
un'unica quota, prevedendo per la seconda situazione in carico unicamente il
riconoscimento della copertura assicurativa;
- possiamo
inoltre avere l'affidatario che oltre ad essere caregiver svolge compiti di cura
e concorre al soddisfacimento dei bisogni della vita quotidiana, ovvero compie
un costante affiancamento dell'anziano, con passaggi giornalieri e si occupa
della preparazione pasti, accompagnamenti esterni, aiuto nella cura della
persona, piccoli lavori domestici, del tutto assimilabili a quelli svolti da un
familiare che cura. Questa tipologia ovviamente rappresenta un impegno più
massiccio e comporta un riconoscimento economico proporzionale, prevedendo la
possibilità di prendersi cura di un solo nucleo.
Le indicazioni sopra
espresse si intendono di norma applicate alla totalità delle situazioni di
affidamento, salvo casi particolari, debitamente documentati da parte degli
operatori di riferimento, che costituiscono una deroga a quanto previsto e
dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione, sulla scorta dello
specifico progetto delineato.
Pertanto si precisa che, nel caso di interventi
a favore di anziani:
- un affidatario non può seguire più di
due nuclei in affidamento, sia quando svolge il ruolo di caregiver con le
limitazioni di cui sopra o, alternativamente seguire due nuclei svolgendo
funzioni differenti (es. per uno caregiver e per l'altro compiti di
cura);
- l'affidatario che svolge compiti di cura non può
seguire contemporaneamente due nuclei con tale
ruolo;
- l'affidamento e le cure familiari sono prestazioni
alternative.
Più in generale, il massimale di due nuclei seguiti si applica
alla totalità delle tipologie di affidamento: pertanto, negli abbinamenti gli
operatori dovranno prestare attenzione al fatto che il volontario individuato
non segua contemporaneamente affidi di minori o disabili oltrechè di anziani
sull'intera Città, requisito peraltro contemplato dalla modulistica in vigore e
oggetto di sottoscrizione da parte del volontario; inoltre, per ragioni di
compatibilità connesse all'esercizio del ruolo professionale,
l'affidatario non può essere un operatore sociale dipendente
dall'Amministrazione, dal fornitore operante nel territorio in cui è richiesto
l'intervento o dal beneficiario.
Che cos'è
E' un servizio istituito con deliberazione del
Consiglio Comunale del 4 febbraio 1985 n. mecc. 8500914 che, attraverso
l'installazione di un terminale sul telefono di casa mette in collegamento la
persona 24 ore su 24 con una centrale operativa in grado di attivare un
intervento immediato in situazioni di necessità. L'interessato viene dotato di
un telecomando da portare con sé, attivabile tramite un pulsante in caso di
richiesta di aiuto. Il terminale è dotato di un dispositivo "a viva voce" che
consente la comunicazione anche senza l'utilizzo del ricevitore telefonico. Sono
previste periodiche telefonate di compagnia/monitoraggio, effettuate dal
personale messo a disposizione dal fornitore.
Chi lo fa
E' un servizio che il fornitore accreditato può
svolgere in proprio o in associazione d'impresa o affidare a terzi. In tutti i
casi è necessario che il gestore metta a disposizione personale presente 24 ore
su 24 presso la sede della centrale operativa, in grado sia di ricevere le
telefonate ed attivare gli opportuni interventi, sia di effettuare telefonate di
compagnia ai soggetti in carico.
Che cos'è
E' un servizio consolidato che ha avuto una
importante evoluzione nel tempo. Avviato inizialmente con deliberazione G.C. del
22 aprile 1981 n. mecc. 8103504/19 come utilizzo della mensa da parte degli
anziani presso il presidio "Villa Primule", nel 1989 era stato avviato con
formula sperimentale per un ristretto numero di utenti che beneficiavano del
pasto a domicilio (deliberazione G.C. del 29 agosto 1989 mecc. 8909875/19)
limitatamente al territorio della Circoscrizione 1.
Nel 1987 (deliberazione
C.C. 4 febbraio 1987 n. mecc. 8614433/19) l'accesso al servizio era stato esteso
anche agli inabili.
Bisogna attendere il 1994 perché l'intervento assuma una
valenza pressochè cittadina (deliberazione C.C. del 5 luglio 1994 n. mecc.
9404771/19), con le caratteristiche di un servizio di consegna pasti espletato
direttamente presso l'abitazione dell'anziano. Con il nuovo affidamento della
fornitura (determinazione dirigenziale del 26 marzo 2003 n. mecc. 2003
02201/003) al beneficiario viene consegnata una card elettronica (contenente i
dati anagrafici ed il numero individuale) che consente alla persona di usufruire
del pasto a casa, permettendo anche l'accesso a punti di ristoro convenzionati
presenti in città. In alternativa alla card è possibile ottenere
l'autorizzazione per l'accesso alle mense collocate presso i presidi
residenziali, utilizzando i buoni cartacei.
A richiesta degli interessati,
coloro che usufruiscono del pasto a domicilio possono richiedere al fornitore la
consegna del pasto serale in linea refrigerata, consegna che avviene in
concomitanza con il pasto del mezzogiorno. Nel caso di pasto serale il costo è
interamente a carico dell'anziano che lo corrisponde direttamente al
fornitore.
Chi lo fa
Nel caso di consegna del pasto a domicilio
l'aggiudicatario del servizio (appalto al momento gestito dalla Divisione
Servizi Contratti Appalti Economato ed Archivi - Settore Acquisto di servizi -
Sezione Ristorazione) provvede direttamente al confezionamento e alla consegna a
domicilio degli anziani di un pasto giornaliero durante l'intero arco dell'anno,
festività comprese, eventualmente integrato dal pasto serale, se
richiesto.
Al momento della consegna l'autista provvede all'annullamento del
pasto attraverso lo scaricamento della card su apposito terminale, mentre il
pagamento per l'eventuale pasto serale avviene direttamente tra l'utente e la
ditta.
L'aggiudicatario ha inoltre un pool di punti di ristoro distribuiti
sulla città con cui ha stabilito preesistenti accordi di collaborazione che
forniscono un pasto giornaliero completo alle persone in possesso del buono
pasto. E' inoltre possibile prevedere la consegna dei pasti in multirazione
presso centri di aggregazione o Spazi Anziani.
Anche a regime, a riordino
avviato, si prevede che tale prestazione continui ad essere disaggregata dal
pacchetto complessivo di prestazioni richieste al soggetto accreditato,
prevedendo specifiche procedure di gara per l'affidamento del servizio stesso.
Tale scelta è giustificata dalla peculiarità stessa del servizio offerto,
laddove è richiesta la messa a disposizione di capacità tecniche elevate per
garantire adeguati standard qualitativi nell'intero ciclo di
produzione/confezionamento/consegna del prodotto, in possesso di una ristretta
cerchia di fornitori che realizzano forti economie di scala per garantire
un'offerta competitiva sul mercato.
Che cosa sono
Nate come "prestazioni integrative"
all'interno del Capitolato d'appalto relativo al servizio di assistenza
domiciliare (aggiudicato con deliberazione GC. del 13 ottobre 1998 n..mecc. 9808433/19)
hanno rappresentato utile complemento alle prestazioni domiciliari, anche con la
più recente integrazione avvenuta a seguito della determinazione dirigenziale n.
mecc. 2001 07047/19 esecutiva dal 31 agosto 2001 che ne ha dettagliato
ulteriormente i contenuti.
L'esperienza maturata dalle Circoscrizioni in
questi ultimi anni in particolare, ha consentito di sperimentarne la fattibilità
nei confronti dell'utenza anziana, e, sulla scorta delle risorse finanziarie
trasferite dalla Divisione, ripensarne l'utilizzo, alla luce delle concrete
esigenze del territorio e delle caratteristiche dell'utenza: in alcuni casi la
loro erogazione è stata affidata a cooperative sociali di tipo B, in altri
territori si è previsto allo scopo la costituzione di un albo fornitori locale
tramite la rete di artigiani e commercianti disponibili a fornire prestazioni a
prezzi agevolati.
In ogni caso si configurano come prestazioni molto
eterogenee che possono "supportare" l'anziano nel quotidiano, garantendogli sia
la cura della persona che la manutenzione della casa.
In questo senso vanno
pensati come supporto il bagno assistito effettuato presso un presidio
residenziale del territorio o lo Spazio anziani, la fruizione di prestazioni di
lavanderia e cucito nelle stesse strutture, ecc., il podologo o il parrucchiere,
come "interventi leggeri" che concorrono al mantenimento a casa e che talvolta
anche l'anziano ancora in buona salute tende a non utilizzare per difficoltà di
reperimento o per necessità magari di essere accompagnato ecc.
Viceversa,
proprio perché la casa per l'anziano ha un grosso significato sul piano
affettivo, anche se con l'avanzare dell'età tende talvolta a trascurarne la
manutenzione, sia nella pulizia generale di natura straordinaria e nella
tinteggiatura, sia nella riparazione di piccoli oggetti di uso domestico, si è
ritenuto opportuno mantenere la possibilità di utilizzare tale gamma di
prestazioni, ferme restando le competenze che permangono in capo al proprietario
dell'immobile.
Chi le fa
L'erogatore di questa prestazione varia a seconda
delle condizioni di autosufficienza del beneficiario Le Circoscrizioni
nell'ambito dei piani operativi della domiciliarità leggera definiscono le
modalità per la realizzazione di queste prestazioni qualora utilizzate o in
forma collettiva o in forma individuale come singola prestazione.
Nel caso
queste siano invece fruite nell'ambito di un mix di prestazioni definito da un
progetto individualizzato che comporti anche il ricorso ad altre prestazioni
erogate dai fornitori accreditati iscritti all'albo cittadino l'unitarietà
dell'intervento comporta l'affidamento del servizio a quest'ultimo.
2. INTERVENTI NEI CONFRONTI DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
Come evidenziato in premessa nei confronti di questa tipologia di utenza a
far data dal luglio 2003 è stata avviato un progetto sperimentale denominato
"Domiciliarità leggera" approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 15
luglio 2003 n. mecc.5506/19 che
aveva come obiettivo la costruzione di un sistema coordinato di interventi,
servizi e presidi che funga da "rete di protezione" per gli anziani
autosufficienti, con un'offerta di prestazioni, in regime di economia di scala,
volta a prevenire i fattori di emarginazione e a contrastare il decadimento
fisico/mentale conseguente all'invecchiamento.
Gli attori che sono coinvolti
nel progetto sono prioritariamente quelli aventi sede nella comunità locale, con
un ruolo determinante esercitato dalle Circoscrizioni, sia in quanto organi
istituzionali più vicini ai cittadini, cui può essere quindi più opportunamente
affidato un ruolo sussidiario, sia in quanto titolari di altre funzioni oltre
quelle socio-assistenziali, da integrare nel sistema, quali la gestione di
interventi culturali, del tempo libero, dello sport ed in genere finalizzati
all'aggregazione.
In tale contesto il servizio sociale circoscrizionale può
giocare le sue funzioni di tipo promozionale, operando con metodologie
riconducibili alla sviluppo di comunità ed al lavoro di rete, impiegando allo
scopo il personale domiciliare pubblico nella realizzazione di interventi
domiciliari di comunità in collaborazione con le associazioni di volontariato
impegnate nel progetto.
In particolare queste ultime sono fortemente
coinvolte dal progetto "domiciliarità leggera" sia nella gestione delle attività
di tipo informativo/ricreativo, sia in interventi di accompagnamento e
compagnia, rispondenti ad esigenze di mobilità e di vita di relazione, con
un'azione di supporto nella gestione delle pratiche burocratiche o dei piccoli
adempimenti della vita quotidiana il più possibile in affiancamento alle persone
che incominciano a vivere un disorientamento o anche solo una fatica
nell'esercizio di tali funzioni. Allo scopo le singole circoscrizioni hanno
definito propri piani operativi e modalità di collaborazione con il
volontariato, privilegiando, laddove possibile, le realtà locali.
Gli
interventi di domiciliarità leggera costituiscono pertanto nel loro complesso
un'offerta della comunità locale, animata dalla Circoscrizione, nei confronti
della popolazione anziana residente predisposta a scopo preventivo con il
particolare obiettivo di sconfiggere l'isolamento ed i suoi rischi: una
progettualità di questo tipo deve quindi porsi l'obiettivo di raggiungere i suoi
potenziali fruitori prima ancora che essere da questi sollecitata, suscitare
richieste di aiuto piuttosto che solo raccoglierle, nella consapevolezza che
dignità e riserbo caratterizzano ancora troppo il rapporto tra gli anziani e le
istituzioni ed ancor di più tra gli anziani ed il servizio sociale.
A livello
cittadino e circoscrizionale dovranno quindi essere poste in essere iniziative
per realizzare un vero e proprio monitoraggio dei bisogni della popolazione
anziana residente sia con azioni mirate a contattare direttamente le fasce più
fragili sia con il coinvolgimento della cittadinanza affinché si assuma funzioni
al tempo stesso di "segnalazione" e di "accompagnamento" nei confronti delle
persone non ancora coinvolte nella rete.
Il Servizio Sociale avrà per questa
via occasione di entrare in contatto in modo non tradizionale e non invasivo con
tutta una serie di persone, che probabilmente non vi si sarebbero mai rivolte
spontaneamente, e di accompagnarle nel loro percorso con una azione di supporto
al mantenimento dell'autonomia, attraverso l'erogazione di prestazioni di natura
collettiva.
Qualora i bisogni della persona non fossero risolvibili mediante
tali mezzi, verranno invece attivate prestazioni di tipo individuale e di natura
continuativa, la cui programmazione e gestione, per ovvie esigenze di omogeneità
di criteri e di modalità di erogazione sul piano cittadino, è in capo alla
Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.
Una variabile
determinante per individuare la tipologia di prestazioni attivabili sia per
soggetti autosufficienti che non autosufficienti è costituita dalla
valutazione circa la presenza/solidità della rete familiare di cui l'anziano
stesso dispone.
Tale valutazione fa parte dei compiti professionali del
servizio sociale che predispone l'erogazione dell'intervento e dovrà essere
operata secondo i seguenti parametri.
Si definisce soggetto "con rete" la
persona che ha attorno a sé familiari, che costituiscono un punto di riferimento
stabile in grado di comprendere i suoi bisogni, di supportarlo psicologicamente
e di essere presenti nelle necessità. Ad esempio si definirà con rete un anziano
con un figlio attento ai suoi bisogni anche se presente, per motivi di lavoro,
solo nelle ore serali e/o nel fine settimana.
Si definisce soggetto "senza
rete" sia colui che vive in condizioni di oggettiva solitudine ed emarginazione,
privo di riferimenti parentali, sia colui che ha attorno a sé figure parentali
non affidabili, o con elementi di fragilità che comportino incapacità/difficoltà
di farsi carico adeguatamente dei suoi problemi. Ad esempio si definirà senza
rete un anziano con un figlio convivente che per problemi personali indipendenti
dalla sua volontà non è in grado di costituire un riferimento adeguato.
Sotto
il profilo dei requisiti di accesso le diverse finalità degli interventi
motivano trattamenti differenziati ed in particolare:
- la
fruizione di prestazioni di natura collettiva (previste dai singoli piani
operativi) tra quelle sottodescritte, stante la loro finalità preventiva e la
possibile disomogeneità tra le offerte predisposte dai vari territori, non è
soggetta a regole di accesso cittadine ed è autorizzata dai servizi
circoscrizionali con le modalità da questi definite nei piani
operativi;
- per l'anziano autosufficiente ultrasessantenne
con rete è prevista la possibilità di fruire, oltre che delle prestazioni
collettive di cui al punto sopra, di una singola prestazione di tipo individuale
e di natura continuativa scelta come più adeguata ai suoi bisogni tra le
seguenti: pasti, telesoccorso, prestazioni di supporto fruite a domicilio e di
natura continuativa. L'accesso alle singole prestazioni individuali è regolato
dai criteri e dalle procedure per ciascuna di queste definiti con riferimento al
reddito individuale del beneficiario o dei beneficiari in caso di fruizione
contemporanea all'interno dello stesso nucleo;
- per
l'anziano autosufficiente ultrasessantenne senza rete, oltre alle prestazioni
collettive e individuali appena descritte, è possibile prevedere l'erogazione di
un mix di prestazioni; in questo caso è però necessario che i servizi
predispongano e concordino un progetto assistenziale individualizzato che non
potrà comunque comportare una spesa superiore a Euro 520 mensili, massimale
identificato con riferimento alla spesa per un mix standard di pasti a
domicilio, fruiti alla tariffa minima (320 Euro mensili) e la quota di rimborso
spese per il volontario che dà la disponibilità ad un progetto di affidamento
famigliare (200 Euro mensili). Tale mix è indicativo ed è di fatto sostituibile
con altre prestazioni, scegliendole tra quelle previste a favore degli anziani
autosufficienti (es. assistenza domiciliare/familiare fino al massimo di ore
settimanali previsto, telesoccorso, prestazioni di supporto). L'accesso al mix
di prestazioni comporta una valutazione della condizione economica del/i
beneficiario/i con riferimento al reddito ed al patrimonio mobiliare ed
immobiliare secondo le modalità definite dalle norme sui criteri di accesso alle
prestazioni domiciliari (All.1);
- l'erogazione
delle prestazioni individuali ed il progetto individualizzato, previsto
obbligatoriamente in caso di mix, sono autorizzati, su proposta dei servizi
circoscrizionali, dal Dirigente della Divisione cui compete la gestione del
relativo budget e la verifica della omogenea applicazione sul territorio
cittadino dei criteri di cui alla presente deliberazione.
2.1. LE PRESTAZIONI COLLETTIVE
Viene
introdotta la distinzione tra prestazioni collettive e prestazioni individuali
in quanto le prime sono fruibili da una fascia più ampia di popolazione anziana,
hanno finalità preventiva, non richiedono necessariamente una progettazione
individuale, pur coinvolgendo le diverse risorse presenti sul territorio nella
predisposizione consapevole degli interventi. Vengono pertanto individuate come
prestazioni collettive, le cui modalità di erogazione sono definite dai piani
operativi approvati annualmente da ogni singola
Circoscrizione:
- le attività del
volontariato;
- lo Spazio Anziani;
- la
domiciliare di comunità;
- i servizi fruiti presso le
strutture residenziali del territorio;
- le comunità
alloggio.
Le attività del volontariato
Nel progetto
"domiciliarità leggera" le associazioni di volontariato rivestono un ruolo
centrale, in quanto ad esse viene demandato un impegno di continuità rispetto a
quanto già esistente a livello cittadino a seguito di accordi convenzionali,
coniugato con le esigenze locali, che possono essere simili in taluni aspetti e
difformi per altri, con una capacità di progettazione a fianco dei servizi
sociali nel disegnare la rete di sostegno a livello
circoscrizionale.
Un'analisi dei piani operativi approvati dalle
Circoscrizioni in corso 2003 ha evidenziato in generale la prosecuzione di
alcune attività maggiormente consolidate e tipiche del volontariato, quali
accompagnamento, commissioni, compagnia e socializzazione, rivolte anche a fasce
di età mirate, a fianco di altre più innovative quali la collaborazione
all'apertura di sportelli informativi per gli anziani, la promozione di campagne
rivolte alla sicurezza - tema sempre più sentito tra gli anziani - la
collaborazione nella progettazione e organizzazione degli "Spazi anziani".
Appositi bandi delle Circoscrizioni hanno concorso all'individuazione delle
associazioni cui demandare lo svolgimento delle suddette attività a fronte
dell'erogazione di contributi finanziari.
Sulla scorta delle esperienze
realizzate e in relazione al loro livello di consolidamento sul territorio, tali
prestazioni potranno essere erogati anche nell'ambito di specifiche convenzioni
mediante rimborso spese, che non avranno la natura di corrispettivi, bensì
dovranno essere coerenti con le caratteristiche di gratuità e solidarietà che
caratterizzano le organizzazioni di volontariato. Nell'ambito di tali
convenzioni, secondo direttive cittadine, dovranno essere definite con
precisione anche le regole di reciproca messa a disposizione dei dati personali
degli operatori e degli utenti al fine di garantire da un lato il pieno rispetto
della normativa in materia di tutela della privacy e dall'altro la piena
operatività e funzionalità degli interventi.
Tra le iniziative in cui sono
coinvolte associazioni di volontariato, il Servizio Aiuto Anziani, presente dal
1998 (delibera G.C. del 17 settembre 1998 n. mecc. 9807761/19)
con una sede operante a livello cittadino, che, fin dal suo nascere si è basato
sulla collaborazione con associazioni, gioca un ruolo importante: in
quest'ambito, in quanto, a fianco del più consolidato ruolo di supporto nelle
situazioni di truffe e raggiri agli anziani, si è configurato a partire
dall'estate 2004 come un vero e proprio call center, punto di raccolta e
smistamento delle segnalazioni di difficoltà e solitudine vissute dagli anziani,
con un raccordo sia con i servizi sociali territoriali che con tutte le altre
risorse presenti nella comunità locale, nonché con un'attività di monitoraggio
costante delle situazioni più a rischio, giocando un ruolo di ascolto e di
accompagnamento, laddove necessario.
Lo spazio anziani
Gli "Spazi Anziani" sono
nati dalle risultanze dei lavori dei Piani di Zona delle Circoscrizioni come
necessità di disporre soprattutto in zone relativamente lontane dalle sedi dei
servizi pubblici, caratterizzate da un'alta concentrazione abitativa di anziani,
di sedi, diverse da quelle dei tradizionali presidi presenti sul territorio,
capaci di essere punto di riferimento per tutte le forze operanti nella rete
degli interventi domiciliari di comunità e, al contempo, configurarsi come
centri di erogazione di servizi complementari quali lavanderia, stireria,
consumo dei pasti ecc., ma anche come possibile sede di piccoli interventi di
cura alla persona ad opera di personale dei servizi sociali e sanitari (es.
bagno assistito, misurazione della pressione sanguigna, terapie iniettive,
ecc…).
La dicitura designa un ambiente facilmente fruibile, ma al contempo
contenitore di iniziative anche molto diverse, salvaguardando la necessità di
distinguerlo nettamente da un lato dai centri aggregativi, che è
opportuno siano il più possibile frequentati da persone di tutte le età e
dall'altro dai più tradizionali centri diurni a valenza assistenziale che per
un'utenza ancora autonoma o parzialmente tale rischiano di costituire fattore di
ghettizzazione.
Essi rappresentano uno degli elementi di maggior rilievo e
innovazione della delibera quadro sulla domiciliarità leggera, cui le
Circoscrizioni hanno guardato con interesse, tant'è che la costruzione dei piani
operativi ha previsto la loro nascita pressochè in tutti i territori, sia
individuando nuovi spazi che riconvertendo strutture già esistenti.
Nel
rispetto della normativa regionale, lo Spazio anziani può essere assimilabile,
per caratteristiche, al 'Centro d'incontro' previsto dalla DGR 38/92, il quale è
definito come " una struttura territoriale aperta e flessibile rispetto agli
utenti e alle istanze locali…che ha la funzione di favorire la vita di relazione
e associativa…opera essenzialmente attraverso attività programmate, raccordate
con i programmi e le attività di altri servizi …esistenti nel territorio".
In
analogia al Centro d'incontro, quindi, non deve essere in possesso
dell'autorizzazione al funzionamento.
Dal punto di vista dei requisiti
strutturali lo spazio anziani deve essere, di norma, accessibile.
Il numero,
la dimensione, l'arredo dei locali saranno determinati in funzione dei servizi
erogati.
Tutti gli impianti devono essere a norma di legge e forniti di
certificazione.
Nel caso venga attivato il servizio di somministrazione
pasti, è richiesto il possesso della specifica autorizzazione, a meno che i
pasti non vengano forniti per mezzo di monorazioni preconfezionate. A tale scopo
è possibile prevedervi la consegna in multirazione dei pasti a domicilio, che in
questo caso verranno fruiti dagli anziani con le regole delle prestazioni
individuali.
Dal punto di vista progettuale/gestionale lo Spazio Anziani
registra l'interazione tra servizi pubblici, che potranno impiegarvi alcune
unità di personale (ad es. quello addetto al servizio domiciliare di comunità) e
organizzazioni del terzo settore operanti sul territorio, con cui verranno
stipulate convenzioni, tendenti a regolamentare in modo più puntuale i rapporti
di collaborazione esistenti.
In questo senso lo Spazio Anziani potrà
rappresentare occasione concreta di sperimentare un'operatività quotidiana che
vede coinvolti operatori pubblici e volontariato per offrire una gamma
diversificata di prestazioni.
Dal punto di vista dei fruitori delle
prestazioni questa struttura potrà a regime configurarsi come una sorta di
"circolo", con evidenti conseguenze sul piano dell'auto organizzazione e del
senso di appartenenza; per questa ragione non si prevedono quindi particolari
selezioni di reddito per l'accesso ai servizi offerti.A regime lo Spazio Anziani
potrà fungere anche da punto di riferimento per trovare soluzioni alle
molteplici necessità della vita quotidiana, diversificate a seconda delle scelte
compiute dalle circoscrizioni nell'approvazione dei singoli piani operativi,
fungendo da punto informativo e di orientamento tra le varie opportunità offerte
dalla dimensione territoriale.
La domiciliare di comunità
L'assistenza
domiciliare di comunità intende riproporre e d estendere a livello cittadino un
modello di intervento nato e cresciuto in via Arquata, in una zona popolare e
degradata del quartiere Crocetta, poi consolidatasi grazie all'assorbimento
dell'iniziativa all'interno del "progetto periferie". L'approccio si basa su un
intervento domiciliare non individuale, bensì di condominio, di isolato,
tendente a stimolare, grazie all'intervento di operatori Adest/Oss, una
solidarietà di vicinato, per far emergere e superare condizioni di isolamento,
solitudine, debolezza socioeconomica, che vede spesso protagonisti gli anziani
soli, senza rete o con rete inadeguata, attraverso la promozione di iniziative
ricreative, risocializzanti, di recupero delle storie e delle abilità personali,
per far sì che la comunità stessa, rappresentata magari da un caseggiato, un
gruppo di case limitrofe, cominci a conoscersi, a sviluppare senso di
appartenenza, di solidarietà al suo interno, svelando le proprie risorse e le
capacità di auto aiuto e autocura.
Per quanto concerne gli operatori, questo
ruolo di ascolto e di messa in rete delle risorse della comunità verrà svolto
dal personale Adest, individuato di norma tra quello pubblico in parte operante
all'interno dello Spazio Anziani ed in parte specificatamente dedito a tale
compito. Certamente si tratterà di abbandonare la tradizionale presa in carico
di tipo individuale, pur non escludendola completamente quando ad esempio un
anziano potrà manifestare necessità di interventi in tal senso, per lavorare
maggiormente sulla comunità, sulle diverse risorse presenti sul territorio, che
possono essere rappresentati dallo Spazio anziani e dai centri aggregativi, i
presidi residenziali, le comunità alloggio se presenti, le diverse agenzie di
volontariato, la rete dei vicini solidali ecc., incrementando competenze e
saperi professionali nuovi, maggiormente orientati alla messa in rete di ciò che
il territorio offre e all'uso consapevole dello stesso.
I servizi fruiti presso le strutture residenziali
del territorio
Un elemento importante della rete è costituito dal ruolo
attribuibile ai presidi a carattere residenziale insistenti sul territorio sia
quelli gestiti dall'Amministrazione sia quelli gestiti dal privato sociale, per
la sinergia che può essere costruita tra la progettualità domiciliare e quella
residenziale, attraverso:
- l'articolazione di una pluralità
d'interventi ed iniziative anche a carattere integrato (lavanderia, bagno
assistito, attività di animazione ecc.);
- la condivisione
del patrimonio di spazio e di cura della residenza con il contesto
circoscrizionale d'appartenenza;
- la realizzazione del
processo di trasformazione della residenza da istituzione chiusa a luogo di
relazione e progetto di vita.
La fruizione diurna, da parte dei cittadini
anziani che vivono ancora al proprio domicilio, degli stessi servizi garantiti
agli ospiti delle residenze, può rafforzare la rete di sostegno territoriale e
rende la struttura, nella sua proposta semi-residenziale, utile risorsa di
domiciliarità.
Per quanto riguarda i presidi a gestione diretta, la
dislocazione sul territorio cittadino delle residenze per anziani consente il
loro utilizzo secondo i seguenti abbinamenti territoriali:
Circ. 1 e 8 per
Carlo Alberto e M.Bricca
Circ. 3-4-5 per Villa Primule
Circ. 6-7 per D.
Cimarosa
Circ. 2 e 9-10 per Buon Riposo e Irv.
Essi sono infatti in grado
di offrire una gamma di prestazioni diversificate, sulla scorta delle attività
poste in essere dalla struttura; in particolare attività a livello collettivo,
quali la partecipazione ad attività risocializzanti e di animazione possono
contribuire a creare occasioni di scambio ed apertura tra esterno/interno, di
conoscenza dell'ambiente di un presidio in vista di un futuro inserimento
dell'anziano, viceversa interventi di tipo individuale, quali la possibilità di
consumare il pasto all'interno della struttura, usufruire del servizio di
lavanderia, stireria, bagno assistito, possono contribuire ad offrire un valido
supporto a chi è ancora autosufficiente, ma necessita di essere seguito per
alcuni aspetti della vita quotidiana, in modo mirato ma non invasivo.
La comunità alloggio
Le comunità alloggio
per anziani sono nate nel 1976 con deliberazione del Consiglio Comunale del 14
settembre 1976 doc. 1398 quali strumenti di intervento alternativo al ricovero
di anziani, prevedendone una graduale istituzione nei singoli quartieri anche in
base alle possibilità operative del territorio.
Delle sette comunità sorte
negli anni comprese tra il 1977 e il 1987 sono tuttora attive cinque
progettualità e precisamente:
Via Melchiorre Gioia
n.
9 7 pl.
- Circoscrizione 1
Via Cernaia
n.
30 6 pl.
- Circoscrizione 1
Via Carema
n.
6
7 pl. - Circoscrizione 6
Lungo Dora Voghera n.
134 6 pl. -
Circoscrizione 7
Via Spaventa
n.
14 6 pl. -
Circoscrizione 9 (in corso di ristrutturazione)
per un totale di 32 posti
letto. Le altre 2 comunità site in Lungo Dora Savona e a Moncalieri sono state
chiuse per problemi legati all'adeguatezza e accessibilità delle
sedi.
L'assetto gestionale così come definito inizialmente, con la presenza
giornaliera, dal lunedì al venerdì, di una o due adest dei servizi sociali di
Circoscrizione, si è ben presto dimostrato insufficiente rispetto alle nuove
esigenze degli ospiti, con necessità di servizi aggiuntivi, spesso impropri
rispetto al ruolo degli operatori.
Una recente analisi condotta
congiuntamente ai referenti di tali presidi ha evidenziato la necessità di una
loro ricollocazione nel sistema degli interventi, vuoi perché le comunità
attualmente accolgono un numero inferiore di ospiti rispetto ai potenziali posti
letto, l'inserimento di nuovi ospiti si è sensibilmente ridotto creando
staticità di vita e di abitudini, gli stessi ospiti inizialmente autosufficienti
hanno gradualmente perso le iniziali condizioni di autonomia fino a raggiungere
spesso un livello di parziale o totale non autosufficienza, con ricadute spesso
negative sull'intero gruppo convivente.
Inoltre dai dati rilevati riguardanti
le domande di inserimento in comunità alloggio è emerso
che:
1. il numero delle richieste di inserimenti di anziani
in condizioni di autosufficienza è progressivamente diminuito nel corso degli
anni per la crescente difficoltà a condividere nel quotidiano gli spazi
comunitari;
2. le richieste spesso risultano improprie
poiché propongono soggetti, sebbene autosufficienti, con particolari patologie
(psicologiche, dipendenza da alcolismo, sintomi di demenze ecc.) rispetto alle
quali si è rivelato più congruo un inserimento nelle residenze per
anziani;
3. sono risultate, invece, più frequenti le domande
di accoglienza temporanea
per:
- situazioni di
emergenza
- necessità di osservazione del
soggetto e approfondimento della situazione, al fine di predisporre un progetto
con l'attivazione di nuove risorse e
servizi
- necessità di ospitalità legata
alla esigenza di interventi migliorativi della abitazione
dell'anziano
- temporanee situazioni di
disagio o solitudine dovute a lutti, traumi
improvvisi
- dimissioni ospedaliere con
impossibilità temporanea a gestire in modo autonomo nella propria abitazione le
azioni della quotidianità.
Di qui la necessità di un ripensamento sul tipo di
progettualità che può essere demandata a strutture di questo tipo, tenendo anche
conto della normativa nazionale /regionale di riferimento, che le definisce
"Comunità autogestite", che ai sensi della DGR 38/92 in quanto costituiscono
"una scelta di vita di un gruppo di persone adulte o anziane che si organizza
autogestendosi al fine di facilitare la gestione della vita quotidiana" senza
necessità, per poter funzionare, dell'autorizzazione regionale.
Inoltre, in
attuazione della L. 328/2000 era stato emanato il D.M 308/2001 "Regolamento
concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione
all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale", che all'art. 3 introduceva la nuova tipologia delle
"strutture di tipo familiare", quali comunità con funzioni di accoglienza e
bassa intensità assistenziale, che possono ospitare sino ad un massimo di 6
utenti per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o
permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale,
prevedendo che tali strutture debbano possedere i requisiti strutturali degli
alloggi destinati a civile abitazione".
In merito la Regione Piemonte, ad
oggi, ha recepito tale tipologia esclusivamente nella DGR 25-6772 del 29/7/2002
"Finanziamento presidi socio assistenziali. Nuovi requisiti strutturali e
gestionali per strutture destinate ad anziani autosufficienti - criteri e
modalità di partecipazione al bando", definendo in questa sede la comunità di
tipo familiare per anziani autosufficienti come una risposta residenziale
alternativa al ricovero in istituto, che non può rappresentare una soluzione ai
problemi abitativi delle persone anziane ma "un servizio da attuare in
situazioni particolari, caratterizzato da una bassa intensità assistenziale,
dalla bassa complessità organizzativa e da un'utenza con discreta autonomia
personale", potendo esse costituire "una risposta, anche temporanea (diurna,
notturna o stagionale) alle esigenze di sicurezza e di non isolamento degli
anziani". Nel medesimo provvedimento, cui si rimanda, sono stati definiti
dettagliatamente i requisiti strutturali, mentre relativamente ai requisiti
gestionali si è previsto che tali strutture siano prive di personale proprio, ma
che "ad esse deve essere garantito, con natura ed entità variabile a seconda dei
bisogni espressi dall'utente, il supporto dei servizi assistenziali di base
operanti nel territorio, sia per quanto riguarda le prestazioni di assistenza
domiciliare, sia per quanto riguarda l'appoggio socio-relazionale volto a
mantenere o ripristinare l'inserimento nella vita socio-culturale-ricreativa del
territorio".
Tale quadro normativo delinea un futuro per le comunità alloggio
diverso, che, se da un lato, ben si allinea alla concezione di tale struttura
come "altra risorsa di rete" all'interno della domiciliarità leggera, dall'altro
deve fare i conti con le problematicità di cui sopra e con un accompagnamento
alla transizione che dovrà essere gestito dalle Circoscrizioni con chiarezza di
intenti.
Al momento, solo alcune Circoscrizioni hanno progettato all'interno
dei loro piani operativi un utilizzo più mirato di tale risorsa, definendo
modalità di collaborazione tra territorio e struttura, con il coinvolgimento del
personale della comunità per alcune attività di supporto a domicilio, quali ad
esempio il bagno assistito all'interno della comunità e la consegna della spesa
a favore di ospiti esterni.
L'impiego della comunità alloggio come
prestazione collettiva va letto pertanto nell'ottica della sua apertura al
territorio, con l'utilizzo di alcuni servizi diurni da parte di anziani esterni,
che vogliono restare al proprio domicilio ma con alcuni stabili punti di
riferimento e di appoggio.
A regime, si prevede inoltre che strutture di
questo tipo possano anche essere utilmente poste in sinergia con gli Spazi
Anziani di cui al punto successivo, di cui potrebbero costituire una sorta di
"foresteria", ospitando per brevi periodi anziani in particolari
situazioni.
Per quanto concerne la valutazione della situazione economica del
beneficiario, stante l'assimilabilità di questo intervento a quello di un
inserimento residenziale, si applicano le modalità previste dalla deliberazione
generale dell'Amministrazione sui criteri di accesso alle prestazioni inerenti
gli inserimenti residenziali.
2.2. LE PRESTAZIONI INDIVIDUALI
Le
prestazioni individuali, come già detto, possono essere fruite da sole, in
concomitanza con prestazioni di natura collettiva, oppure mixate qualora la
progettualità sull'anziano lo richieda. Tra le prestazioni individuali
rientrano:
- pasti a domicilio/mense/esercizi
convenzionati;
- le prestazioni di
supporto;
- il
telesoccorso;
- l'affidamento;
- l'assistenza
domiciliare.
A quali bisogni risponde
Il servizio è rivolto ad anziani
ultrasessantenni autosufficienti, con difficoltà nella preparazione dei pasti,
come intervento di sostegno dove c'è una rete familiare o integrativo a quelli
resi da vicino solidale/assistente familiare in caso di anziano autosufficiente
senza rete. Per quanto riguarda gli anziani con ridotta autosufficienza si
rimanda alla declaratoria degli interventi relativi alla domiciliarità per i non
autosufficienti.
Risponde alla necessità di offrire concreto supporto per il
soddisfacimento di esigenze fondamentali, a volte in integrazione con altri
interventi di carattere domiciliare, di cui è importante corollario,
nell'intento di favorire la permanenza a casa dell'anziano.
Presuppone la
capacità dell'anziano solo di essere in grado di mangiare senza aiuto,
controllare la propria alimentazione, essere in grado di scegliere da solo il
menù del giorno successivo e prenotarlo.
Valore economico e mix prestazioni
Il calcolo della quota di
contribuzione a carico utente muta a seconda che il pasto sia l'unica
prestazione fornita o sia all'interno di un mix.
Nel caso in cui sia l'unica
prestazione sono state definite, con deliberazione della Giunta Comunale del 1°
aprile 2003 n. mecc. 2003
02190/19 in attuazione dei criteri stabiliti dalla Deliberazione del
Consiglio Comunale del 17 marzo 2003 n. mecc. 2003
01323/24, 5 fasce di reddito e di contribuzione:
- fino
ad un reddito mensile di Euro 550 la quota è di 2 Euro
- a
551 a 650 mensili la quota è di 3 Euro
- da 651 a 850
mensili la quota è di 4 Euro
- da 851 a 1500 mensili la
quota è di 5 Euro
- oltre 1500 Euro mensili la quota è di 6
Euro.
In presenza di un mix di prestazioni, (si considera mix l'utilizzo di
due o più prestazioni), si applicano le modalità previste dalle norme sui
criteri di accesso alle prestazioni domiciliari (All.1),
considerando, ai fini del conteggio del massimale di spesa degli interventi, il
costo mensile del servizio da cui si detrae la tariffa mensile dovuta:
nell'ipotesi di corresponsione della tariffa minima pari a 60 Euro mensili, il
valore mensile del servizio è pertanto di 320 Euro.
A quali bisogni rispondono
Possono essere offerte a quegli
anziani ultrasessantenni autosufficienti che usufruiscono di prestazioni
collettive, come ad esempio l'accesso allo Spazio anziani, o che per talune
specifiche attività legate alla persona o alla casa, necessitano di un supporto
individuale.
Rispondono ad un bisogno di tutela, che non può essere
soddisfatto unicamente dai servizi a valenza collettiva, specie quando l'anziano
è solo, senza rete, o con una famiglia non in grado di essere adeguatamente
presente.
Stante la loro eterogeneità possono essere fruite in maniera
occasionale o continuativa, presso i presidi e gli spazi anziani o a domicilio
della persona.
Valore economico e mix prestazioni
L'accesso gratuito alle
prestazioni integrative era originariamente riservato ai cittadini in possesso
dei requisiti per l'assistenza economica; tale criterio si è rivelato nel tempo
troppo restrittivo.
Le Circoscrizioni hanno previsto e sperimentato criteri
diversi da questo, definiti anche in relazione alle modalità individuate per la
loro realizzazione.
In questa sede si individua unicamente il criterio
relativo alla loro fruizione in forma di prestazione individuale a domicilio e
di natura continuativa, dal momento che occorre garantire in questi casi
omogeneità sul territorio cittadino e con le altre prestazioni.
A tal fine
viene pertanto individuato come tetto per l'accesso a carico
dell'Amministrazione un reddito fino a 850 Euro mensili del beneficiario. In
caso di più beneficiari se presenti nello stesso nucleo tale limite di reddito
viene moltiplicato per il numero degli stessi.
Oltre questo reddito la messa
a disposizione del catalogo dei fornitori per l'accesso a pagamento a carico del
beneficiario costituisce già di per sé un servizio.
Qualora un anziano, privo
di rete familiare, oltre alle prestazioni di supporto di natura individuale,
usufruisca anche di altre prestazioni, il massimale di intervento non potrà in
ogni caso superare l'importo mensile di 520 Euro. In presenza di un mix di
prestazioni (si considera mix l'utilizzo di due o più prestazioni), non si
applicano nei confronti del beneficiario le quote di contribuzione previste per
le singole prestazioni, ma le modalità previste dalle norme sui criteri di
accesso alle prestazioni domiciliari (All.1)
considerando, ai fini del conteggio del massimale di spesa degli interventi, il
costo del servizio.
A quali bisogni risponde
Pur non prevedendosi di norma il
servizio di telesoccorso rivolto ad un anziano ultrasessantenne autosufficiente,
tuttavia, in presenza di particolari condizioni di salute o ambientali
(depressione, solitudine, lutto recente ecc.) può essere attivato anche per un
limitato periodo di tempo come prestazione di natura individuale. Più
propriamente tale servizio si presta all'utilizzo nell'ambito di un progetto
individualizzato per un anziano autosufficiente senza rete comportante un mix di
prestazioni nel limite del massimale previsto
Valore economico e mix prestazioni
In questi casi si indica
come criterio per l'accesso a carico dell'Amministrazione un reddito fino a 850
Euro mensili del singolo beneficiario o di più beneficiari se presenti nello
stesso nucleo, mentre in presenza di un reddito sino a 1100 Euro mensili
l'Amministrazione potrà farsi carico degli oneri di installazione, mentre il
canone mensile sarà a carico del/i beneficiario/i.
In presenza di un mix di
prestazioni (si considera mix l'utilizzo di due o più prestazioni), non si
applicano nei confronti del beneficiario le quote di contribuzione previste per
le singole prestazioni, ma le modalità previste dalle norme previste sui criteri
di accesso alle prestazioni domiciliari (All.1)
considerando, ai fini del conteggio del massimale di spesa degli interventi, il
costo mensile del servizio, valorizzato sulla base degli attuali costi medi in
25 Euro.
Per la descrizione più dettagliata del servizio si rimanda alla
stessa voce all'interno della domiciliarità per soggetti non
autosufficienti.
A quali bisogni risponde
All'interno di un'azione di
sostegno leggero progettato in favore di anziani autosufficienti il compito
svolto dall'affidatario è assimilabile a quello di un vicino solidale
caratterizzato da un impegno temporale leggero, limitato alle funzioni di
monitoraggio o di "accompagnamento". Il coinvolgimento del vicino di casa
rappresenta una scelta preferenziale, in ogni caso non vincolante ai fini
dell'approvazione del progetto, bensì qualificante in una logica di
personalizzazione dell'intervento e di prossimità.
Al volontario che si rende
disponibile a tale funzione viene riconosciuto un rimborso spese, che non
costituisce pagamento di un corrispettivo orario per l'attività svolta. E'
inoltre prevista una copertura assicurativa per responsabilità civile verso
terzi per danni causati o subiti dal volontario al domicilio
dell'anziano.
L'affidamento nell'accezione di "vicino solidale" può essere
attivato prevalentemente come intervento temporaneo di supporto a favore di
anziani, ancora autosufficienti, che, a causa di situazioni particolari (es.
recente vedovanza, depressione ecc.) necessitano di un supporto individuale. Il
volontario può pertanto diventare anche solo per brevi periodi, una figura di
riferimento e di accompagnamento per uscire da una situazione di isolamento,
solitudine ecc. Può rappresentare per l'anziano il " facilitatore" verso
l'utilizzo di tutti quei servizi "di comunità" afferenti alla domiciliarità
leggera, operando per il recupero/mantenimento dell'autonomia personale
dell'anziano.
All'affidatario/vicino di casa è riconosciuto l'esercizio di un
"sostegno leggero", al posto di un familiare assente, incapace o in difficoltà,
prevedendo un supporto sul piano relazionale, di verifica e monitoraggio della
situazione.
Nel caso di anziani autosufficienti, l'affidatario si connota di
norma unicamente con questa veste di sostegno leggero, non svolgendo compiti di
cura in senso stretto.
Il volontario è colui che supporta l'anziano nelle
scelte del quotidiano, diventa il suo riferimento affettivo ed amicale,
rappresentando "la famiglia che non c'è" o fa fatica: è colui che apre la porta
al medico di base, assistendo alla visita, magari va a fare la spesa anche per
l'anziano, che controlla la corretta assunzione dei farmaci, verifica le sue
condizioni di salute ecc.
L'affidatario che esercita il ruolo di "vicino
solidale", può seguire fino ad un massimo di due nuclei. Nel caso in cui i due
soggetti seguiti abitino nello stesso stabile, nelle immediate vicinanze o
appartengano allo stesso nucleo, verrà corrisposta un'unica quota, prevedendo
per la seconda situazione in carico unicamente il riconoscimento della copertura
assicurativa. Per le limitazioni in merito all'utilizzo dei volontari nel ruolo
di affidatari si rimanda a quanto previsto nella parte generale.
Eventuali
eccezioni dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione da parte degli
uffici centrali.
Valore economico e mix prestazioni
L'esercizio di
affidatario quale vicino solidale, sulla scorta delle motivazioni di cui sopra
comporta il riconoscimento di una quota base pari a 200 Euro mensili. Nel caso
in cui un anziano privo di rete abbia come unica prestazione singola il supporto
offerto dal vicino solidale sono previste quote di contribuzione come sotto
specificate:
- fino ad un reddito del beneficiario di 850
Euro mensili non vi è contribuzione;
- da un reddito di 851
Euro a 1100 Euro mensili la quota di contribuzione a carico utente e di 50 Euro
mensili;
- da 1101 Euro a 1500 Euro mensili la quota di
contribuzione a carico utente è di 150 Euro mensili;
- oltre
1500 Euro mensili è previsto un contributo di 200 Euro mensili a copertura
totale del rimborso spese previsto per il volontario.
Qualora un anziano,
privo di rete familiare, oltre al supporto da parte di un vicino solidale
usufruisca anche di altre prestazioni, il massimale di intervento non potrà in
ogni caso superare l'importo mensile di 520 Euro. In presenza di un mix di
prestazioni, (si considera mix l'utilizzo di due o più prestazioni) non si
applicano nei confronti del beneficiario le quote di contribuzione previste per
le singole prestazioni, ma le modalità previste dalle norme sui criteri di
accesso alle prestazioni domiciliari (all.
1). In sede di progettazione l'operatore dovrà valutare quali altri supporti
individuali attivare per garantire il soddisfacimento delle necessità della
persona anziana, tenendo conto del massimale di spesa.
A quali bisogni risponde
Le prestazioni di aiuto domestico
rivolte a soggetti anziani di norma autosufficienti nella logica del riordino
vengono svolte prevalentemente dall'assistente familiare o, in alternativa, da
assistenti domiciliari /OSS del fornitore, qualora il servizio valuti
l'opportunità di impiegare, nella situazione specifica, tale figura
professionale.
L'assistente familiare verrà preferibilmente impiegata laddove
i bisogni espressi siano quelli legati alla cura della casa e dell'ambiente
domestico, laddove la persona anziana, sola e senza riferimenti parentali
significativi, malgrado sia in buona salute, non è in grado di assicurarsi un
ambiente di vita curato e dignitoso e necessita pertanto di una figura che si
prenda cura di questi aspetti.
Il ricorso alla figura dell'adest/OSS è da
configurarsi invece per anziani che, pur autosufficienti, presentano iniziali
segnali di compromissione nelle condizioni psicofisiche che comportano maggiori
complessità nella gestione anche da un punto di vista relazionale, richiedendo
pertanto la presenza di un operatore con competenze professionali specifiche, in
grado di coniugare compiti legati alla quotidianità con la capacità di tenere le
fila del progetto, con funzioni di supporto e orientamento rispetto all'uso
delle risorse.
Valore economico e mix prestazioni
L'impiego alternativo
dell'assistente familiare o dell'adest/OSS non può comunque superare il limite
settimanale di 4 ore di servizio, concorrendo al costo complessivo del progetto
e alla soglia di 520 Euro mensili, con i mix di interventi valutati
opportuni.
Si applicano in questi casi le modalità previste dalle norme sui
criteri di accesso alle prestazioni domiciliari (All.
1).
3. INTERVENTI NEI CONFRONTI DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Gli interventi di integrazione sociosanitaria nei confronti di anziani non
autosufficienti di norma ultrasessantacinquenni sono erogati previa
progettazione congiunta con i servizi sanitari territoriali e su valutazione
della Unità di Valutazione Geriatrica della Azienda sanitaria del Territorio di
residenza.
Riguardo ai soggetti non autosufficienti, l'applicazione a livello
regionale del DPCM del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli essenziali di
assistenza" è sfociata nell'accordo regionale siglato con la DGR 51-11389 del 23
dicembre 2003 che ha regolamentato gli interventi di natura socio
sanitaria per quanto concerne la fase di lungoassistenza, sulla base di un
progetto individualizzato formulato in relazione alla fascia di complessità e al
conseguente livello di intensità assistenziale da attribuire al caso da
trattare, tenendo conto delle risorse disponibili nella rete sociale del
beneficiario.
Tale accordo ha definito, all'interno dei percorsi
assistenziali, relative alle fasi di acuzie e post acuzie a completo carico
sanitario (anche per le componenti di assistenza tutelare) una fase, quella
relativa alla lungoassistenza, oggetto di compartecipazione con il
cittadino/ente locale, fermo restando la titolarità sanitaria a
riguardo.
Nella realtà torinese, tale accordo ha avuto come conseguenza la
stipula di un primo protocollo operativo con le ASL cittadine in data 1 aprile
2004, reiterato in corso 2005 con deliberazione G.C. esecutiva dal 19 marzo 2005
mecc. 2005
01273/019 riguardante le situazioni di anziani non autosufficienti in regime
di lungoassistenza beneficiari di interventi domiciliari, con il riconoscimento
di un compartecipazione economica pari al 50% riguardante le prestazioni socio
sanitarie, come da accordi LEA. L'accordo non esclude che, nella fase di
lungoassistenza vi siano prestazioni anche esclusivamente a carattere sanitario
(es. prestazioni infermieristiche) a carico ASL e viceversa, prestazioni di
natura socioassistenziale, per soggetti anziani privi di rete familiare adeguata
e in condizioni economiche di fragilità, a esclusivo carico sociale. (vedasi tabelle
esemplificative pag. 33 - 34 [6]).
I percorsi di
lungoassistenza possono derivare da:
a) evoluzione di
interventi attivati in fase di acuzie e post acuzie a cura e totale carico dei
servizi sanitari, come puntualizzato nella DGR 72-14420 del 20 dicembre 2004,
che istituisce il Percorso di Continuità Assistenziale "per anziani
ultrasessantacinquenni non autosufficienti o persone i cui bisogni sanitari e
assistenziali siano assimilabili ad anziano non
autosufficiente";
b) valutazione congiunta da parte dei
servizi sociali e sanitari in base ad un bisogno di lungoassistenza rilevato
nella presa in carico del soggetto interessato da parte di entrambi i
servizi.
In particolare i Servizi Sociali della Città potranno essere
coinvolti dai Servizi Sanitari fin dalla fase della postacuzie al fine di
progettare, ove se ne ravvisi la necessità, la prosecuzione degli interventi in
fase di lungoassistenza, mentre potranno coinvolgere i Servizi Sanitari nella
progettazione e gestione di interventi nei confronti di utenti che accedano a
loro direttamente: in entrambi i casi l'onere dell'individuazione del servizio
competente non dovrà essere a carico del cittadino richiedente, che pertanto
dovrà essere accompagnato nel suo percorso assistenziale a formulare le
richieste necessarie all'attivazione degli interventi.
Sul piano della spesa
tali interventi sono a carico rispettivamente per il 50% del Servizio Sanitario
Regionale e del beneficiario, con integrazione da parte del Comune, qualora
questi non possa provvedere in proprio in base alla sua situazione
economica.
Al fine di correlare l'entità della partecipazione economica dei
vari soggetti ai diversi livelli di intensità assistenziale necessari si è
pertanto provveduto, come da tabelle allegate, a individuare pacchetti di
prestazioni standard, adeguati alle varie categorie di utenza, definite in
relazione alle due variabili della non autosufficienza del soggetto e della
validità/disponibilità della sua rete sociale, (vedasi definizione contenuta nei
"percorsi di accesso per anziani autosufficienti") cui corrispondono diversi
livelli di spesa, riconducibili ai parametri fissati dal succitato
accordo.
Le tabelle di cui alle pagg.
33 - 35 [7] non hanno alcuna pretesa di esaustività o di
prescrizione rigida degli interventi da porre in atto: sono da leggersi come la
rappresentazione esemplificativa di possibilità di mix di prestazioni
all'interno dei massimali previsti per ogni tipologia di utenza. L'unico vincolo
è rappresentato dal numero di ore Adest minimo, volto a salvaguardare il ruolo
di regia assegnato a tale figura professionale all'interno delle singole
progettualità.
Le tabelle rappresentano tre possibili scelte alternative fra
loro, tradotte in ipotesi di Pai che possono diversificarsi a seconda delle
tipologie di prestazioni che verranno attivate:
A) La
tabella "Prestazioni/servizi" riporta esempi di Pai nei quali, nella diversità
di livello di intensità assistenziale e presenza/assenza di rete, si configura
un utilizzo prevalente di prestazioni/servizi scegliendo di non svolgere
compiti di cura. Anche laddove, in assenza di rete, il beneficiario può essere
affiancato da un affidatario, questi non svolge compiti di cura, bensì esercita
un ruolo leggero da caregiver, assimilabile a quanto, in questa casistica svolge
un familiare. La tabella riprende la tripartizione dei costi tra quota
sanitaria, (tutta a carico S.S.R. es. prestazioni infermieristiche), quota
sociosanitaria, (50% a carico S.S.R. e 50% a carico cittadino/Comune) quota
sociale, pari a Euro 200 (a carico cittadino/Comune) prevista unicamente per i
soggetti privi di rete. A seconda del livello assistenziale e delle condizioni
economiche della persona verrà definita l'entità della compartecipazione
economica rispettivamente del SSR, del cittadino e del Comune alla realizzazione
del Pai. Quest'ultimo interviene solo nel caso di debolezza socioeconomica del
richiedente. L'assenza di ipotesi di Pai nella sezione relativa a "Alternativa
non auto media-alta intensità " per i soggetti senza rete rappresenta
l'improponibilità di un progetto nei limiti del massimale che utilizzi
prevalenti prestazioni di servizi all'interno di questa
casistica.
B) La tabella "Prestazioni:alternativa
famiglia/affido riporta esempi di Pai nei quali, nella diversità di livello di
intensità assistenziale e presenza/assenza di rete, prevale la scelta di
svolgere lavoro di cura alternativo alla tabella di cui al punto sopra, sia da
parte della famiglia se presente e adeguata (articolato nelle cure familiari) o
dell'affidatario, individuato in assenza di rete di supporto e con un impegno
assistenziale più massiccio in questa seconda tipologia. Qui è presente una
quota definita "altri servizi" spendibile dal beneficiario/famiglia ad
integrazione /supporto del prevalente compito di cura, ad es. attivando servizi
di tregua, telesoccorso, accantonando tale somma per il ricovero di sollievo
ecc. Per la ripartizione dei costi valgono le indicazioni di cui alla tab.
A).
C) La tabella "Beneficiario/famiglia che aderisce
parzialmente al progetto" riporta esempi di Pai nei quali, nella diversità di
livello di intensità assistenziale, il beneficiario o famiglia che non concorda
con la progettualità definita dai servizi, riceve interventi minimi di tutela e
sigla allo scopo un contratto terapeutico.
Elemento comune
alle prime due tabelle per i soggetti con un livello di intensità assistenziale
medio alta, nel caso in cui beneficino di indennità di accompagnamento,
quest'ultima non viene conteggiata nel reddito, bensì come ulteriore quota a
disposizione del beneficiario per procurarsi servizi aggiuntivi ricompresi nel
Pai.
Si precisa che la realizzazione del Pai dovrà essere oggetto di uno
specifico contratto terapeutico, come espressamente previsto dalle DGR 41- 5952
del 7 maggio 2002 "Linee guida regionali per il nuovo modello integrato del
Servizio di Cure domiciliari" e DGR 51-11389 del 23 dicembre 2003 "Applicazione
dei Livelli essenziali di assistenza all'area dell'integrazione sociosanitaria"
(allegato A "L'articolazione delle cure domiciliari nella fase di
lungoassistenza"). Tale contratto viene definito tra beneficiario/famiglia, Asl
e Comune ed impegna i contraenti rispetto agli obiettivi individuati, ai
ruoli assegnati e al coinvolgimento anche economico: per questa ragione è stato
necessario prevedere anche l'ipotesi che il beneficiario/la famiglia non
aderiscano pienamente al progetto ritenuto adeguato dai servizi pubblici con
conseguente riduzione della partecipazione economica degli stessi.
Il
percorso di accesso pertanto prevede le seguenti diverse
fasi:
- richiesta di intervento che può pervenire da parte
del cittadino o del suo nucleo familiare indifferentemente ai servizi sociali o
sanitari di territorio;
- istruttoria congiunta da parte
degli operatori dei servizi sociali e sanitari, di norma a seguito di una visita
domiciliare, da cui devono risultare elementi relativi ai seguenti
punti:
a) tipologia dell'utenza ovvero
ipotesi di suo inquadramento nelle categorie relative al livello di intensità
assistenziale di cui necessita, sulla base della succitata
tabella;
b) presenza di altre
problematiche nel nucleo ivi compresa l'eventuale incapacità di
autodeterminazione della persona o del nucleo nel gestire il problema
stesso;
c) situazione economica del
richiedente in base alla quale si possono individuare coloro che hanno o meno
diritto ad una assunzione di spesa totale/parziale da parte del
Comune.
- valutazione da parte dell'Unità Valutativa
Geriatrica che deve
comportare:
a) individuazione sulla base
di tali elementi del progetto individuale definito in riferimento al livello di
intensità assistenziale in cui viene collocato il beneficiario, che verrà poi
tradotto in un Pai
esecutivo
b) rilevazione della eventuale
necessità di segnalazione ad altri organi competenti all'intervento (autorità
giudiziaria, Commissione invalidi ecc.);
- definizione di
concerto tra servizi pubblici, beneficiario o suo nucleo familiare e fornitore
coinvolti del PAI esecutivo, che, nei limiti della spesa corrispondente, potrà
prevedere l'attivazione di prestazioni diversificate rispetto a quelle standard
e conseguente sottoscrizione del contratto terapeutico assistenziale.
Nel
caso in cui il beneficiario o la sua famiglia non intendano concordare in toto
con i servizi pubblici il PAI esecutivo, la spesa massima erogabile a carico
degli Enti pubblici si riduce nelle entità descritte alla colonna corrispondente
della tabella succitata al fine di garantire interventi minimi di tutela che
dovranno comunque essere oggetto di contratto
terapeutico;
- approvazione del PAI e conseguente erogazione
delle prestazioni in esso previste da parte del Dirigente della Divisione cui
compete la gestione del relativo budget e la verifica della omogenea
applicazione sul territorio cittadino dei criteri di cui alla presente
deliberazione.
Sul piano delle modalità di erogazione delle prestazioni
invece il livello di coinvolgimento dei servizi Sociali della Città muta anche
in considerazione di un'ulteriore variabile consistente nella capacità di
esprimere ed esercitare scelte in merito da parte del beneficiario degli
interventi o del suo nucleo familiare.
Pertanto, sulla base delle suddette variabili, si possono individuare quattro diversi livelli di coinvolgimento:
1) In caso di cittadino richiedente non in possesso dei requisiti per
l'integrazione da parte del Comune ed in condizione di esprimere/esercitare
scelte in merito, in proprio o con l'ausilio del suo nucleo familiare
Il
cittadino che risultasse pagante in proprio ha comunque diritto, se lo desidera,
a chiedere ed ottenere dai servizi sociali l'esercizio delle seguenti
funzioni:
a) segretariato sociale: informazioni relative
alle agenzie accreditate contattabili sul territorio cittadino per l'erogazione
dei servizi di cui necessita (messa a disposizione dell'albo fornitori
dell'Amministrazione);
b) consulenza professionale:
indicazioni rispetto al tipo di prestazioni e/o figure professionali che è più
opportuno attivare nel PAI esecutivo.
2) In caso di cittadino richiedente non in possesso dei requisiti per
l'integrazione da parte del Comune e non in condizione di esprimere/esercitare
scelte in merito, in proprio o con l'ausilio del suo nucleo familiare
In
tali casi il Servizio è chiamato, sulla base degli esiti della valutazione UVG,
a promuovere l'intervento dell'autorità giudiziaria in relazione alla necessità
di provvedere, in maniera provvisoria o definitiva, urgente o meno, a seconda
della gravità della situazione rilevata, all'individuazione di un soggetto che
possa esercitare tali funzioni in nome e per conto del cittadino.
Gli
interventi da attivarsi nelle more di tale pronunciamento allo scopo di
scongiurare un eventuale situazione di abbandono sono attivati con riserva di
rivalsa da effettuarsi nei confronti del soggetto o del suo rappresentante
legale, una volta nominato.
3) In caso di cittadino richiedente in possesso dei requisiti per
l'integrazione da parte del Comune ed in condizione di esprimere/esercitare
scelte in merito, in proprio o con l'ausilio del suo nucleo
familiare
Sulla base della validazione del progetto definitivo e della
relativa autorizzazione all'attivazione dello stesso da parte dell'UVG verrà
erogato al massimo entro 30 giorni un buono servizio e assegno di cura nel caso
l'utente voglia e possa essere il datore di lavoro dell'assistente famigliare, o
solo buono di servizio se l'utente non vuole/non può essere datore di lavoro
dell'assistente famigliare.
Di prassi, il Servizio definisce il titolare del
caso da individuarsi tra i dipendenti pubblici, seleziona e attiva, qualora
necessario, l'intervento dell'affidatario ed invita il beneficiario (o famiglia)
a scegliersi un fornitore accreditato con il quale costruire il PAI
esecutivo.
In seguito, il Servizio Sociale concorda con il beneficiario (o
famiglia) e Fornitore Accreditato, con i quali sottoscrive allo scopo un
contratto terapeutico assistenziale, il PAI esecutivo aderente alle specifiche
esigenze del beneficiario ed attiva le prestazioni in esso previste, qualora a
carico della spesa pubblica.
Condizione perché il progetto così concordato
sia accettato dal beneficiario e/o famiglia, qualora esso contempli prestazioni
rese da assistenti famigliari, è che
preveda:
a) integrazione delle prestazioni rese dagli
assistenti famigliari con interventi professionali (adest,
OSS.);
b) costituzione di percorsi per il miglioramento
della qualità delle prestazioni dell' assistente
famigliare;
c) responsabilità sulla corretta applicazione
del PAI e regolarità delle interazioni tra le varie figure.
Perciò il
cittadino che voglia usufruire del contributo dell'ente in questi casi dovrà
accettare che:
a) per ogni fascia di gravità, nel PAI debba
essere previsto un numero minimo di ore professionali fornite da adest del
Fornitore, in qualità di responsabile del PAI;
b) alcune ore
dell'assistente famigliare siano impiegate in momenti di
aggiornamento/supervisione;
c) il titolare del caso
(operatore pubblico) effettui verifiche periodiche dell'intervento.
Di norma,
tali erogazioni avranno durata di mesi 12 nel corso dei quali l'operatore
pubblico effettuerà il monitoraggio della situazione, avendo come riferimento a
seconda delle situazioni il beneficiario e/o la sua famiglia, l'adest/OSS del
fornitore accreditato, il quale ha la responsabilità della traduzione pratica
del PAI (responsabile del PAI) e, ove coinvolto, l'affidatario.
Nel caso si
debbano apportare modifiche del PAI occorrerà distinguere
tra:
1) modifiche che non comportano aumenti di spesa che
saranno concordabili tra utente/famiglia e fornitore e che comunque non potranno
riguardare diminuzione dell'impegno degli operatori professionali
(adest/oss);
2) modifiche che comportano aumenti di spesa
possibili solo se si è verificato un cambiamento/aggravamento della situazione
e/o comportano cambiamenti delle modalità di erogazione che dovranno essere
nuovamente sottoposte a valutazione da parte dell'UVG.
Qualora il
beneficiario o la sua famiglia non rispettino il contratto terapeutico
assistenziale sottoscritto, la spesa massima erogabile a carico degli Enti
pubblici si riduce nelle entità descritte alla colonna corrispondente della
tabella succitata al fine di garantire interventi minimi di tutela.
Per
quanto riguarda eventuali variazioni della situazione economica del beneficiario
si rimanda alla declaratoria delle norme sui criteri di accesso alle prestazioni
domiciliari (All.1).
4) In caso di cittadino richiedente in possesso dei requisiti per
l'integrazione da parte del Comune e non in condizione di esprimere/esercitare
scelte in merito.
La maggior criticità di questa casistica non sta tanto
nella sua gestione quanto nella sua individuazione, che si pensa di poter
definire così:
- situazioni in cui l'autorità giudiziaria ha
definito con provvedimenti limitazioni della capacità di agire dell'utente o del
suo famigliare richiedente;
- situazioni di incapacità
naturale per le quali il servizio è chiamato, sulla base degli esiti della
valutazione UVG, a promuovere l'intervento dell'autorità giudiziaria in
relazione alla necessità di provvedere, in maniera provvisoria o definitiva,
urgente o meno, a seconda della gravità della situazione rilevata,
all'individuazione di un soggetto che possa esercitare tali funzioni in nome e
per conto del cittadino;
- situazioni in cui è lo stesso
utente o la sua famiglia a rinunciare all'esercizio di questa facoltà e a
chiedere quindi l'intervento del servizio sociale conferendo apposita
delega.
In questi casi la procedura si modifica in ragione
del fatto che la scelta del fornitore con cui progettare il PAI esecutivo è
fatta dal servizio sociale.
Allo scopo l'Albo dei fornitori viene strutturato
in sezioni circoscrizionali in cui viene iscritto un numero limitato di
fornitori individuati secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa (requisiti di qualità e prezzo) ed il servizio fa ricorso al miglior
classificato tra questi. Per quanto non specificato, le procedure
si svolgono analogamente a quelle di cui al punto precedente.
3.1. LE PRESTAZIONI
A quali bisogni risponde
Nel disegno del riordino,
all'interno del PAI dei soggetti non autosufficienti si prevede che debba essere
sempre garantito un impegno di almeno due ore settimanali dell'ADEST/OSS,
diversamente quantificato sulla base della tipologia di utenza, per collaborare
con chi ha compiti di cura, sia care giver familiare e non, con una funzione di
regia rispetto al progetto nel suo complesso, nonché per svolgere quel ruolo di
osservazione e di raccolta di elementi ai fini di una valutazione con
beneficiario/famiglia, operatore pubblico titolare del caso e fornitore circa
l'appropriatezza e l'efficacia degli interventi attuati, facendo una sintesi
sull'andamento dell'assistenza avviata.
All'assistente familiare competono
invece tutte quelle attività legate alla sfera della quotidianità, svolte
nell'ambito domestico, assimilabili a quelle svolte da un familiare/affidatario
sia nella cura della persona che dell'ambiente di vita. L'assistente familiare
nell'articolazione dei compiti assistenziali si rapporta in primis con
l'adest/oss del fornitore, cui fa riferimento sia per un aiuto materiale
nell'assistenza, sia per avere uno scambio ed un supporto nello svolgimento di
alcuni compiti che richiedono saperi professionali specifici.
Le prestazioni
di assistenza domiciliare svolte da entrambe le figure adest/oss/assistente
familiare rispondono alla necessità di far fronte a tutti quei bisogni di cura
soddisfabili a domicilio attraverso un'articolazione della presenza
giornaliera/settimanale, anche in eventuale regime di convivenza (per
l'assistente familiare), a seconda delle tipologie di utenza e di intervento ad
esse collegato.
Valore economico e mix prestazioni
Le prestazioni di
assistenza domiciliare prevedono nel PAI la presenza fissa della figura
dell'ADEST/OSS in quanto garante dell'esecuzione del progetto, che si attesta su
un valore minimo di almeno due ore settimanali, con eventuale innalzamento del
monteore in caso di necessità individuate dal piano individualizzato. Il
monteore previsto per l'assistente famigliare dove la famiglia/caregiver non
svolge compiti di cura si diversifica in relazione alla tipologia di
appartenenza dell'anziano, mentre in caso di famiglia/affidatario che svolge
lavoro di cura l'eventuale impiego di ore di assistente familiare è ricompreso
solamente all'interno di ore di tregua sotto la voce "altri servizi".
A quali bisogni risponde
Tale prestazione, introdotta dal
presente riordino, è attivabile esclusivamente nel caso di interventi rivolti ad
anziani non autosufficienti.
Le cure prestate da un familiare rispondono ad
una molteplicità di bisogni dell'assistito: vicinanza e disponibilità affettiva,
solidarietà e riconoscenza, presenza continuativa nel quotidiano, affiancamento
e supporto nei rapporti con l'esterno ecc.
Il familiare che cura svolge
sempre come parte ineliminabile del suo ruolo quello di essere"caregiver",
ovvero una presenza, che risponde a bisogni di tutela discreta, di chi è ancora
sufficientemente autonomo e necessita però di una supervisione, monitoraggio da
parte di una figura altra, quale può essere un familiare nello svolgimento di
alcuni compiti quotidiani.
Il caregiver familiare, similmente al vicino
solidale/affidatario, è colui che apre la porta, presenzia alle visite mediche,
controlla l'assunzione dei farmaci, l'alimentazione, il regolare cambio della
biancheria, compie telefonate all'anziano per verificare le sue condizioni, ecc.
Diversamente dall'affidatario, l'esercizio di tale ruolo è strettamente connesso
a quello di familiare, non è monetizzabile e pertanto non dà corso in questo
caso ad alcun riconoscimento economico.
Viceversa possiamo avere una famiglia
direttamente coinvolta in compiti di cura, che si fa carico in via preferenziale
dell'impegno e delle responsabilità connesse all'assistenza di un congiunto,
all'interno del PAI, in alternativa pertanto al lavoro di altri operatori (es.
assistente familiare).
Valore economico e mix prestazioni
I due fondamentali ruoli
esercitati dai familiari comportano differenziazioni sul piano del
riconoscimento economico:
- quando il familiare è solo
caregiver tale ruolo non è monetizzato in quanto intrinseco al legame di
parentela e all'eventuale scelta di convivenza: si riconosce pertanto
l'esistenza di una rete parentale presente e attiva che determina conseguenti
scelte progettuali, pur non svolgendo in modo pregnante compiti di cura, sia in
presenza di soggetti autosufficienti che non autosufficienti secondo i tre
livelli individuati dalla DGR 51- 11389 del 23 dicembre 2003. Si precisa che
tale ruolo (cfr. scheda affidamento) quando esercitato da una figura terza
comporta un riconoscimento economico di 200 Euro mensili e questa quota è
considerata come parametro di riferimento per quantificare l' impegno dovuto in
quanto familiare;
- nel caso in cui una famiglia, oltre al
ruolo di caregiver svolga anche compiti di cura nei confronti di soggetti non
autosufficienti secondo i tre gradi di necessità assistenziale sopramenzionati,
sono previste quote di riconoscimento economico differenti a seconda della
tipologia in cui è stato valutato il beneficiario, integrando nel PAI oltre al
lavoro dei familiari altre prestazioni/servizi che possono essere mixati fra di
loro fino al massimale erogabile.
Si riconoscono pertanto ai familiari le
seguenti quote:
- Euro 200,00 per un soggetto non
autosufficiente a bassa intensità assistenziale;
- Euro
300,00 per un soggetto non autosufficiente a media intensità
assistenziale;
- Euro 400,00 per un soggetto non
autosufficiente a media-alta intensità assistenziale.
Paragonando i rimborsi
spese per gli affidatari che svolgono compiti di cura, emerge come costante la
differenza di 200 Euro mensili, che, come sopra specificato, corrisponde alla
quota "caregiver" ritenuta parte del ruolo familiare e pertanto non
corrisposta.
Per i vincoli relativi all'attivazione delle cure familiari si
rimanda a quanto descritto nella parte generale
A quali bisogni risponde
La condizione ineliminabile per un
progetto di domiciliarità che veda l'attivazione di risorse professionali e/o
servizi dall'organizzazione complessa rivolti a soggetti non autosufficienti,
deve sempre prevedere la presenza di un caregiver, come recentemente ribadito
nella DGR n. 41-5952 del 7 maggio 2002, sia esso rappresentato da un familiare o
un suo sostituto, quale l'affidatario nella duplice veste descritta nella parte
generale. Nel caso di un anziano non autosufficiente, secondo le diverse
declinazioni più volte citate, senza una rete adeguata, il progetto deve
pertanto prevedere comunque la presenza di una figura sostitutiva di
riferimento, che può anche non svolgere compiti di cura, che vengono invece
erogati attraverso altre prestazioni a seconda del PAI delineato dagli operatori
professionali.
Valore economico del rimborso spese e mix
prestazioni
Laddove il servizio sociale attiverà affidamenti
prevedendo per il volontario unicamente il ruolo di caregiver, questi può essere
integrato da interventi domiciliari resi dell'assistente familiare, mentre
laddove esiste il volontario che svolge anche attività di cura, tale ruolo
diventa alternativo ad altri interventi, in quanto sono previsti rimborsi spese
differenziati.
Occorre però sottolineare che, in presenza di una necessità
assistenziale medio-alta di un soggetto anziano privo di rete familiare o con
una rete fragile, la permanenza a domicilio può essere consentita solo in
presenza di un affidamento che garantisca la presa in carico complessiva delle
necessità assistenziali della persona.
Dovendo prevedere un riconoscimento e
conseguentemente un valore economico a titolo di rimborso spese ai due
sostanziali ruoli esercitati dall'affidatario, possiamo così elencare le quote
di rimborso previste:
A) Affidatario caregiver
Euro 200,00 quando l'affidatario
esercita unicamente il ruolo di caregiver (ruolo più "leggero"), nel caso di
bassa e media intensità assistenziale per un soggetto non autosufficiente, tale
ruolo sarà necessariamente integrato da altri servizi facenti parte del PAI
individuale (es. assistente familiare). Nel caso in cui lo stesso volontario
segua, come caregiver, fino ad un massimo di due casi residenti nello stesso
stabile, nelle immediate vicinanze o nello stesso nucleo, si prevede il
riconoscimento di un'unica quota a titolo di rimborso spese da attribuire ad un
solo soggetto, mentre per il secondo caso seguito è prevista l'attivazione della
sola copertura assicurativa. Se invece gli anziani hanno residenze in stabili
diversi, vengono corrisposte due quote.
B) Affidatario con compiti di cura
Quando l'affidatario
svolge anche compiti di cura,come già sopra espresso, può avere in carico solo
un nucleo: il rimborso spese previsto è diversificato sulla base delle tipologie
così ripartite:
- Euro 400,00 per un soggetto non
autosufficiente a bassa intensità assistenziale privo di rete familiare
ipotizzando un intervento che prevede da 5 a 9 passaggi
settimanali;
- Euro 500,00 per un soggetto non
autosufficiente a media intensità assistenziale senza rete ipotizzando un
intervento che prevede da 10 a 14 passaggi
settimanali;
- Euro 600,00 per un soggetto non
autosufficiente a media-alta intensità assistenziale senza rete nei confronti
del quale viene attivato un affidamento, ipotizzando un intervento che preveda
oltre a passaggi plurimi durante l'arco della giornata anche più momenti di
copertura notturna in caso di necessità.
Per "passaggi" si intende la
presenza significativa garantita dall'affidatario al domicilio dell'anziano, per
sostenerlo nelle diverse attività legate alla vita quotidiana, sia in casa che
all'esterno, secondo le diverse scansioni temporali sopraspecificate, che
richiamano un impegno diverso da parte del volontario, a seconda della
progettualità individuata.
C) Affidamento residenziale
Si intende l'accoglienza
temporanea/definitiva della persona anziana presso il domicilio dell'affidatario
nei casi in cui l'assenza di reti parentali precluderebbe la permanenza presso
la propria abitazione: si tratta di un intervento connotato dalla continuità
delle cure, attivabile in situazioni di maggiore necessità assistenziale
evitando/ritardando il ricorso all'istituzionalizzazione dell'anziano, con un
rimborso pari a 700 Euro mensili.
Occorre precisare che nella
definizione dei pacchetti di prestazioni standard le varie tipologie di
affidamento familiare e le relative quote di rimborso previste sono state
correlate ai diversi livelli di gravità dei beneficiari, ma, nella redazione del
progetto ed in base alla disponibilità dell'affidatario, potranno essere
utilizzate quote differenziate per fasce di utenza più o meno gravi con
conseguente riduzione/aumento dell'incidenza sul PAI della quota "altri
servizi".
Qualora all'interno di un nucleo siano seguiti dall'affidatario due
o più soggetti, è possibile il rimborso di un'unica quota, applicando la quota
più favorevole (es. tra marito valutato a medio alta intensità e moglie a bassa
intensità assistenziale) nel caso in cui il ruolo dell'affidatario preveda per
entrambi lavoro di cura. Per le altre limitazioni circa l'impiego dei volontari
affidatari si rimanda a quanto descritto nella parte generale.
In ogni
caso la quota di rimborso spese è sempre versata all'affidatario
dall'Amministrazione, che eventualmente ne ottiene il rimborso totale o parziale
dal beneficiario secondo le procedure previste dalle norme sui criteri di
accesso alle prestazioni domiciliari (all.1).
A quali bisogni risponde
Nel caso di anziani non
autosufficienti, con difficoltà/impossibilità nella preparazione dei pasti,
l'intervento si pone come sostegno dove c'è una rete familiare o integrativo a
quelli resi da vicino solidale/assistente familiare in caso di anziano senza
rete.
Risponde alla necessità di offrire concreto supporto per il
soddisfacimento di esigenze fondamentali, a volte in integrazione con altri
interventi di carattere domiciliare, di cui è importante corollario,
nell'intento di favorire la permanenza a casa dell'anziano.
Presuppone che
l'anziano non autosufficiente conservi alcune abilità residue, es. nell'aprire
la porta al momento della consegna del pasto, nel mangiare da solo, nella scelta
del menù, oppure sia supportato in maniera più o meno massiccia da
famigliari/affidatario/assistente familiare nel momento in cui si rende
necessario svolgere tali compiti.
Valore economico e mix prestazioni
Per un anziano
ultrasessantacinquenne non autosufficiente, senza rete/con rete non impegnata
direttamente in lavoro di cura, si prevede che possa usufruire della consegna
del pasto a domicilio fino al massimale di Euro 320 mensili, calcolato come già
indicato nel paragrafo sopracitato e basato su una fruizione giornaliera
nell'arco del mese. Qualora, nella progettualità specifica si individui una
necessità inferiore di erogazione pasti, (es. solo nei giorni infrasettimanali
mentre nel week end provvede la famiglia) la quota di massimale non utilizzata
potrà essere riconvertita verso altre prestazioni.
A quali bisogni risponde
E' un intervento che concorre al
mantenimento della persona anziana al proprio domicilio, complementare ad altri
strumenti di sostegno facenti parte del PAI: in presenza di condizioni di
solitudine anche solo temporanea e limitata ad alcune ore della giornata o della
notte, permette all'anziano una maggiore tutela e sicurezza sul piano personale,
garantendo l'attivazione di interventi di soccorso se necessari, offrendo al
contempo al familiare/affidatario una maggiore tranquillità rispetto al
"monitoraggio a distanza" del proprio caro in caso di assenza. Le periodiche
telefonate di compagnia effettuate dal personale che gestisce il servizio
determinano anche la costituzione di punti di riferimento significativi per
l'anziano.
Ovviamente il telesoccorso può essere uno strumento inadeguato in
presenza di una forte compromissione sul piano psichico (l'anziano dimentica
sempre il telecomando da portare con sé oppure lo usa in modo inappropriato) o
fisico, vanificando di fatto le sue concrete possibilità di utilizzo.
Nel
disegno del riordino il telesoccorso è stato inserito come prestazione standard
presente in tutte le tipologie di utenza, anche a favore dei soggetti a bassa e
media intensità, indipendentemente dalla presenza/assenza della famiglia, come
componente significativa della progettualità a domicilio.
Valore economico e mix prestazioni
Sulla scorta dei
massimali previsti dal riordino al telesoccorso è stato assegnato un valore di
25 Euro, che corrisponde all'incidenza media mensile del costo del canone e dei
costi di allacciamento.
E' stato inserito in tutte le tipologie di
utenza, come componente essenziale del PAI, con possibilità di riconversione del
suo valore economico in altre prestazioni.
A quali bisogni rispondono
Nelle ipotesi di PAI standard
descritte nella tabella dei massimali, relativi alla situazione in cui c'è un
familiare/affidatario che svolge compiti di cura, non si sono declinate
ulteriormente le altre prestazioni erogabili, ma ci si è limitati a fissare un
valore economico attribuito alla voce "altri servizi".
Con la voce "altri
servizi", si intende riconoscere, all'interno del massimale erogabile, la
possibilità di scegliere specifiche prestazioni complementari al lavoro svolto,
sulla scorta delle necessità di sollievo, sgravio che possono ad esempio
evidenziarsi in particolari momenti dell'anno. La voce "altri servizi" prevede
la possibilità di rispondere ad una gamma di bisogni complementari al lavoro di
cura svolto dalla famiglia/affidatario, lasciando un margine di scelta
all'interno del massimale per garantire una maggiore flessibilità nella
predisposizione del PAI a seconda delle necessità individuali.
Rientrano
sotto la voce "altri servizi" le seguenti
prestazioni:
a) prestazioni di
tregua
b) ricoveri di sollievo
c) pasti
occasionali
d) prestazioni di
supporto
e) telesoccorso.
A) prestazioni di tregua
Per quanto
concerne le prestazioni di tregua viene salvaguardato lo spirito originario
dell'intervento, istituito in forma sperimentale con deliberazione del Consiglio
Comunale dell'8 novembre 1999 n. mecc. 9908665/19
esecutiva dal 22 novembre 1999 e s.m.i. che ha come obiettivo quello di fornire
sollievo a chi si prende cura di un anziano spesso non autosufficiente,
garantendo momenti di sgravio temporaneo attraverso la presenza a domicilio di
volontari associata a quella di assistenti domiciliari/familiari, per fornire
prestazioni di assistenza domiciliare e quelle proprie del volontariato
socioassistenziale (compagnia, accompagnamenti, ecc.) e sanitario.
La novità
è rappresentata dal fatto che il fornitore deve garantire all'interno del
progetto l'esecuzione della prestazione definita "tregua", avvalendosi di propri
accordi di collaborazione con gruppi/associazioni di volontariato, mentre finora
la collaborazione era garantita da accordi cittadini con queste ultime.
La
figura dell'adest può essere sostituita da quella dell'assistente familiare,
come operatore dedito alla quotidianità. Anche in questo la valutazione sulle
professionalità da coinvolgere è fatta in relazione alle esigenze del
beneficiario. Non esiste più un monteore mensile, bensì il limite
dell'intervento è dato dal massimale della voce "altri servizi", diversa per
specifica tipologia di utenza, nonchè dalla scelta del beneficiario/famiglia di
utilizzare il massimale interamente su questa prestazione o in integrazione con
altre.
Ad esempio, avendo a disposizione 100 Euro mensili, si può decidere di
utilizzarle interamente per servizio tregua, qualora il familiare/affidatario
decida di avere momenti di sgravio, oppure ripartire la quota a disposizione
tra, ad esempio, servizio tregua e prestazioni di supporto.
L'intervento
ovviamente è pensato laddove sono presenti una famiglia oppure un affidatario
che svolgono compiti di cura.
Diversamente dalla situazione finora
sperimentata, dove erano prestazioni fornite in alternativa ad altre di
carattere continuativo, nell'accezione attuale diventano parte integrante del
progetto qualora scelte dal beneficiario/famiglia/affidatario.
Poiché il
ruolo del familiare /affidatario con compiti di cura è alternativo ad ore di
assistenza familiare, nella voce "altri servizi" non si sono volutamente
collocate ore unicamente erogate dall'assistente familiare, bensì prestazioni di
tregua. Questo perché quando si vuol dar sollievo al familiare/affidatario,
l'orientamento è quello di utilizzare un servizio più articolato, dove la
presenza del volontariato risulta strettamente complementare a quella svolta
dall'assistente familiare.
B) ricoveri di sollievo.
Il servizio è
prioritariamente indirizzato a quei familiari/affidatari che si prendono cura di
un anziano non autosufficiente allo scopo di alleggerire per un periodo (fino ad
un massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno, anche non cumulativi) coloro che
sono impegnati in compiti assistenziali e sgravarli dall'impegno diretto per un
arco limitato di tempo, al fine di consentire loro una ripresa sul piano fisico
e psicologico. Il suo inserimento all'interno del PAI, come possibilità di
utilizzo può senza dubbio concorrere a ritardare la scelta del ricovero
definitivo.
In casi particolari, laddove la famiglia ed il caregiver non
svolgono compiti di cura, si può prevedere, su specifiche situazioni, il ricorso
a tale intervento.
Si possono prevedere due diverse modalità di utilizzo del
ricovero di sollievo:
- nel caso di famiglia/affidatario che
svolge compiti di cura e che ha un massimale predefinito rientrante sotto la
voce "altri servizi", la scelta può essere quella di cumulare l'importo mensile
totale o parziale per alcuni mesi o per l'intero anno, spendendolo per un
ricovero temporaneo. Es. se nel massimale di riferimento la quota "altri servizi
" risulta di 230 Euro, il beneficiario/famiglia/affidatario possono decidere di
accumularla es. per 6 mesi (1380 Euro), spendendo tale importo per la quota
alberghiera di un presidio residenziale RAF nelle sue varie declinazioni,
tenendo conto di un costo medio giornaliero di 35-36 Euro. Viceversa la quota di
230 Euro mensili può ad esempio essere accantonata solo parzialmente, es. 150
Euro mensili, per un certo numero di mesi, al fine di consentire la copertura di
un periodo di ricovero corrispondente;
- l'altra possibilità
prevede che a scelta del beneficiario/famiglia/affidatario l'intero massimale
mensile venga impiegato per un ricovero temporaneo fino al numero massimo di
giorni previsti, in alternativa alla totalità delle prestazioni ricomprese nel
PAI della tipologia di riferimento.
Questa seconda opzione estende, con
carattere di eccezionalità, anche alle situazioni in cui la famiglia/affidatario
non svolgono compiti di cura, la possibilità di utilizzare il massimale mensile
ai fini di un ricovero temporaneo.
I ricoveri di sollievo espressamente
previsti dal PAI hanno una validazione in sede UVG. La quota sanitaria è sempre
a carico dell'ASL di residenza dell'anziano.
Possono avvenire
alternativamente con due diverse modalità:
- presso
strutture residenziali gestite direttamente dall'Amministrazione (al momento si
effettuano ricoveri di sollievo presso l'Istituto Riposo per la Vecchiaia e
presso il Carlo Alberto);
- presso strutture residenziali
RAF nelle sue varie declinazioni, con posti letto messi a disposizione dal
fornitore.
Mentre nel caso di ricoveri presso strutture comunali la somma
mensile corrispondente alla quota alberghiera non viene versata dall'interessato
ma trattenuta dall'Amministrazione in quanto somma dovuta per la copertura dei
costi della residenzialità, nel secondo caso l'interessato/famiglia che
accantona per n… mesi la somma spettante otterrà un buono servizio di pari
entità da utilizzare presso il fornitore a tale scopo.
A seconda che il
ricovero avvenga nelle strutture comunali o in una struttura messa a
disposizione dal fornitore cambiano le modalità di versamento della somma
mensile corrispondente alla quota alberghiera: nel primo caso, in cui è
l'Amministrazione ad erogare il servizio, non viene corrisposto per n….. mesi
all'interessato/famiglia la quota del PAI corrispondente alla somma dovuta per
la copertura dei costi di residenzialità, nel secondo caso
l'interessato/famiglia accantona per n…mesi la somma spettante come "altri
servizi" ottenendo un buono di pari entità da utilizzare presso il fornitore a
tale scopo, con l'opzione di dirottare l'intero massimale mensile spettante a
favore di un ricovero di sollievo.
Qualora il ricovero di sollievo venga
richiesto come unica prestazione, non all'interno di un PAI, in questo caso si
applicano le modalità previste dalla deliberazione generale dell'Amministrazione
sui criteri di accesso alle prestazioni inerenti gli inserimenti
residenziali.
C) pasti occasionali
Sulla scorta di quanto
definito in premessa, all'interno del massimale "altri servizi" si colloca anche
la fornitura dei pasti, utilizzati in modo magari saltuario, come possibilità di
avvalersi di specifiche prestazioni fungibili qualora il familiare/affidatario
abbia bisogno di un aiuto, di qualcun altro che si sostituisca
direttamente/indirettamente nello svolgimento di alcuni compiti quotidiani.
Anche in questo caso, a scelta, il familiare/affidatario può richiedere la
fornitura del pasto giornaliero al congiunto, ad esempio per un periodo limitato
di tempo, oppure solo nei fine settimana, decidendo di impiegare totalmente o
parzialmente il massimale mensile previsto.
D) prestazioni di supporto
Rientrano in
questa tipologia tutte le prestazioni svolte direttamente dal fornitore o
affidate a terzi riguardanti la manutenzione della casa (sgomberi, tinteggiatura
ecc.), piccole riparazioni domestiche, la cura della persona (parrucchiere,
podologo), la cura della biancheria personale, (rammendo, lavanderia, stireria)
ecc. secondo la declaratoria a suo tempo prevista dal Capitolato speciale sul
servizio di assistenza domiciliare e successive modificazioni ed integrazioni.
Anche in questo caso il familiare/affidatario impegnato in compiti di cura può
scegliere di utilizzare parzialmente o totalmente il massimale mensile dedicato
ad "altri servizi". Poiché potrebbero verificarsi interventi che eccedono il
massimale mensile, esempio il costo della tinteggiatura di una stanza o
dell'abitazione, si impiega lo stesso meccanismo descritto nei "ricoveri di
sollievo", cumulando per n….. mesi la quota dedicata ed impiegandola per il fine
prescelto, ovviamente in alternativa a tutti gli altri interventi descritti
nella voce "altri servizi" fino ad esaurimento della quota conservata. Es. se il
massimale mensile è pari a 230 Euro ed il costo di una tinteggiatura è di 690
Euro (pari a tre mensilità) per tre mesi rinuncio a qualsiasi intervento di
"altri servizi" in favore di questa prestazione.
E) telesoccorso
Laddove c'è una
famiglia/affidatario con compiti di cura è possibile che venga prevista
l'utilità di attivazione del telesoccorso; di conseguenza il massimale "altri
servizi" risulterà decurtato del costo di tale servizio e sarà più ridotta la
cifra utilizzabile per altre prestazioni, come ad esempio ore di tregua o pasti
occasionali.
Valore economico e mix prestazioni
La quota attribuita alla voce "altri servizi" è la stessa sia per le situazioni in cui è la famiglia ad essere coinvolta in compiti di cura, sia laddove è presente un affidatario con compiti analoghi, e non varia nelle tre diverse declinazioni di non autosufficienza.
|
|
||||||||||
|
|
|
|
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| ||||||
| NON AUTO BASSA INTENS |
|
ass. familiare | circa 7h/sett |
7,50 |
220,16 |
|
||||
| adest | 2h/1volta sett. |
15,57 |
134,84 |
|
|
|||||
| telesocc. |
|
25,00 |
|
|
| |||||
| pasti |
|
320,00 |
|
|
|
| ||||
|
|
700,00 |
350,00 |
350,00 |
|
| |||||
| prestaz. Inferm/riabil |
|
70,44 |
|
|
|
70,44 | ||||
| NON AUTO BASSA INTENS |
|
ass. familiare | circa 7h/sett |
7,50 |
220,16 |
|
|
|
| |
| adest | 2h/1volta sett. |
15,57 |
134,84 |
|
|
|
| |||
| telesocc. |
|
25,00 |
|
|
|
| ||||
| pasti |
|
320,00 |
|
|
|
| ||||
| affido |
|
200,00 |
|
|
|
| ||||
|
|
900,00 |
350,00 |
350,00 |
200,00 |
| |||||
| prestaz. Inferm/riabil |
|
70,44 |
|
|
|
70,44 | ||||
| NON AUTO media INTENS |
|
ass. familiare | circa 10h/sett |
7,50 |
320,16 |
|
|
|
| |
| adest | 2h/1volta sett |
15,57 |
134,84 |
|
|
|
| |||
| telesocc. |
|
25,00 |
|
|
|
| ||||
| pasti |
|
320,00 |
|
|
|
| ||||
|
|
800,00 |
400,00 |
400,00 |
|
| |||||
| prestaz. Inferm/riabil |
|
211,32 |
|
|
|
211,32 | ||||
| NON AUTO media INTENS |
|
ass. familiare | circa 10h/sett |
7,50 |
320,16 |
|
|
|
| |
| adest | 2h/1volta sett |
15,57 |
134,84 |
|
|
|
| |||
| telesocc. |
|
25,00 |
|
|
|
| ||||
| pasti |
|
320,00 |
|
|
|
| ||||
| affido |
|
200,00 |
|
|
|
| ||||
|
|
1000,00 |
400,00 |
400,00 |
200,00 |
| |||||
| prestaz. Inferm/riabil |
|
211,32 |
|
|
|
211,32 | ||||
| NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
ass. familiare | circa23 ore sett |
|
740,16 |
|
|
|
| |
| adest | 2h/1v sett |
15,57 |
134,84 |
|
|
|
| |||
| telesocc. |
|
25,00 |
|
|
|
| ||||
|
|
900,00 |
450,00 |
450,00 |
|
| |||||
| prestaz. Inferm/riabil |
211,32 |
|
211,32 | |||||||
| NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
P.A.I. NON ATTUABILE | ||||||||
|
| ||||||||||
| NON AUTO MEDIA ALTA INTENS |
|
ass. familiare | 54h settimanali |
|
1025,30 |
|
|
|
|
|
| convivente | 36 riposo |
|
|
|
|
|
| |||
| adest | 3h/1volta sett. |
15,57 |
202,25 |
|
|
|
|
| ||
| telesocc. |
|
25,00 |
|
|
|
|
| |||
| altri servizi |
|
47,45 |
|
|
|
|
| |||
|
|
1300,00 |
450,00 |
450,00 |
|
400,00 |
| ||||
| prestaz. Inferm/riabil |
|
211,32 |
|
|
|
|
211,32 | |||
| NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
|||||||||
| QUOTA SOCIO SANITARIA | QUOTA SOCIALE | INDENN. ACCOMPAGNAM. | QUOTA SANITARIA | ||||||
| 50% L.E.A. | 50% Cittadino-Comune | ||||||||
| NON AUTO BASSA INTENS |
|
adest | 2h/2volte | 269,67 |
|
|
|
|
|
| altri servizi | 230,33 |
|
|
|
|
| |||
| famiglia | 200 |
|
|
|
|
| |||
| 700 |
350,00 |
350,00 |
|
|
| ||||
| prestaz. Inferm/riabil | 70,44 |
|
|
|
|
70,44 | |||
| NON AUTO BASSA INTENS |
|
adest | 2h/2volte | 269,67 |
|
|
|
|
|
| altri servizi | 230,33 |
|
|
|
|
| |||
| affido | 400 |
|
|
|
|
| |||
| 900 |
350,00 |
350,00 |
200,00 |
|
| ||||
| prestaz. Inferm/riabil | 70,44 |
|
|
|
|
70,44 | |||
| NON AUTO media INTENS |
|
adest | 2h/2volte | 269,67 |
|
|
|
|
|
| altri servizi | 230,33 |
|
|
|
|
| |||
| famiglia | 300 |
|
|
|
|
| |||
| 800 |
400,00 |
400,00 |
|
|
| ||||
| prestaz. Inferm/riabil | 211,32 |
|
|
|
|
211,32 | |||
| NON AUTO media INTENS |
|
adest | 2h/2v.Set | 269,67 |
|
|
|
|
|
| altri servizi | 230,33 |
|
|
|
|
| |||
| affido | 500 |
|
|
|
|
| |||
| 1000,00 |
400,00 |
400,00 |
200,00 |
|
| ||||
| prestaz. Inferm/riabil | 211,32 |
|
|
|
|
211,32 | |||
| NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
adest | 2h/2vsett | 269,67 |
|
|
|
|
|
| altri servizi | 230,33 |
|
|
|
|
| |||
| famiglia | 400 |
|
|
|
|
| |||
| 900 |
450,00 |
450,00 |
|
|
| ||||
| prestaz. Inferm/riabil | 211,32 |
|
|
|
|
211,32 | |||
| NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
adest | 2h/2vsett | 269,67 |
|
|
|
|
|
| altri servizi | 230,33 |
|
|
|
|
| |||
| affido | 600 |
|
|
|
|
| |||
| 1100 |
450,00 |
450,00 |
200,00 |
|
| ||||
| prestaz. Inferm/riabil | 211,32 |
|
|
|
|
211,32 | |||
|
| |||||||||
| NON AUTO MEDIA ALTA INTENS |
|
adest | 3h/2vsett |
404,51 |
|
|
|
|
|
| altri servizi |
495,49 |
|
|
|
|
| |||
| famiglia |
400 |
|
|
|
|
| |||
|
1300 |
450,00 |
450,00 |
|
400,00 |
| ||||
| prestaz. Inferm/riabil |
211,32 |
|
|
|
|
211,32 | |||
| NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
adest | 3h/2vsett |
404,51 |
|
|
|
|
|
| altri servizi |
495,49 |
|
|
|
|
| |||
| affido |
600 |
|
|
|
|
| |||
|
1500 |
450,00 |
450,00 |
200,00 |
400,00 |
| ||||
| prestaz. Inferm/riabil |
211,32 |
|
|
|
|
211,32 | |||
| Beneficiario/Famiglia che aderisce parzialmente al progetto |
| |||||
|
L.E.A. |
50% Cittadino-Comune | |||||
| NON AUTO BASSA INTENS |
|
|||||
| adest | 2h/2volte |
269,67 |
|
| ||
|
|
|
| ||||
| famiglia |
200,00 |
|
| |||
|
469,67 |
234,83 |
234,83 | ||||
|
|
|
| ||||
| NON AUTO BASSA INTENS |
|
|
|
| ||
| adest | 2h/2volte |
269,67 |
|
| ||
|
|
|
| ||||
| altri servizi |
200,00 |
|
| |||
|
469,67 |
234,83 |
234,83 | ||||
|
|
|
| ||||
| NON AUTO media INTENS |
|
|
|
| ||
| adest | 2h/2volte |
269,67 |
|
| ||
|
|
|
| ||||
| famiglia |
300,00 |
|
| |||
|
569,67 |
284,83 |
284,83 | ||||
|
|
|
| ||||
| NON AUTO media INTENS |
|
|
|
| ||
| adest | 2h/2volte |
269,67 |
|
| ||
|
|
|
| ||||
| altri servizi |
300,00 |
|
| |||
|
569,67 |
284,83 |
284,83 | ||||
|
|
|
| ||||
| NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
|
|
| ||
| adest | 2h/2volte |
269,67 |
|
| ||
|
|
|
| ||||
| famiglia |
400,00 |
|
| |||
|
669,67 |
334,83 |
334,83 | ||||
|
|
|
| ||||
| NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
|
|
| ||
| adest | 2h/2volte |
269,67 |
|
| ||
|
|
|
| ||||
| affido |
400,00 |
|
| |||
|
669,67 |
334,83 |
334,83 | ||||
|
| ||||||
| NON AUTO MEDIA ALTA INTENS |
|
|||||
|
NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
|||||
|
|
|
|
(valutando sia il reddito sia i beni mobiliari ed immobiliari) | ||
|
|
| ||||
|
|
Accompagnamento e compagnia da parte di volontari |
|
|||
| Centri diurni assistenziali |
|
||||
| Spazi anziani |
|
||||
| Assistenza domiciliare di comunità |
|
||||
| Inserimenti diurni in comunità alloggio anziani |
|
||||
|
|
Pasti a domicilio |
|
| ||
| Pasti presso mense/esercizi convenzionati |
|
| |||
| Prestazioni di supporto |
|
| |||
| Telesoccorso |
|
| |||
| Affidamenti diurni a volontari per attività di "vicinato solidale" e sostegno |
|
| |||
| Assistenza familiare (con buoni servizio) |
| ||||
|
|
Pasti a domicilio |
|
|||
| Pasti presso mense/esercizi convenzionati |
|
||||
| Prestazioni di supporto |
|
||||
| Telesoccorso |
|
||||
| Affidamenti diurni e residenziali |
|
||||
| Assistenza domiciliare (con buoni servizio) |
|
||||
| Assistenza famigliare (con assegni di cura o buoni servizio) |
|
||||
| Cure famigliari |
|
||||
| Ricoveri temporanei e di sollievo |
|
||||
| Altri servizi |
|
||||
PREMESSA
1.
PERSONE CON DISABILITÀ
- Introduzione
1.1.
LE PRESTAZIONI ED IL PROGETTO ASSISTENZIALE
INDIVIDUALE
- Assistenza
domiciliare
- Affidamento
-
Cure
familiari
1.2. ALTRE
PRESTAZIONI
- Prestazioni
ex lege 162/1998
- La
"vita indipendente"
- Prestazioni
e loro valore economico
2. MINORI E LE LORO
FAMIGLIE
- Introduzione
2.1.
"RISCHIO
EDUCATIVO" E "DIFFICOLTÀ SOCIALE"
2.2. ASSISTENZA
DOMICILIARE E AFFIDAMENTO DIURNO
2.3. EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI, VALORE ECONOMICO E CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL
SERVIZIO
A)
"Rischio educativo"
B)
"Difficoltà sociale"
QUADRO SINTETICO CRITERI
DI ACCESSO
PREMESSA
Gli interventi domiciliari, pur
prioritariamente rivolti al sostegno degli anziani e delle loro famiglie, sono
spesso impiegati dagli operatori sociali nel corso della loro azione
professionale all'interno di progettualità rivolte al rafforzamento della
domiciliarità di minori e famiglie in difficoltà, persone disabili adulte e
minori, in piena complementarietà con altri interventi a valenza spiccatamente
educativa, riabilitativa, risocializzante o di sostegno alle capacità
genitoriali.
Il presente allegato, nel quadro complessivo del riordino,
declina pertanto le specificità degli interventi domiciliari rivolte a favore
dei soggetti sopraelencati, rimandando, per quanto non espressamente previsto,
alla declaratoria delle caratteristiche dei singoli interventi contenuta nelle
Linee guida dell'allegato
2 sugli anziani.
1. PERSONE CON DISABILITA'
INTRODUZIONE
La Città di Torino e le Aziende
Sanitarie Locali cittadine, da molti anni impegnate nella predisposizione di
interventi e servizi a favore di persone disabili, adulte e minori, pongono tra
i loro obiettivi programmatici la ricerca e l'erogazione di risposte mirate e
funzionali alle diverse esigenze delle persone in difficoltà e delle loro
famiglie, al fine di garantire interventi finalizzati all'integrazione, al
potenziamento delle autonomie acquisite, al mantenimento delle abilità
raggiunte, con priorità alle situazioni di maggiore gravità, così come definito
dalle normative nazionali (Leggi n. 104/1992 e 162/1998), regionali (Leggi n.
62/1995, 61/1997, 1/2004).
La profonda modificazione economica e
socio-culturale in atto nell'area metropolitana torinese, da alcuni anni
comporta fenomeni di frammentazione del tessuto sociale sia a livello di
relazioni interpersonali che di reti di solidarietà tali da comportare un
aumento dei bisogni e della relativa domanda.
Questo fenomeno va letto in
parallelo all'allungamento della speranza di vita e all'andamento cronico di una
sempre più variegata gamma di patologie: neurolesioni post traumatiche, sindromi
invalidanti, disabilità psicomotorie, tra cui pluriminorazioni gravissime,
disabilità neuropsichiche, tra cui insufficienze mentali con disturbi della
relazione e del comportamento.
L'articolato impianto esistente di servizi
socio-sanitari domiciliari, semiresidenziali e residenziali interagenti deve
essere ripensato e rinnovato per offrire risposte più adeguate ai bisogni
espressi da persone in condizione di limitata o nulla autonomia personale a
causa di pluriminorazioni, gravi menomazioni o malattie cronico degenerative che
determinano gravi invalidità permanenti.
La condizione di non autosufficienza
assume nella prevalenza dei casi connotazione di gravità, intesa sia in
relazione alla diagnosi sindromica e funzionale sia al contesto socio ambientale
di vita.
Il sistema delle prestazioni socio sanitarie è riferito alle
seguenti tipologie di disabilità:
- persone, minori e
adulte, affette da patologie croniche invalidanti, che determinano notevoli
limitazioni della loro autonomia;
- persone colpite da
minorazione fisica;
- persone colpite da minorazione di
natura intellettiva e/o fisica, anche associata a disturbi del comportamento e
relazionali non prevalenti, in genere non inseribili nel mondo del
lavoro;
- minori con situazioni psicosociali anomale
associate a sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali (ICD 10), fatti
salvi gli interventi di esclusiva competenza sanitaria.
Punto cardine
nell'impostazione degli interventi socio-sanitari è l'analisi del bisogno che
deve condurre, nell'ambito di un percorso concertato con la persona e/o la sua
famiglia, ad una elaborazione che accolga, non solo le limitazioni, ma
soprattutto le potenzialità del soggetto richiedente e del suo contesto di vita.
Nel sistema dei servizi esistenti a favore delle persone disabili è evidente la
centralità delle prestazioni e di una progettualità individualizzata mirate al
sostegno della domiciliarità, come più volte affermato nelle più recenti norme
di settore.
Il quadro di riferimento per gli interventi domiciliari è ora
costituito dall'Accordo per l'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza
sull'Area Socio Sanitaria recepito con D.G.R.. 51-11389 del 23 dicembre 2003 che
definisce nell'Allegato A "L'articolazione delle cure domiciliari nella fase di
lungo assistenza" e all'Allegato B "L'articolazione dei servizi e degli
interventi socio-sanitari per persone con disabilità".
L'Allegato A ora
citato definisce il modello organizzativo per l'articolazione delle prestazioni
domiciliari che nella fase di lungo assistenza sono finalizzate "a mantenere
l'autonomia funzionale possibile ed a rallentare il suo deterioramento" e sono
caratterizzate "da un intervento socio sanitario rivolto a favorire il recupero
delle capacità residue di autonomia e di relazione, ed in linea generale, il
miglioramento della qualità della vita".
Pur nell'ambito di un impianto
trasversale del sistema di domiciliarità, il bisogno di lungo assistenza
espresso dalle persone disabili e delle loro famiglie appare contrassegnato da
specifiche caratteristiche e condizioni, come nel caso di disabilità derivanti
da patologie congenite o insorgenti nell'età evolutiva, che segnano tutta
l'esistenza della persona e dei familiari che vivono accanto ad essa, oppure
nell'ipotesi di gravi disabilità fisiche unite ad una forte capacità e volontà
di autodeterminarsi e di gestire in proprio le opportunità di sostegno.
Le
tipologie di prestazioni domiciliari devono adattarsi ai bisogni espressi da
queste situazioni soprattutto sotto il profilo della flessibilità e
dell'appropriatezza.
I percorsi di accesso previsti contemplano l'attivazione delle
prestazioni a favore di persone disabili a seguito della progettazione congiunta
dei servizi sociali e sanitari territoriali e della valutazione, nell'ambito di
un percorso concertato con la persona e/o la sua famiglia, dell'Unità di
Valutazione Handicap, competente per territorio, obbligatoriamente integrata dal
Dirigente dell'U.O.A. di Neuropsichiatria Infantile in caso di minori
disabili.
La richiesta di intervento viene accolta dai servizi sociali
territoriali della Città che attivano l'istruttoria congiunta con i servizi
sanitari secondo le modalità previste dalla procedura dell'Unità di Valutazione
Handicap, eventualmente integrata.
1.1. LE PRESTAZIONI E IL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE
Le caratteristiche delle prestazioni domiciliari, le regole, le procedure ed i massimali di erogazione dei singoli interventi e di composizione del Progetto assistenziale individuale (PAI), nonchè il ruolo dei diversi operatori coinvolti sono definiti dall'Allegato 2 del presente atto deliberativo a cui si rinvia, ma con le specificità di seguito evidenziate per ciascuna prestazione.
Assistenza domiciliare
Le prestazioni di
assistenza domiciliare o di assistenza familiare, rese dalle due diverse figure
professionali, rispettivamente l'Adest/OSS e l'assistente familiare, possono
essere utilizzate anche fino al raggiungimento del massimale. Nello specifico,
si possono prevedere le seguenti possibilità:
- un mix di
prestazioni di assistente domiciliare e assistente familiare, sulla scorta del
progetto individuale;
- prestazioni domiciliari rese
unicamente dall'Adest/OSS;
- prestazioni domiciliari rese
unicamente dall'assistente familiare.
Anche in presenza di famiglia o
affidatario che svolge compiti di cura è possibile prevedere nel progetto
l'utilizzo di ore di assistenza familiare.
Affidamento
I compiti del volontario
nell'affidamento di persone disabili sono caratterizzati da alcuni elementi che
ne sottolineano il ruolo sia di aiuto nella fruizione di momenti di
socializzazione che di sostegno e supporto nei confronti della famiglia.
Si
evidenziano a titolo esemplificativo:
- il sostegno e
l'aiuto al nucleo familiare nella gestione del congiunto disabile ponendosi in
un atteggiamento di "ascolto", vicinanza solidale, riferimento
amicale;
- cura ed assistenza della persona anche al fine di
permettere ai familiari di fruire di momenti di
"tregua";
- accompagnamento per consentire alla persona di
fruire di opportunità riabilitative e socializzanti.
Restano ugualmente
centrali ed importanti anche per le persone disabili i due ruoli
dell'affidatario definiti nell'Allegato
2: di "caregiver", che offre sostegno relazionale e vicinanza, oppure di
volontario che oltre ad essere "caregiver" svolge compiti cura, aiuto,
affiancamento alla persona. Nel progetto le prestazioni di affidamento diurno e
di cure familiari possono avere carattere di complementarietà.
Con esclusione
delle famiglie comunità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 2004
11052/19 del 7 dicembre 2004, ogni volontario non può avere in affidamento
diurno o residenziale più di due soggetti, fatte salve, nel caso di minori
disabili, lesituazioni di fratelli. Per ragioni di compatibilità, l'affidatario
non può essere un operatore sociale dipendente dall'Amministrazione o dal
fornitore operante nel territorio della Circoscrizione in cui è richiesto
l'intervento
Cure familiari
Anche nei casi in cui la
fragilità della rete familiare ha portato ad una valutazione della persona come
"senza rete", può essere riconosciuta al familiare la prestazione delle cure
familiari.
Ai fini della valutazione di soggetto senza rete, tra gli elementi
di fragilità del nucleo familiare rileva in particolare la condizione del nucleo
in cui un solo familiare si occupa della persona da assistere.
In
applicazione del principio previsto dall'Allegato B della D.G.R. 51-11389 del 23
dicembre 2003 in ordine al sostegno delle famiglie dei disabili, si riconosce la
valenza socio sanitaria dell'ulteriore integrazione di Euro 200 relativa alla
condizione di senza rete del beneficiario, disciplinata dall'Allegato
n. 2 in tema di definizione dei massimali del Progetto Assistenziale
Individuale.
In merito ai massimali delle singole prestazioni si rinvia al
successivo punto "Prestazioni e loro valore economico".
1.2. ALTRE PRESTAZIONI
Prestazioni ex lege 162/1998.
La normativa
nazionale e regionale permette una progettualità aggiuntiva a favore delle
persone disabili utilizzando gli interventi a sostegno della domiciliarità
previsti dall'art. 39 comma 2 lettera l-bis Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come
integrata dalla Legge 162/1998, e dalla DGR n. 132-00718 del 31/7/2000 e
successive deliberazioni annuali di programmazione e attribuzione fondi, nonché,
fino ad ora, disciplinati dalla Città di Torino con deliberazione della G.C. n.
2001
03896/19 del 4 maggio 2001. Questi hanno carattere integrativo delle
prestazioni erogate sulla base del presente Allegato, nei limiti dei
finanziamenti regionali specifici.
I criteri di erogazione degli stessi vanno
ridefiniti alla luce del riordino complessivo che viene attuato con il presente
provvedimento e sulla base degli elementi desunti dalla sperimentazione attuata
in questi tre anni.
Viene mantenuto l'attuale massimale della prestazione,
indicando una graduazione della risposta in relazione alla variabilità dei
bisogni all'interno comunque di una situazione connotata da gravità.
Si
delineano tre livelli di prestazione:
-
livello base fino a Euro
270
- livello medio
fino a Euro
540
- livello
alto fino a Euro
840
che devono essere utilizzati, ad integrazione dei massimali delle
prestazioni di medio-alta intensità, tenendo conto delle necessità di sostegno
della famiglia e dei bisogni della persona.
Le prestazioni di assistenza
domiciliare che afferiscono al livello alto, di cui al presente punto, prevedono
nel PAI la presenza necessaria della figura dell'Adest/OSS per un minimo di due
ore mensili.
Per l'attivazione dei soli interventi ex lege
162/1998, vengono considerate raddoppiate le franchigie per i beni mobiliari e
immobiliari di cui all'All.1.
La "vita indipendente"
I programmi di aiuto
alla persona atti a garantire una vita indipendente previsti dall'art. 39 comma
2 lettera l-ter Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificato dalla Legge
162/1998, e dalle DGR n. 32-6868 del 5/8/2002 e n. 22-8775 del 23/3/2003
rispondono ad esigenze differenti dai percorsi sopra indicati, in quanto
finalizzati prevalentemente a promuovere e sostenere l'autodeterminazione della
persona. In considerazione del valore sperimentale di durata biennale attribuito
a questi programmi dalle Deliberazioni della Giunta Regionale ora citate, ad
essi non si applicano le disposizioni della presente deliberazione.
Essi sono
alternativi alle prestazioni socio sanitarie domiciliari sopra descritte e
vengono erogati secondo i criteri e nei limiti dei finanziamenti regionali
destinati.
Possono essere erogate altre prestazioni previste dal presente
allegato, ad integrazione dei programmi di aiuto in questione, purchè
nell'ambito del massimale annuo indicato dai provvedimenti citati (Euro
20.658,28).
Al termine del periodo di sperimentazione, sulla base dei criteri
di erogazione che gli Organi regionali riterranno di adottare, la Giunta
Comunale è delegata ad adottare i provvedimenti attuativi opportuni.
Prestazioni e loro valore economico
Per i
massimali degli interventi di assistenza domiciliare, assistenza familiare, cure
familiari, pasti a domicilio, telesoccorso e altri servizi si rinvia
all'Allegato 2 del presente atto deliberativo.
Per la prestazione
dell'affidamento diurno vengono definiti rimborsi spese diversificati sulla base
delle tipologie di accompagnamento, sostegno e aiuto offerte dal
volontario:
- Euro 100 per un intervento a bassa intensità
assistenziale che preveda 1/2 presenze settimanali;
- Euro
200 per un intervento a bassa intensità assistenziale che preveda da 3 a 4
presenze settimanali;
- Euro 300 per un intervento a bassa
intensità assistenziale che preveda da 5 a 6 presenze
settimanali;
- Euro 400 per un intervento a media intensità
assistenziale che preveda da 5 a 6 presenze settimanali e pasti (pranzo e/o
cena) con spesa a carico dell'affidatario oppure da 7 a 8 presenze
settimanali;
- Euro 500 per un intervento a medio-alta
intensità assistenziale che preveda da 7 a 8 presenze settimanali e pasti
(pranzo e/o cena) con spesa a carico dell'affidatario oppure da 9 a 10 presenze
settimanali;
- Euro 600 per un intervento ad alta intensità
assistenziale che preveda da 9 a 10 presenze settimanali e pasti (pranzo e/o
cena) con spesa a carico dell'affidatario oppure oltre 11 presenze
settimanali.
Per ogni livello di intensità possono essere utilizzate tutte le
quote di rimborso spese di cui ai livelli inferiori.
Con il termine
"presenze" si intendono le attività proprie dell'affidatario svolte in
determinati periodi della giornata, compresi quelli preserali, serali, notturni,
in tutti i giorni della settimana, quali, a titolo esemplificativo: passaggi,
momenti di sostegno e aiuto, accompagnamenti, disbrigo di pratiche
amministrative, attività di socializzazione.
Tali presenze sono da valutare
in base all'apporto che il volontario garantisce nell'ambito della realizzazione
del PAI. E' possibile prevedere l'intervento di due affidatari che si occupano
della stessa persona, nell'ambito dei massimali di prestazione.
Per
l'affidamento residenziale a terzi dei disabili adulti viene erogato un
rimborso spese pari a Euro 700. L'affidamento si considera "residenziale" solo
quando l'affidatario ospita al proprio domicilio l'affidato. Nell'ipotesi
inversa dell'affidato che ospita a casa propria l'affidatario si applica la
quota massima dell'affidamento diurno, anche in presenza di intensità
assistenziali inferiori a quella alta.
Le quote di rimborso spese per gli
affidamenti residenziali di disabili minori, anche in applicazione della D.G.R.
79-11035 del 17 novembre 2003, relativa alle linee guida in materia di
affidamenti familiari di minori, sono le seguenti:
- Euro
700 per affidamenti residenziali a terzi di minori disabili e Euro 500 a parenti
entro il quarto grado;
- Euro 826 per affidamenti
residenziali a terzi di minori disabili con indennità di accompagnamento e Euro
578 a parenti entro il quarto grado;
Le quote di Euro 700, 500, 826 e 578 di
cui sopra vengono riconosciute anche dopo il raggiungimento della maggiore
età.
Per tutte le altre tipologie di affidamento residenziale per minori
(compresi quelli con disabilità), per le relative quote di rimborso spese e i
criteri di attribuzione si conferma quanto stabilito dalla deliberazione della
Giunta Comunale n. 0411052/19 del 7 dicembre 2004.
2. MINORI E LORO FAMIGLIE
INTRODUZIONE
La Legge 184/1983 così come
modificata dalla legge 149/2001: "Diritto del minore ad una famiglia" stabilisce
all'art. 1 il diritto dello stesso di crescere ed essere educato nell'ambito
della propria famiglia. Per i nuclei a rischio, al fine di prevenire l'abbandono
e permettere la permanenza nel proprio ambiente di vita, Stato, regioni ed enti
locali, ciascuno per la loro competenza e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, devono progettare, programmare, finanziare ed attivare gli idonei
interventi di sostegno.
Quanto previsto nella presente parte attiene ai
minori non disabili e loro famiglie. Per quanto riguarda invece i minori con
disabilità valutata dalle competenti commissioni UVM/H si fa riferimento alla
sezione precedente "Persone con disabilità".
2.1. "Rischio educativo" e "Difficoltà
sociale"
Le situazioni di "rischio educativo", che comportano un
pregiudizio per la crescita del bambino e rendono necessari interventi di
sostegno in applicazione della legge citata, possono essere ricondotte ad una
condizione familiare di deprivazione materiale, culturale, relazionale, di
abilità sociali e di organizzazione nella vita quotidiana. Tali sono, per
esempio, abitudini di vita inadeguate e/o devianti, mancanza di attenzione per
aspetti di istruzione ed educazione, scarsa cura anche connessa alla presenza di
reddito insufficiente, disorganizzazione ed inadeguatezza nella gestione delle
incombenze quotidiane e nei rapporti con gli altri.
Le situazioni di
"difficoltà sociale" non sono, invece, dovute a fattori riconducibili alla
persona (carenza affettiva, educativa e relazionale del/i genitore/i) ma esterni
alla stessa. Tali sono, per esempio, l'assenza per attività lavorative in
periodi della giornata non coperti da servizi educativi oppure di malattia o
infermità temporanea di un genitore solo e senza rete primaria.
2.2. Assistenza domiciliare e Affidamento
diurno
Gli interventi per i minori e loro famiglie a "rischio educativo"
o "difficoltà sociale" oggetto del riordino di cui al presente provvedimento
sono attualmente il "Sostegno familiare", il Servizio di assistenza domiciliare,
l'affidamento diurno.
Per quanto riguarda il primo la Deliberazione del
Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 mecc. 2000
05700/19 che disciplina gli interventi di Assistenza economica prevede, tra
l'altro, contributi per il "Sostegno familiare" erogati, in relazione al reddito
e fino ad un massimale di spesa predefinito, a favore di minori i cui genitori
non possono garantire presenze adeguate con i figli per giustificati e
documentati motivi e attraverso i quali la famiglia può retribuire personale a
rapporto di lavoro con la stessa.
Per quanto riguarda l'Assistenza
domiciliare si richiama a quanto già esposto nel documento relativo alla
domiciliarità anziani. Con il Piano territoriale cittadino ex lege 285/1997,
attraverso l'estensione di contratto dello specifico appalto-concorso di
assistenza domiciliare, è stata avviata la sperimentazione di utilizzo di questo
servizio relativamente ai nuclei con minori. Ciò con lo scopo di supportare e
accompagnare nella quotidianità i genitori in situazione di particolare
deprivazione socio-culturale e ambientale ad esercitare le proprie funzioni
anche di tipo pratico e materiale nei confronti dei figli sia per evitare il
rischio di ricorso a collocazioni eterofamiliari che per favorire il
rientro.
Per quanto riguarda l'Affidamento diurno, istituito nel 1982, la
Deliberazione della Giunta Comunale n. 2004
11052/19 del 7 dicembre 2004 ha definito obiettivi, funzioni e tipologie,
mentre con il presente provvedimento si rideterminano le quote di rimborso spese
e i relativi criteri di attribuzione delle stesse.
Per i minori e le loro
famiglie a "rischio educativo" o in "difficoltà sociale" il presente
provvedimento prevede quali prestazioni: l'Assistenza domiciliare (riconducibile
agli interventi delle figure professionali: Adest/OSS e Assistente familiare) e
l'affidamento diurno.
L'Assistenza domiciliare si rivolge a famiglie con
minori caratterizzate da significative deprivazioni culturali, materiali, di
abilità sociali, relazionali e di organizzazione della vita quotidiana e/o con
difficoltà ad affrontare situazioni ambientali (es. adeguato svolgimento delle
normali incombenze domestiche e di aiuto ai figli; assenza del genitore solo e
senza sostegni da parte della rete primaria, per impegni lavorativi che
permettono di mantenere l'autonomia, in orari di chiusura dei servizi per
l'infanzia ecc.).
Ha come obiettivo il sostegno del minore e della sua
famiglia (in particolare genitori) anche per permettere la permanenza dello
stesso nel proprio ambiente di vita o per favorirne il rientro.
Tale sostegno
si esplica attraverso interventi esercitati con competenza professionale e
caratterizzati da presenza temporale significativa, prossimità, condivisione di
momenti concreti di vita quotidiana.
Le figure professionali che compongono
l'assistenza domiciliare svolgono funzioni differenziate.
All'interno del
piano individualizzato, all'Assistente familiare competono attività pratiche,
legate alla sfera della quotidianità, specifiche e predeterminate, miranti a
soddisfare un particolare bisogno definito sia nel suo ambito che nei termini
temporali (es. accudimento di un bimbo piccolo in attesa che la madre, sola,
rientri a casa dal lavoro che comporta impegni durante il periodo di chiusura
dei servizi educativi, ma che è molto importante svolgere per mantenere
l'autonomia; accompagnamento a scuola; aiuto nei compiti ecc.).
L'Assistente
domiciliare (Adest/OSS) svolge attività di cura e assistenza in momenti e ambiti
diversificati della vita quotidiana del minore e della sua famiglia per
sostenere e valorizzare le competenze genitoriali. Pertanto opera in situazioni
di particolare deprivazione sociale, culturale e relazionale del nucleo, anche
insieme all'Assistente familiare ma con un ruolo diverso, più mirato al sostegno
alla relazione, in un contesto comunque di interventi concreti e operativi,
proprio peraltro, delle sue funzioni professionali.
Qualora il progetto
preveda il contestuale apporto dell'Adest e dell'Assistente familiare, la prima
assume anche un ruolo di riferimento per la seconda sia per un aiuto materiale
nell'assistenza che per avere uno scambio e un supporto nello svolgimento di
eventuali compiti che richiedono saperi professionali specifici.
Qualora sia
necessaria, oltre a quanto sopra, anche una osservazione e valutazione della
relazione e delle competenze genitoriali in presenza di provvedimenti
dell'Autorità giudiziaria minorile o per inoltrare eventualmente alla stessa
proposte relative a determinazioni di competenza si ritiene opportuno, nel caso
dell'apporto dell'Adest, ricorrere ad una assistente domiciliare del Servizio
sociale di base alla dipendenze dell'Amministrazione comunale.
Ciò in quanto
il Comune, per legge, ha titolarità e responsabilità relativamente al progetto
nella presa in carico del minore e del suo nucleo, con particolare riferimento
alla segnalazione, istruzione ed esecuzione dei provvedimenti civili
dell'Autorità giudiziaria minorile.
L'Affidamento diurno è una forma
volontaria di sostegno affettivo, relazionale, educativo e per l'inserimento
sociale al minore e/o al suo nucleo da parte di singoli o famiglie.
L'affidamento diurno si articola in:
- familiare che
consiste nell'accoglienza del minore presso l'affidatario e risponde a bisogni
prevalenti di tipo affettivo/relazionale nonché all'esigenza di sperimentare
modelli familiari di riferimento per
l'identificazione;
- educativo che risponde all'esigenza
prevalente di un accompagnamento orientato all'inserimento nel contesto
sociale;
- di famiglia ad altra famiglia che risponde invece
al bisogno prevalente di sostegno e aiuto alla famiglia nella sua centralità e
interezza.
In tutte le tipologie di cui sopra l'affidatario, con una presenza
affettiva, svolge attività, senza una specifica competenza per ciascuna, proprie
sia dei genitori che di altre figure adulte appartenenti alla rete primaria
(fratelli maggiori, nonni, altri parenti) in situazioni in cui le stesse non
sono in grado interamente o in parte di assumere i normali compiti di cura,
educazione e assistenza.
Con esclusione delle famiglie comunità di cui alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 2004
11052/19 del 7 dicembre 2004, ogni volontario non può avere in affidamento
diurno o residenziale più di due minori, fatte salve situazioni di fratelli. Per
ragioni di compatibilità, l'affidatario non può essere un operatore sociale
dipendente dall'Amministrazione o dal fornitore operante nel territorio della
Circoscrizione in cui è richiesto l'intervento.
2.3.Erogazione delle prestazioni, valore economico e contribuzione al costo del servizio
A) "Rischio educativo"
Per le situazioni di
"Rischio educativo" possono essere erogati, singolarmente o insieme, Servizi di
assistenza familiare e di Adest/OSS messi a disposizione sia dal fornitore
accreditato che resi da personale dipendente dell'Amministrazione comunale e
prestazioni di Affidamento diurno. La definizione, nel progetto, della singola
prestazione o della loro composizione (fino al massimale di 700 Euro mensili) è
determinata dalla valutazione dei bisogni in relazione alle diverse funzioni
delle prestazioni come definite al punto precedente.
L'erogazione delle
prestazioni è autorizzata, su proposta dei Servizi sociali circoscrizionali, dal
dirigente della Divisione cui compete la gestione del relativo budget e la
verifica della omogenea applicazione sul territorio cittadino dei criteri
definiti nel presente atto.
Il massimale mensile per ogni prestazione è il
seguente:
- Adest/OSS:
Euro
700;
- Assistente familiare: Euro
700.
Per l'affidamento diurno vengono definiti rimborsi spese
diversificati sulla base delle tipologie di accompagnamento, sostegno e aiuto
offerte dal volontario:
- Euro 100 per un intervento che
preveda da 1 a 2 presenze settimanali;
- Euro 200 per un
intervento che preveda da 3 a 4 presenze settimanali;
- Euro
300 per un intervento che preveda da 5 a 6 presenze
settimanali;
- Euro 400 per un intervento che preveda da 5 a
6 presenze settimanali e pasti (pranzo e/o cena) con spesa a carico
dell'affidatario oppure da 7 a 8 presenze settimanali.
Pertanto il massimale
di Euro 700 può prevedere:
- un mix di prestazioni di
assistente domiciliare, assistente familiare e affido diurno, sulla scorta del
progetto individuale;
- prestazioni domiciliari rese
unicamente dall'Adest/OSS;
- prestazioni domiciliari rese
unicamente dall'assistente familiare;
- affidamento fino al
massimo di 400 Euro.
Con il termine "presenze" si intendono le attività
proprie dell'affidatario svolte in determinati periodi della giornata, compresi
quelli preserali, serali, notturni, in tutti i giorni della settimana, quali, a
titolo esemplificativo: passaggi, momenti di sostegno ed aiuto, accompagnamenti,
disbrigo di pratiche amministrative, attività di socializzazione e di sostegno
educativo.
Tali presenze sono da valutare in base all'apporto che il
volontario garantisce nell'ambito della realizzazione del progetto.
Per
quanto riguarda l'affidamento diurno di famiglia ad altra famiglia è confermato
il rimborso spese di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 2004
11052/19 del 7 dicembre 2004.
Ai fini della contribuzione al costo delle
prestazioni di affidamento diurno, assistenza domiciliare e famigliare è
considerato il reddito mensile e il patrimonio mobiliare e immobiliare del solo
minore, secondo le modalità e criteri di cui all'allegato
1.
B) "Difficoltà sociale"
Per le situazioni di
"Difficoltà sociale" sono fornite le prestazioni di assistenza familiare con
buono servizio o attraverso erogazione economica fino al massimale di Euro 520,
oppure di affidamento diurno con le quote di rimborso spese e relativi criteri
di attribuzione di cui al punto precedente fino al massimale di Euro
400.
L'erogazione delle prestazioni è autorizzata, su proposta dei Servizi
sociali circoscrizionali, dal dirigente della Divisione cui compete la gestione
del relativo budget e la verifica della omogenea applicazione sul territorio
cittadino dei criteri definiti nel presente atto.
Ai fini della contribuzione
al costo delle prestazioni di affidamento diurno e assistenza familiare è
considerata la situazione economica del minore beneficiario, dei genitori e
degli ascendenti dello stesso, valutando sia il reddito che i beni mobiliari e
immobiliari secondo le modalità e criteri di cui all'allegato 1.
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| Pasti a domicilio |
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| Pasti presso mense/esercizi convenzionati |
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| Prestazioni di supporto |
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| Telesoccorso |
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| Assistenza domiciliare (con buoni servizio) |
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| Assistenza famigliare (con assegni di cura o buoni servizio) |
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| Cure famigliari |
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| Affidamenti diurni e residenziali |
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| Altri servizi |
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N.B. Ricoveri temporanei e di sollievo: in fase di definizione.
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| Affidamenti diurni |
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| Assistenza domiciliare (con buoni di servizio o con operatori dipendenti comunali) |
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| Assistenza familiare (con buoni servizio in caso di rischio educativo e/o con erogazione economica in caso di difficoltà sociale) |
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