Dal sito del www.comune.torino.it
Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Settore Sostegno del Reddito
Sistema Informativo
Politiche Formative
n. ord. 31
2004 11557/019
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE 28 FEBBRAIO 2005
(proposta dalla G.C. 7 dicembre 2004)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale
OGGETTO: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA.
Proposta dell'Assessore Lepri.
Con la deliberazione del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19), il Consiglio Comunale ha riordinato i contributi di assistenza economica erogati dal Comune di Torino, per garantire supporti e servizi ai nuclei familiari che dispongono di redditi modesti o nulli, ridefinendo i criteri delle precedenti deliberazioni.
Sulla scorta dell’esperienza di applicazione della nuova disciplina compiuta in circa quattro anni, che ha evidenziato la validità dell'impianto complessivo, si ritiene necessario prevedere alcune modifiche a tale deliberazione. Nella narrativa del presente atto si descrivono le motivazioni delle modifiche proposte; nel dispositivo si descrivono, in punti corrispondenti alla numerazione delle motivazioni della narrativa, le innovazioni apportate al testo della deliberazione del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19).
1) La seconda frase del comma 1 dell’art. 2 della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19), esecutiva dal 26 febbraio 2001, prevede che possono beneficiare dell’assistenza economica i cittadini stranieri in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno rilasciato in base alla vigente normativa sull’immigrazione; non possono pertanto fruire dei contributi i cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno. L’applicazione di tale norma ha evidenziato rischi di penalizzazione nei confronti dei cittadini stranieri cui lo Stato ha accordato protezione umanitaria accogliendoli quali rifugiati politici, per il fatto che durante il periodo di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno a tali cittadini non è possibile erogare alcun contributo. Tale rinnovo è tuttavia automatico e prescinde da ogni valutazione degli organi dello Stato competenti al rilascio. Si propone pertanto di erogare i contributi ai rifugiati politici anche se in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, confermando peraltro l’intendimento di erogare i contributi esclusivamente ai cittadini stranieri in difficoltà economiche ed in possesso di permesso di soggiorno non scaduto.
2) La deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) prevede all’ultima frase del comma 1 dell’art. 2 che "…I cittadini privi di una residenza stabile, iscritti presso le convivenze anagrafiche convenzionalmente create, possono beneficiare nei primi 6 mesi dalla data di iscrizione in tali convivenze esclusivamente degli interventi elencati al Titolo 4 e art. 17, comma 2, e successivamente di tutti gli interventi previsti nel presente atto". Tale misura era stata introdotta per evitare il rischio di effetti di attrazione in città di persone senza fissa dimora. L’esperienza di applicazione di tale norma ha tuttavia evidenziato il rischio di effetti distorsivi. In particolare può accadere che persone già residenti in Torino perdano l’abitazione e inizino pertanto un percorso di emarginazione sociale, ma possano ricevere contributi economici della Città di importo adeguato esclusivamente dopo sei mesi di iscrizione nelle residenze anagrafiche convenzionali, con il rischio di aggravare la propria condizione di emarginazione. Si propone pertanto di eliminare tale effetto, confermando peraltro l’intendimento di disincentivare le immigrazioni in Torino fondate sulla prospettiva di trovare in città un più elevato livello di assistenza rispetto ai Comuni di provenienza.
3) L'art. 2, comma 6, della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) prevede che, per l'erogazione dei contributi si considerino anche le condizioni socioeconomiche dei conviventi che non sono legati al richiedente da vincoli di parentela né di affinità né da alcun legame affettivo, anche qualora tali conviventi non siano inclusi nella scheda anagrafica del nucleo richiedente il contributo. L'applicazione tassativa di tale norma ha rivelato effetti distorsivi; infatti, vi sono cittadini in condizioni di fragilità e privi di abitazione che trovano ospitalità temporanea, ma non anche sostentamento economico, presso la propria rete amicale e che, qualora richiedano un contributo, devono dichiarare anche le condizioni socio-economiche delle persone che li ospitano. Può accadere che queste ultime rifiutino sia di rilasciare tali dichiarazioni, sia di continuare ad ospitare le persone che richiedono i contributi. Si propone pertanto di attenuare la portata della norma e di non considerare per un periodo di sei mesi le condizioni socio-economiche di coloro che ospitano i richiedenti i contributi, confermando peraltro l’intendimento circa la definizione allargata del nucleo familiare ai fini del calcolo dei contributi.
4) L'art. 2, comma 11, lettera b) della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) prevede che alla formazione del reddito del nucleo familiare concorrano anche il valore di donazioni, lasciti, cessioni a titolo oneroso o di altri redditi percepiti nei cinque anni precedenti la domanda di contributo. Lo stesso comma deroga a tale disposto, escludendo dal computo nel reddito, e sino alla concorrenza delle spese sostenute, le somme che il nucleo dimostri di avere impiegato per il pagamento di: cure sanitarie, massa passiva per effetto di procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, debiti sopraggiunti a seguito di episodi di usura subiti in relazione ad attività lavorative autonome o d’impresa. L'applicazione di tale norma ha evidenziato rischi di penalizzazione di cittadini che siano privi di reddito alla data della richiesta del contributo, e che in anni precedenti a tale data hanno impiegato le somme descritte dalla lettera b) dell'art. 2, comma 11, per il pagamento di ulteriori spese, quali il ripiano di morosità nel pagamento del canone di locazione o di utenze domestiche pregresse a seguito della stipula dei relativi piani di rientro, le imposte di successione, le spese funerarie sostenute a seguito del decesso del coniuge o parenti di componenti del nucleo, le spese di ripristino dell’agibilità dell’abitazione principale, l’eliminazione di barriere architettoniche in presenza di cittadini anziani e disabili. Il sistema tributario italiano attribuisce rilevanza sociale ad alcune delle spese descritte, prevedendo agevolazioni fiscali da far valere in sede di dichiarazione dei redditi, sia come detrazioni d’imposta, sia come deduzioni dal reddito imponibile. Peraltro al fine di evitare la duplicazione di erogazioni da parte di Enti diversi e di realizzare un sistema di coordinamento con le norme fiscali, all’art. 2, c. 11, lettera e) la deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) dispone che "….il richiedente i contributi dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l’acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. I contributi comunali di assistenza economica saranno di conseguenza ridotti nella misura di quanto percepito per le stesse finalità…". Al fine di non penalizzare i cittadini che in anni precedenti alla richiesta di contributo hanno speso in poste a rilevanza sociale parte delle entrate derivanti dal valore di donazioni, lasciti, cessioni a titolo oneroso o da altri redditi, si propone pertanto di includere entro la deroga dell'art. 2, comma 11, lettera b) anche le spese descritte, confermando peraltro l’intendimento circa il principio generale enunciato all’articolo 2.
5) L’ultima frase dell’art. 2, comma 11, lettera b) della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) prevede che alla formazione del reddito del nucleo familiare concorrano anche il valore di atti di intestazioni non onerose o donazioni a terzi di beni mobili od immobili che il nucleo abbia effettuato nei tre anni precedenti la richiesta di contributo economico, e che tale valore concorra alla formazione del reddito secondo le medesime modalità di calcolo applicate alle donazioni, lasciti e cessioni e altri redditi percepiti nei cinque anni precedenti la richiesta di contributo economico. L’applicazione di tale norma ha evidenziato il rischio di effetti distorti; in particolare può accadere che cittadini i quali in periodi precedenti alla richiesta di contributo, quando non versavano in condizioni economiche disagiate, abbiano intestato o donato a terzi beni mobili o immobili, non possano successivamente richiedere i contributi per il fatto che devono ammortizzare i valori di tali beni anche se erano di valori modesti. Si propone pertanto di attenuare la portata del vincolo descritto, confermando peraltro l’intendimento circa l’opportunità di considerare nel novero dei redditi del nucleo richiedente i contributi anche il valore di atti di intestazioni non onerose o donazioni a terzi di beni mobili od immobili.
6) L’ultima frase del comma 11, dell’art. 2, della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) elenca le entrate che non concorrono alla formazione del reddito dei nuclei che richiedono i contributi economici. Non avendola espressamente inclusa in tale elenco, la deliberazione tuttavia prevede che concorre alla formazione del reddito anche l'indennità di frequenza, prestazione assistenziale concessa dall’INPS ai minori disabili con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età. L’indennità è subordinata alla frequenza di centri specializzati nella riabilitazione e nel recupero o alla frequenza scolastica. Al fine di completare l’applicazione dell’importante principio descritto e di non penalizzare le famiglie con minori disabili che percepiscono l’indennità di frequenza, peraltro in misura esigua e non continuativa, si propone di ricomprendere anche tale prestazione tra le entrate che non concorrono alla formazione del reddito dei nuclei richiedenti.
7) L’art. 38 della Legge finanziaria per l’anno
- il comma 11 dell’art. 2 dispone che i contributi comunali
sono erogati per integrare le eventuali misure di contrasto della povertà
previste dallo Stato o da altri Enti pubblici, secondo una impostazione che
valorizza gli interventi statali erogati in regime di diritti soggettivi;
- il comma 3 dell'art. 23 dispone che
E’ inoltre necessario lo scorporo dal Reddito di Mantenimento del contributo
per le utenze domestiche, per il fatto che tale contributo non mira a sostenere
il reddito, ma è destinato al pagamento di un servizio, come anche evidenziato
dalla Magistratura in alcune sentenze, in conseguenza delle quali l’INPS è
stata condannata ad erogare prestazioni pensionistiche a cittadini che fruivano
di contributi economici da parte della Città a titolo di pagamento di servizi.
Tale scorporo è quindi necessario al fine di evitare che l’INPS consideri quale
componente del reddito l’intera quota percepita a titolo di Reddito di
Mantenimento, nella quale è attualmente compreso anche il contributo per le
utenze domestiche e di conseguenza riduca le prestazioni pensionistiche. Si
rende inoltre opportuna l’armonizzazione di tale principio al disposto
dell'art. 14, comma 3, della deliberazione in materia di contributi per le
utenze domestiche.
8) L’art. 4, comma 1, lettera b) della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) dispone che non possono beneficiare del Reddito di Mantenimento i nuclei familiari nei quali, alla data della domanda e durante il periodo di erogazione del contributo "…almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della proprietà dell’abitazione principale". L’applicazione tassativa di tale norma ha evidenziato il rischio di effetti distorti; in particolare può accadere che i cittadini non abili al lavoro non possano fruire dei contributi economici per il solo fatto di vantare diritti reali o di godimento su beni immobili che possono anche avere valore commerciale molto modesto, o essere oggettivamente inalienabili. Può accadere inoltre che vi siano cittadini in modeste condizioni economiche che intendano donare beni immobili, ma che tuttavia siano privi dei mezzi per far fronte alle spese di onorario notarile; ne consegue che essi, pur essendo titolari di diritti reali su tali beni, non possano alienarli e contemporaneamente non beneficino dei contributi economici a sostegno del reddito, essendo privi dei relativi requisiti. Per le motivazioni esposte, si propone di attenuare la portata dei vincoli descritti, confermando l’intendimento sia di escludere dai contributi coloro che, vantando diritti reali o di godimento diversi dalla casa di abitazione, possano alienarli al fine di provvedere alle proprie necessità con il ricavato da tali alienazioni, sia di erogare i contributi a sostegno del reddito favorendo contestualmente la cessione gratuita di diritti reali su beni immobiliari di cui siano titolari cittadini anziani e disabili.
9) Gli articoli 4, comma 1, lettera c) e 6, comma 3,
lettera a) della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001
(mecc. 2000 05700/19) dispongono che possono beneficiare rispettivamente del
Reddito di Mantenimento e di Inserimento Sociale i nuclei familiari i cui
componenti, al momento della domanda e durante il periodo di erogazione dei
contributi, abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di un
mezzo mobile registrato, a condizione che questo non sia stato immatricolato
nei sei anni precedenti la richiesta di contributo e non superi la cilindrata di
10) Gli articoli 4, comma 1, lettera d) e 6, comma 3, lettera b) della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2000 05700/19) dispongono che possono beneficiare rispettivamente del Reddito di Mantenimento e di Inserimento Sociale i nuclei familiari i cui componenti, alla data della richiesta dei contributi e durante il periodo della relativa erogazione possiedano patrimoni mobiliari ed altre attività finanziarie per un valore complessivo superiore a 2.065,83 Euro, se nel nucleo vi è un solo componente. Per ogni ulteriore componente, tale cifra è incrementata di 258,23 Euro. Tali cifre si riferiscono alla data di entrata in vigore della suddetta deliberazione; esse sono state aggiornate annualmente in base al disposto dell'art. 23, comma 2, della deliberazione; per l'anno 2004, esse ammontano rispettivamente ad Euro 2.179,27 e 272,33. L'applicazione tassativa di tale disposto ha evidenziato l'eccessiva esiguità di tali importi con il conseguente rischio di esclusione dai contributi dei nuclei che, pur percependo redditi scarsi o nulli, detengono modesti risparmi accantonati durante precedenti attività lavorative e destinati a spese di primaria necessità. Si propone pertanto di attenuare la portata degli effetti descritti e di incrementare l'ammontare massimo dei patrimoni mobiliari e di altre attività finanziarie di cui possono disporre i cittadini che richiedono i contributi.
11) L’art. 5, comma 3, della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) dispone che qualora il nucleo richiedente il Reddito di Inserimento Sociale sia composto da più persone, l’importo totale del contributo si determina in base alla scala di equivalenza illustrata al comma medesimo. L'applicazione di tale scala ha evidenziato il rischio di effetti distorti, per il fatto che ha favorito i nuclei più numerosi che al proprio interno hanno più componenti abili al lavoro e che fruiscono di maggiori economie di scala, mentre non ha favorito le persone che vivono sole. Per i motivi esposti, mantenendo costanti le attuali quote di contributo a favore dei nuclei meno numerosi, si rende necessario l'incremento dell'importo di base a favore delle persone che vivono sole, nonché la modificazione della scala di equivalenza per il calcolo del contributo, confermando peraltro l'intendimento circa la necessità di sostenere anche i nuclei composti da adulti abili al lavoro e che siano disoccupati nonostante ricerchino attivamente un lavoro.
12) Al fine di incentivare la ricerca e la concreta possibilità di occupazione, l’art. 5, comma 6, della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) dispone che gli importi dei redditi da lavoro mensili percepiti da membri del nucleo successivamente alla concessione del Reddito di Inserimento, ed aggiuntivi a quelli dichiarati all’atto della domanda di contributo, sono calcolati nella misura del 70% del loro valore durante i primi sei mesi di erogazione del contributo dall’inizio dell’attività lavorativa, e dell’85% nei successivi sei mesi. Le recenti riforme e le conseguenti politiche attive del lavoro attivate dalla Città attribuiscono un'importanza crescente alla formazione professionale ed alle esperienze di tirocinio aziendale nell'ambito di percorsi professionalizzanti, quali occasioni per il reperimento di un'attività lavorativa. E' quindi opportuno agevolare i cittadini in condizioni di reddito modesto i quali percepiscono incentivi monetari di modesta entità, avendo intrapreso tali esperienze. Al fine di evitare l'esclusione di tali cittadini dai contributi a sostegno del reddito, si propone di non considerare quali componenti del reddito una parte dei suddetti incentivi.
13) L’art. 6, comma 3, lettera d) della deliberazione del
Consiglio Comunale (mecc. 2000 05700/19), dispone che sono esclusi dal Reddito
di Inserimento Sociale i nuclei familiari nei quali, alla data della domanda e
durante il periodo di erogazione del contributo "…almeno un componente sia
titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione
su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione
della proprietà dell’abitazione principale".
L’applicazione tassativa di tale norma ha evidenziato il rischio di effetti
distorti; in particolare può accadere che i cittadini abili al lavoro non
possano fruire dei contributi economici per il solo fatto di vantare diritti
reali o di godimento su beni immobili che possono anche avere scarso valore
commerciale o essere oggettivamente inalienabili. Per le motivazioni esposte,
si propone pertanto di attenuare la portata del vincolo descritto, confermando peraltro
l’intendimento circa l’opportunità di escludere dai contributi coloro che,
vantando diritti reali o di godimento diversi dalla casa di abitazione, possano
alienarli al fine di provvedere al proprio sostentamento con il ricavato da
tali alienazioni. L'art. 6, comma 3, lettera d) della deliberazione prevede
inoltre la detrazione dal Reddito di Inserimento di Euro 103,29, qualora
componenti del nucleo richiedente siano titolari di diritti di proprietà, nuda
proprietà, usufrutto, uso e abitazione sull'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. Tale decurtazione ha evidenziato un'eccessiva
penalizzazione dei nuclei meno numerosi, allorché abbiano ricevuto in eredità
ed abitino in piccoli locali, quali soffitte, o abbiano acquistato l'abitazione
principale nel periodo in cui avevano autonomia economica. Per tali nuclei, la
riduzione del contributo potrebbe anche costituire il rischio di perdita
dell'abitazione, in quanto essi non possono sostenerne spese di gestione. Per
le motivazioni esposte, si propone pertanto di attenuare la portata del vincolo
descritto, confermando peraltro l’intendimento circa l’opportunità sia di
escludere dai contributi coloro che, vantando diritti reali o di godimento
diversi dalla casa di abitazione, possano alienarli al fine di provvedere al
proprio sostentamento con il ricavato da tali alienazioni, sia di ridurre gli
importi del Reddito di Inserimento Sociale in presenza di titolarità di diritti
reali o di godimento dell’abitazione principale da parte di adulti abili al lavoro.
14) Il comma 1, lettere d) e) ed f) dell'art. 9 della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) prevede che, nell’ambito di sopravvenute esigenze specifiche occasionali, possono essere erogati contributi rispettivamente per l'acquisto di: apparecchi domestici o mobili di primaria necessità, attivazione del contratto di locazione in caso di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, stipula di contratti assistiti dalla Città, spese di trasloco, spese per l’abitazione a seguito di calamità, per interventi di manutenzione ordinaria dell’abitazione. Al fine di incentivare l’autonoma iniziativa dei nuclei composti da adulti abili al lavoro, è opportuna una modifica delle modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità, nonché di quelli per la manutenzione ordinaria dell’abitazione.
15) Nell'ambito dei contributi per Esigenze Specifiche,
l’art. 9, comma 1, della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio
2001 (mecc. 2000 05700/19) dispone che, in alternativa al Reddito di
Mantenimento o di Inserimento Sociale, possono essere erogati contributi per
l’acquisto di vestiario, lo stimolo alla vita di relazione, l’igiene personale,
nonché per il costo di mense convenzionate. In via generale, i contributi per
Esigenze Specifiche mirano a fronteggiare eventi eccezionali e necessità
particolari, non riconducibili al soddisfacimento dei bisogni di base. Nell'esperienza
della relativa applicazione, tali contributi sono erogati tuttavia
continuativamente a minori o adulti collocati in strutture residenziali,
qualora i regolamenti e gli accordi contrattuali che le strutture hanno
stipulato con
16) Il comma 1, dell'art. 10, della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) prevede che, i contributi per esigenze specifiche possano essere erogati ai nuclei familiari il cui reddito complessivo sia pari o inferiore al Reddito di Mantenimento o di Inserimento. L'applicazione di tale limite reddituale ha ingenerato alcuni effetti di esclusione da tali contributi nei confronti di cittadini invalidi ed anziani. Stante la loro natura, i contributi per Esigenze specifiche sono infatti erogati per sopperire a specifiche necessità o fronteggiare eventi di natura straordinaria. E' pertanto opportuno innalzare le soglie reddituali di accesso a questi interventi per le persone anziane e invalide, al fine di permettere anche a coloro che dispongono di redditi modesti, ma di poco superiori al Reddito di Mantenimento, di potere sopperire a necessità primarie occasionali. Per tali motivi, si propone di ridurre i suddetti effetti, confermando peraltro l’intendimento circa l'esclusione dai contributi non finalizzati al sostegno del reddito dei nuclei che godono di redditi superiori alle relative soglie di accesso stabilite nella deliberazione.
17) Il comma 1, lettera h), dell'art. 9 della deliberazione
del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) prevede che
possano essere erogati contributi a favore di persone che, in conseguenza di
reati regolarmente denunciati, in particolare di delitti, siano state private
dei mezzi finanziari di sussistenza. L'esperienza di applicazione di tale
norma, avente lo scopo di compensare parzialmente la perdita finanziaria
subita, ha causato effetti distorti; la presentazione ai Servizi sociali
cittadini della mera denuncia del reato alle autorità competenti non permette
infatti la valutazione circa la reale privazione dei mezzi di sussistenza,
soprattutto in riferimento ai nuclei composti anche da cittadini abili al
lavoro; tale fatto può ingenerare di conseguenza opportunistiche richieste di
compensi delle perdite finanziarie subite. Per tali motivi, si propone di
ridurre i suddetti effetti, pur senza vanificare l’intendimento circa la
permanenza dei mezzi di sussistenza che
18) Il comma 1, dell’art. 13, della deliberazione del
Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) dispone
l’esclusione dai contributi per cure domiciliari dei nuclei che si trovino in
una o più delle condizioni previste agli artt. 4 e 6.
19) Il primo trattino dell'art. 14, comma 2, della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) prevede che i beneficiari del Reddito di Mantenimento possono usufruire di un contributo per il pagamento del canone di locazione e che, per ottenere questo contributo, i nuclei familiari che ne hanno i requisiti devono avere presentato la domanda di accesso al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto istituito dalla Legge n. 431/98. La quota di contributo non può essere erogata sino alla data di successiva presentazione della domanda per l’accesso al Fondo nazionale, se i Servizi comunali verificano che il nucleo avrebbe potuto ottenere il contributo statale previsto da tale Legge, ma non ha presentato la relativa domanda.
L'esperienza di applicazione di tale norma ha evidenziato il rischio di effetti distorti, aggravati dal fatto che questi concernono cittadini anziani od invalidi. In particolare, vi sono molti cittadini che, avendo scarse possibilità di negoziazione con i proprietari delle case in cui abitano, non possono regolarizzare i relativi contratti di locazione, per il fatto che tali proprietari talvolta rifiutano di procedere alla regolarizzazione, o minacciano di aumentare in modo considerevole il canone di affitto. Simili circostanze ingenerano due effetti, entrambi comportanti il rischio di perdita dell'abitazione: a) i cittadini non possono ottenere alcun importo erogato dal Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto istituito dalla Legge n. 431/98; b) gli stessi cittadini non possono accedere al contributo di assistenza economica descritto all'art. 14, comma 2, della deliberazione. E' necessaria pertanto la riduzione di tali effetti, confermando peraltro l’intendimento circa la priorità del ricorso al Fondo Nazionale per il sostegno alla locazione, stanti anche i cospicui importi erogabili da tale Fondo.
20) All’art. 14, comma 2, terza frase del secondo capoverso, la deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) prevede che se i beneficiari dei contributi erogati per il pagamento del canone di locazione non hanno destinato le rispettive quote al pagamento delle spese di abitazione, le quote non potranno essere rinnovate per un numero di mesi pari a quelli dell’uso improprio. L'esperienza di applicazione di tale norma ha evidenziato il rischio di effetti distorti: infatti, la mancata erogazione del contributo può comportare il peggioramento dello stato di morosità nel pagamento del canone di locazione da parte di cittadini anziani o invalidi, con il conseguente rischio di perdita dell'abitazione. D'altronde, è necessaria la salvaguardia del principio di destinazione dei contributi allo scopo per il quale sono stati erogati, come prevede anche la vigente legislazione in materia di documentazione amministrativa. Si propone pertanto di ridurre la portata degli effetti negativi descritti, confermando peraltro l’intendimento circa la salvaguardia del suddetto principio.
21) La seconda frase dell'art. 14, comma 3, della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) prevede che i contributi erogati per il pagamento delle utenze domestiche non potranno essere rinnovati per un numero di mesi pari a quelli dell’uso improprio, qualora i beneficiari non li abbiano destinati al pagamento delle utenze domestiche. L'esperienza di applicazione di tale norma ha evidenziato effetti distorsivi: infatti, la mancata erogazione del contributo può comportare il peggioramento dello stato di morosità nel pagamento delle utenze domestiche, con il rischio di sospensione della relativa fornitura o di attivazione di procedure esecutive. D'altronde, anche in questo ambito, è necessaria la salvaguardia del principio di destinazione dei contributi allo scopo per il quale sono stati erogati, come prevede la vigente legislazione in materia di documentazione amministrativa. Si propone pertanto di ridurre la portata degli effetti descritti, confermando peraltro l’intendimento circa la salvaguardia di tale principio.
22) L’art. 14, comma 4, della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) prevede l'erogazione di contributi per il pagamento di strutture alberghiere o similari, e per lo stretto tempo necessario a reperire una collocazione alternativa, a favore di cittadini aventi titolo a beneficiare del Reddito di Mantenimento ed ai minori, al fine di sopperire a temporanee necessità abitative. La norma ha evidenziato alcune carenze applicative, non avendo previsto tra i beneficiari di tali contributi anche un genitore o il rappresentante legale dei minori. Si propone pertanto di prevedere l'erogazione di tale contributo anche al genitore o al rappresentante legale che pernotta con il minore in strutture alberghiere o similari, confermando peraltro l’intendimento circa la destinazione esclusiva di tali contributi ai cittadini in condizioni di particolare debolezza sociale e per il periodo necessario a trovare una sistemazione alternativa a quella alberghiera.
23) L’art. 14, comma 6, della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) dispone che qualora persone inabili al lavoro necessitino di una temporanea sistemazione in albergo perché prive di abitazione, al secondo beneficiario è erogato un contributo pari al 40%; il contributo è attualmente erogato ai minori, ma non ai loro accompagnatori. E’ quindi necessario erogare il contributo anche al genitore o al rappresentante legale in adeguata percentuale, confermando peraltro l’intendimento circa l’osservanza di congrue economie di scala nell’erogazione dei contributi vincolati al pagamento di servizi.
24) In materia di erogazione, verifica e controllo dei
requisiti di accesso, l’art. 18 della deliberazione del Consiglio Comunale del
12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) prevede che la concessione dei benefici
sia subordinata alla sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva delle
condizioni socio-economiche relativa alla sussistenza dei requisiti per la
concessione dei contributi, nonché l’inesistenza dei motivi di esclusione dagli
stessi ai sensi della normativa vigente. A tale proposito, molto ha innovato il
Decreto Legislativo n. 445/2000, il c.d. "Testo Unico sulla documentazione
amministrativa"; ne è conseguito che
25) I commi 6 e 7, dell’art. 18, della deliberazione del
Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) prevedono che
26) I commi 1 e 2, dell’art. 24, della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) disciplinano le modalità di attuazione, la decorrenza dell’entrata in vigore della deliberazione stessa. E’ quindi necessario prevedere analoga disciplina circa le disposizioni innovate con il presente atto.
Ai sensi degli articoli 43, comma 1 e 44 del Regolamento
del Decentramento, in data 13 dicembre 2004 è stata richiesta, prot. 18972,
l’espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
Non ha espresso parere
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1 e 8
(all. 1-2 - nn. ).
a) all’articolo 2, comma 1 prevedere che i contributi
economici siano concessi oltre che agli stranieri riconosciuti rifugiati
politici anche ai cittadini stranieri in attesa del riconoscimento di tale
status;
b) all’articolo 4, comma 1, lettera d) prevedere l’aumento
dell’ammontare massimo della disponibilità del patrimonio mobiliare da Euro
2.500 ad Euro 3.000 per una persona che vive sola;
c) promuovere un aggiornamento del catasto;
d) all’articolo 14, comma 2, introdurre due importi diversi
relativi all’ammontare massimo del contributo per il pagamento dell’affitto
secondo il tipo di edilizia in cui i richiedenti i contributi risiedono,
pubblica o privata, poiché l’attuale unico importo non è aderente al canone
richiesto nella locazione privata;
e) agli articoli 4, comma 1, lettera c) e 6, comma 3, lettera
a), aumentare la cilindrata degli autoveicoli di immatricolazione risalente a
oltre sei anni precedente la richiesta di contributo, quale soglia di accesso
ai contributi economici.
Mentre l’osservazione sub c) non ha attinenza con il presente
atto, si ritiene di accogliere le osservazioni sub b) ed e) che saranno oggetto
di apposito emendamento, e di non accogliere invece le osservazioni sub a) e d)
per i seguenti motivi:
a) l’accoglimento comporterebbe la concessione dei contributi
a tutti coloro che hanno richiesto lo status di rifugiato, per il solo fatto di
avere presentato tale richiesta; tuttavia è comprovato che
d) un riequilibrio delle quote differenziando le tipologie di
edilizia sarebbe un intervento di natura categoriale e inefficace.
a) all’articolo 18, comma 7, non utilizzare i criteri più
favorevoli proposti per coloro che hanno ricevuto indebitamente contributi, ma
prevedere che la restituzione alla Città avvenga secondo i parametri in vigore
al momento della presentazione della domanda di contributo;
b) all’articolo 4, comma 1, lettera d) e 6, comma 3, lettera
b) prevedere l’aumento dell’ammontare massimo della disponibilità del
patrimonio mobiliare da Euro 2.500 ad Euro 3.000 per una persona che vive sola;
prevedere anche che per i nuclei composti da più di quattro persone
l’incremento di patrimonio mobiliare pro capite ammonti ad Euro 300 anziché a
500 per ogni ulteriore componente successivo al primo;
c) si auspica che i controlli sulle autocertificazioni
previsti all’art. 18, comma 3 avvengano non più a campione e sulle
dichiarazioni dubbie, ma sulla totalità delle domande;
d) si subordina il rilascio del parere favorevole al presente
atto alla revisione dei criteri di accesso agli Assegni di cura entro tre mesi
dall’adozione del presente atto;
e) all’articolo 2, comma 1 prevedere che i contributi
economici siano concessi oltre che agli stranieri riconosciuti rifugiati
politici anche ai cittadini in attesa del riconoscimento di tale status e del
rinnovo del permesso di soggiorno.
Mentre l’auspicio sub c) è condivisibile e sarà concretamente
attuato, si ritiene di accogliere l’osservazione sub b) nella parte in cui
propone che l’incremento di patrimonio mobiliare pro capite ammonti ad
Euro 3.000 anziché a 2.500 per una persona che vive sola; tale osservazione
sarà oggetto di apposito emendamento, e di non accogliere invece le
osservazioni sub d), e) e parte di b) per i seguenti motivi:
b) per i componenti successivi al primo l’attuale scala di
equivalenza è formulata in modo da tenere conto anche la composizione e
numerosità dei nuclei familiari;
d) il riordino degli interventi per la domiciliarità è
prossimo;
e) l’accoglimento comporterebbe la concessione dei contributi
a tutti coloro che hanno richiesto lo status di rifugiato, per il solo fatto di
avere presentato tale richiesta; tuttavia è comprovato che
Pur senza accogliere l’osservazione sub a), si ritiene di
modificarne il dettato letterale per conferirgli una maggiore chiarezza di
contenuto, al fine di evitare equivoci interpretativi. Tale osservazione sarà
oggetto di apposito emendamento.
a) all’articolo 2, comma 1 prevedere che i contributi
economici siano concessi oltre che agli stranieri riconosciuti rifugiati
politici anche ai cittadini stranieri in attesa del riconoscimento di tale
status;
b) all’articolo 2 comma 11, dopo la lettera e), aggiungere,
tra le entrate che non concorrono alla formazione del reddito, le somme
elargite da terzi nell’ambito di relazioni di tipo solidaristico e finalizzate
al pagamento per le spese di abitazione;
c) all’articolo 9, comma 1, lettera h, erogare il contributo
ivi descritto anche in attesa della concessione degli ammortizzatori sociali.
Modificare e rivalutare questa misura, per coordinarla con le altre misure nei
diversi ambiti delle Pubbliche Amministrazioni e per renderla il più possibile
applicabile alle situazioni congiunturali in Città;
d) all’articolo 18, comma 7, non utilizzare i criteri più
favorevoli proposti per coloro che hanno ricevuto indebitamente contributi, ma
prevedere che la restituzione alla Città avvenga secondo i parametri in vigore
al momento della presentazione della domanda di contributo.
Si ritiene di non accogliere le osservazioni per i
seguenti motivi:
a) l’accoglimento comporterebbe la concessione dei contributi
a tutti coloro che hanno richiesto lo status di rifugiato, per il solo fatto di
avere presentato tale richiesta; tuttavia è comprovato che
b) l’accoglimento comporterebbe l’impossibilità di controllo
delle entrate dei nuclei composti da adulti abili al lavoro e si presterebbe
pertanto a comportamenti opportunistici, peraltro rilevati nel concreto
quotidiano;
c) nell’ambito di azioni di coordinamento, le prestazioni
richieste dalla Circoscrizione 4 sono erogate dalla Divisione Lavoro e non sono
di competenza socioassistenziale.
Pur senza accogliere l’osservazione sub d), si ritiene di
modificarne il dettato letterale per una maggiore chiarezza di contenuto, al
fine di evitare equivoci interpretativi. Tale osservazione sarà oggetto di
apposito emendamento.
a) all’art. 4, comma 1, lettera f) eliminare l’obbligo di
adempimenti lavorativi e della ricerca attiva del lavoro anche per le donne in
stato di gravidanza non a rischio per la salute della gestante e del nascituro;
b) all’art. 6, comma 1 prevedere che i contributi possano
comunque essere erogati ai minori e ai malati gravi qualora nel nucleo sia
presente un componente che non ottemperi agli obblighi lavorativi e di ricerca
attiva del lavoro per motivi non certificabili clinicamente.
Si ritiene di non accogliere entrambe le osservazioni per i
seguenti motivi:
a) la legislazione vigente in materia di politica attiva del
lavoro equipara le donne in stato di gravidanza non a rischio per sé e per il
nascituro alla generalità dei cittadini. Inoltre la deliberazione del Consiglio
Comunale (mecc. 2000 05700/19) garantisce una protezione rafforzata alle donne
la cui gravidanza è a rischio, erogando loro contributi di importo maggiore di
quelli erogati alla generalità dei cittadini abili al lavoro;
b) l’art. 6, comma 2 della deliberazione del Consiglio
Comunale (mecc. 2000 05700/19) prevede che i contributi possano comunque essere
erogati anche in presenza di inadempienze lavorative nei confronti delle
persone le cui condizioni di salute certificate non consentano di adempiere
agli impegni richiesti, per un periodo massimo di nove mesi per singoli
componenti del nucleo impegnati in progetti personalizzati di reinserimento
sociale, che siano stati concordati con i servizi sociali. Tali progetti
riguardano persone le cui condizioni di natura sociale non consentano di
intraprendere percorsi formativi e lavorativi, o facciano incorrere in reiterati
insuccessi nel mantenere tali percorsi.
a) all’art. 2, comma 1 prevedere di erogare i contributi anche
alle donne straniere sole con figli minori, che siano in attesa del rinnovo del
permesso di soggiorno ed assistite economicamente o in possesso dei requisiti
di accesso ai contributi;
b) all’art. 2, comma 11, lettera e) aggiungere, tra le entrate
che non concorrono alla formazione del reddito, le somme elargite da terzi
nell’ambito di relazioni di tipo solidaristico e finalizzate al pagamento per
le spese di abitazione;
c) all’art. 9, comma 1, lettera h, erogare il contributo ivi
descritto anche in attesa della concessione degli ammortizzatori sociali;
d) all’art. 9, comma 1, lettera h, prevedere il coordinamento
dell’intervento ivi descritto con le altre misure nei diversi ambiti delle
Pubbliche Amministrazioni per renderlo il più possibile applicabile alle
situazioni congiunturali in Città.
Si ritiene di accogliere l’osservazione sub a); tale
osservazione sarà oggetto di apposito emendamento, e di non accogliere invece
le osservazioni sub b), c), d) per i seguenti motivi:
b) l’accoglimento comporterebbe l’impossibilità di controllo
delle entrate dei nuclei composti da adulti abili al lavoro e si presterebbe
pertanto a comportamenti opportunistici, peraltro rilevati nel concreto
quotidiano;
c), d) nell’ambito di azioni di coordinamento, le prestazioni
richieste dalla Circoscrizione 6 sono erogate dalla Divisione Lavoro e non sono
di competenza socioassistenziale.
a) all’art. 2, comma 1 della deliberazione del Consiglio
Comunale (mecc. 2000 05700/19) prevedere che i contributi economici siano
concessi alla generalità dei cittadini stranieri che abbiano presentato la
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e, in possesso della ricevuta
della questura, ne siano in attesa e ne abbiano titolo;
b) all’art. 2, comma 1 prevedere che i contributi economici
siano concessi oltre che agli stranieri riconosciuti rifugiati politici anche
ai cittadini in attesa del riconoscimento di tale status.
Si ritiene di non accogliere entrambe le osservazioni per i
seguenti motivi:
a) la valutazione del titolo al rinnovo del permesso di
soggiorno non è di competenza del Comune; si rischierebbe pertanto di erogare
le prestazioni indistintamente ai cittadini stranieri privi di tale titolo;
b) l’accoglimento comporterebbe la concessione dei contributi
a tutti coloro che hanno richiesto lo status di rifugiato per il solo fatto di
avere presentato tale richiesta; tuttavia è comprovato che
a) all’art. 2, comma 11, lettera b), non considerare tra i
redditi le somme arretrate ricevute a titolo di assegno di invalidità civile
percepite da dimessi da strutture comunitarie o per le quali
b) all’art. 13, estendere i criteri di accesso introdotti dal
presente atto anche per l’erogazione degli Assegni di cura.
Si ritiene di non accogliere entrambe le osservazioni per i
seguenti motivi:
a) l’accoglimento della richiesta comporterebbe disparità di
trattamento tra i cittadini che hanno percepito somme arretrate ed alle quali
b) gli Assegni di cura consistono in un contributo per il
pagamento di un servizio; di conseguenza i criteri di accesso saranno
differenti da quelli previsti per la generalità dei contributi a sostegno del
reddito e troveranno adeguata disciplina nell’atto di riordino di prossima
emanazione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di aggiungere al termine della seconda frase del comma 1, dell’art. 2, della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) la seguente frase: "I cittadini stranieri che siano stati riconosciuti rifugiati politici ai sensi delle norme in materia di immigrazione possono beneficiare dei contributi economici in base ai principi e criteri di accesso del presente atto, anche qualora abbiano presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e ne siano in attesa. Possono inoltre beneficiare dei contributi previsti dal presente atto le cittadine non comunitarie in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno che vivano sole con figli minori, qualora abbiano fruito di contributi economici alla data della scadenza del permesso di soggiorno del quale hanno richiesto il rinnovo. I contributi possono essere erogati esclusivamente per il periodo necessario all’esito del rinnovo da parte dell’autorità competente.";
2) di sostituire nella deliberazione del Consiglio Comunale
del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19), l’ultima frase del comma 1, dell’art.
2, con la seguente frase: "I cittadini privi di una residenza stabile,
iscritti presso le convivenze anagrafiche convenzionalmente create, possono
beneficiare dei seguenti interventi:
- se l’ultima residenza anagrafica precedente a quella in convivenze
anagrafiche convenzionali era un Comune diverso da Torino: nei primi 6 mesi
dalla data di iscrizione in tali convivenze, esclusivamente degli interventi
elencati al Titolo 4 e art. 17, comma 2, e successivamente di tutti gli
interventi previsti nel presente atto.
- se l’ultima residenza anagrafica precedente a quella in
convivenze anagrafiche convenzionali era in Torino: di tutti gli interventi
previsti nel presente atto.";
3) di aggiungere, dopo la prima frase del terzo trattino del comma 6, dell’art. 2, della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19), la seguente frase: "A decorrere dalla data della prima richiesta del contributo economico, non si considerano componenti del nucleo richiedente per un periodo massimo di sei mesi le persone terze non parenti né affini, che ospitino tale nucleo. Tale condizione opera una volta soltanto per ciascun nucleo ospitante il nucleo che richieda i contributi";
4) di aggiungere dopo l’ultima frase del terzo trattino dell’art.
2, comma 11, lettera b) il seguente testo:
"- ripiano di morosità di canoni relativi a contratti di
locazione regolarmente registrati ed intestati ad almeno uno dei componenti del
nucleo;
- ripiano di morosità di utenze domestiche pregresse, relative
a contratti regolarmente stipulati ed intestati ad almeno uno dei componenti
del nucleo;
- imposte di successione;
- spese funerarie sostenute a seguito del decesso del coniuge
o parenti entro il quarto grado di componenti del nucleo;
- ripristino dell’agibilità dell’abitazione principale, a
seguito dichiarazione di inagibilità;
- eliminazione di barriere architettoniche, in conformità con
le norme che regolano la materia.
Stante anche la possibilità di agevolazioni previste dalle vigenti norme
fiscali, le deduzioni dalle entrate descritte relative a: spese di ripristino
dell’agibilità dell’abitazione principale, eliminazione di barriere
architettoniche, spese funerarie, possono essere concesse nella misura del 30%
della spesa effettivamente sostenuta a favore dei componenti del nucleo.
Il nucleo che intenda far valere le spese suddette deve:
- avere sostenuto tali spese nel periodo successivo al
percepimento delle somme, nel quale non fruiva di alcun contributo economico;
- dimostrare di avere sostenuto tali spese mediante le
relative documentazioni fiscali di chi ha sostenuto la spesa e relativa ricetta
in caso di acquisto di medicinali";
5) di sostituire l'ultima frase della lettera b), comma 11, dell'art. 2 della deliberazione con il seguente testo: "Qualora componenti del nucleo abbiano intestato o donato beni mobili a terzi, senza ricavarne proventi, nei tre anni precedenti la richiesta di contributo, il relativo valore all’atto dell’intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo le modalità descritte nel presente comma e soltanto qualora il suddetto valore ecceda l'importo di Euro 2.500,00. Nel caso in cui oggetto della transazione siano stati beni immobili, il relativo valore concorre alla formazione del reddito soltanto qualora la quota della base imponibile ai fini del versamento dell’ICI intestata o alienata dal nucleo sia superiore a Euro 2.500,00.";
6) di aggiungere dopo il terzo trattino dell’ultima frase
dell’art. 2, comma 11, il seguente testo:
"- l’indennità di frequenza erogata dall’INPS ai minori
con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età;
- le entrate descritte al comma 6, dell’articolo 5, del
presente atto.";
7) di sostituire il comma 3, dell'art. 3, della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2000 05700/19), con il seguente testo: "3. La quota del Reddito di Mantenimento alla data di entrata in vigore del presente atto è aggiornata annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, in applicazione dell'art. 23, comma 2, della presente deliberazione. Parte della quota base è destinata alle spese per le utenze domestiche, nell’importo di cui all’ultima frase e dell'art. 14, comma 3, del presente atto.";
8) di aggiungere, all’inizio del comma 1, dell’art. 4,
della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2000 05700/19), dopo le
parole "Reddito di Mantenimento", il seguente testo: "o possono
beneficiarne in misura ridotta"; di sostituire la lettera b) dell’art. 4,
comma 1, della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2000 05700/19), con
il seguente testo:
"b) siano titolari dei seguenti diritti su patrimoni immobiliari nelle
forme e misure di seguito descritte.
Diritti di abitazione
Qualora il nucleo viva in un alloggio in locazione, sia titolare di un diritto di abitazione su una casa sita in Torino che non abiti per motivi documentabili, fino alla data di effettiva fruizione di tale diritto dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo massimo erogabile per le spese di abitazione descritto all’art. 14, comma 2, primo trattino della presente deliberazione.
Qualora invece il nucleo sia proprietario dell’alloggio in cui vive e sia titolare di un diritto di abitazione su una casa sita in Torino che non abiti per motivi documentabili, deve rinunciare a tale diritto. In attesa di tale rinuncia, il contributo può essere erogato per un periodo di tre mesi rinnovabili una sola volta e dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo massimo erogabile per le spese di abitazione descritto all’art. 14, comma 2, primo trattino, della presente deliberazione.
Diritti reali inerenti alla casa principale
In caso di nuclei composti esclusivamente da persone non abili al lavoro come definite all’art. 2, comma 7, il contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto di fabbricati di qualsiasi categoria catastale che ne costituiscano l’abitazione principale.
In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà, nuda proprietà o usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante atti della Giunta Comunale.
In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il contributo non può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale se questa è classificata nelle categorie catastali A/1, A7, A/8, A9, A/10 con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante atti della Giunta Comunale.
La titolarità del diritto di proprietà sull’abitazione principale non costituisce comunque motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà secondo le modalità previste dal presente atto. Sono fatte salve le disposizioni previste all'art. 22.
Diritti reali non inerenti alla casa principale
In caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati di categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 che siano ubicati in qualsiasi località e non utilizzati come abitazione principale, nonché a fabbricati di categoria catastale "C", il contributo può essere erogato qualora la quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI di tali immobili detenuta complessivamente dal nucleo non sia superiore a Euro 5.000,00. Il valore dei proventi generati dall’eventuale usufrutto su tali cespiti immobiliari concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo quanto disposto dal presente atto.
Qualora invece la suddetta quota sia superiore a 5.000,00 Euro e non superiore a 30.000,00 Euro, il nucleo deve esperire tutti i tentativi di alienazione di tali beni o della relativa rinuncia. In attesa di tali esiti, il Reddito di Mantenimento può essere erogato per un periodo di tre mesi ed è decurtato nella misura del 50%. Previa la verifica ed il controllo delle suddette iniziative, ed in attesa dell’alienazione del bene, il Reddito di Mantenimento, decurtato come descritto, può essere erogato per un ulteriore periodo di sei mesi non prorogabile.
Ai nuclei composti esclusivamente dalle persone descritte all’art. 2, comma
7, lettere a), b), c), h), le quali non abbiano parenti in Torino, e intendano
cedere a titolo gratuito beni immobili sui quali siano titolari di diritti reali,
poiché questi ultimi costituiscono l’unico motivo ostativo per fruire dei
contributi del presente atto,
Il Reddito di Mantenimento non può essere erogato qualora il nucleo sia titolare di diritti di proprietà o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati ubicati in qualsiasi località che non siano utilizzati come abitazione principale e la cui quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI detenuta complessivamente dal nucleo sia superiore a Euro 30.000,00.
Indipendentemente dalla quota proprietaria del nucleo, il Reddito di Mantenimento può essere erogato senza le suddette decurtazioni qualora alienazione onerosa o rinuncia o donazione si siano dimostrate non effettuabili a causa di emissioni di ordinanze di sgombero, dichiarazioni di inagibilità, provvedimenti di sequestro, ordinanze di esproprio.
Qualora il nucleo abbia intestato o donato a terzi beni immobili, il valore di tali beni all’atto della rispettiva donazione o intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare secondo le modalità descritte all’art. 2, comma 11, lettera b), ultima frase, esclusivamente per l’importo eccedente la quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI di Euro 2.500,00.
I criteri sopra descritti si applicano in caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto o di diritti analoghi, inerenti su patrimoni immobiliari localizzati all'estero, attribuendo ai fabbricati il valore convenzionale di Euro 250,00 per metro quadrato.";
9) di aggiungere dopo la terza frase della lettera c),
comma 1, dell'art. 4, e della lettera a), comma 3, dell’art. 6, della
deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000
05700/19), la seguente frase: "Qualora i componenti del nucleo siano
proprietari, possiedano, o abbiano disponibilità non occasionale di ciclomotori
e motocicli immatricolati oltre sei anni prima della richiesta di contributo e
di cilindrata non superiore a
10) di sostituire alla prima frase della lettera d) dell’art. 4, comma 1, della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2000 05700/19), i termini: "L. 4.000.000, pari a 2.065,83 Euro", con i seguenti termini "Euro 3.000,00"; di sostituire alla seconda frase della quarta riga della lettera d) dell’art. 4, comma 1, della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2000 05700/19), i termini: "L. 500.000, pari a 258,23 Euro", con i seguenti termini: "Euro 500,00"; di sostituire alla prima frase della lettera b) dell’art. 6, comma 3, della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2000 05700/19), i termini: "L. 4.000.000, pari a 2.065,83 Euro", con i seguenti termini "Euro 3.000,00"; di sostituire alla seconda frase della lettera b) dell’art. 6, comma 3, della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2000 05700/19), i termini: "L. 500.000, pari a 258,23 Euro", con i seguenti termini "Euro 500,00.";
11) di sostituire il comma 3 dell'art. 5 della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2000 05700/19) con il seguente testo: " Se il nucleo è composto da più persone, l’importo complessivo è determinato secondo la seguente scala di equivalenza, in quanto ogni nucleo sopporta costi fissi di mantenimento che non crescono nella stessa proporzione del numero dei componenti:
|
Reddito di Inserimento Sociale del nucleo = quota base moltiplicata per le seguenti percentuali |
|
|
1 |
1 |
|
2 |
1,80 |
|
3 |
2,60 |
|
4 |
3,40 |
|
>=5 |
Si aggiunge al moltiplicatore 0,30 per ogni ulteriore componente |
L’entità delle erogazioni per l’anno 2004 è descritta nella tabella illustrata nell’Allegato "B" che costituisce parte integrante della presente deliberazione." (All. B - n. );
12) di aggiungere dopo l'ultima frase del comma 6, dell’art. 5, della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2000 05700/19) il seguente testo: "A decorrere dalla data della prima riscossione, fino all'importo massimo di Euro 200,00 mensili e di Euro 1.200,00 annuali, non concorrono alla formazione del reddito del nucleo gli incentivi monetari percepiti a seguito dell’effettuazione di tirocini di formazione ed orientamento al lavoro che comportino esperienze in ambito aziendale e che siano promossi da istituzioni pubbliche. Possono beneficiare delle agevolazioni descritte nel presente comma anche i cittadini elencati all'art. 2, comma 7, secondo quanto disposto all’art. 3, comma 5." ;
13) di aggiungere nella frase iniziale del comma 3, dell’art. 6, della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2000 05700/19) dopo le parole: "Sono esclusi dal beneficio", il seguente testo: "o possono beneficiarne in misura ridotta"; di sostituire il comma 3, dell’art. 6, lettera d) della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2000 05700/19), con il seguente testo:
"d) siano titolari dei seguenti diritti su patrimoni immobiliari nelle forme e misure di seguito descritte.
Diritti di abitazione
Qualora il nucleo viva in un alloggio in locazione, sia titolare di un diritto di abitazione su una casa sita in Torino che non abiti per motivi documentabili, fino alla data di effettiva fruizione di tale diritto dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo massimo erogabile per le spese di abitazione descritto all’art. 14, comma 2, primo trattino della presente deliberazione.
Qualora invece il nucleo sia proprietario dell’alloggio in cui vive e sia titolare di un diritto di abitazione su una casa sita in Torino che non abiti per motivi documentabili, deve rinunciare a tale diritto. In attesa di tale rinuncia, il contributo può essere erogato per un periodo di tre mesi rinnovabili una sola volta e dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo massimo erogabile per le spese di abitazione descritto all’art. 14, comma 2, primo trattino, della presente deliberazione.
Diritti reali inerenti alla casa principale
In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà, nuda proprietà o usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante atti della Giunta Comunale.
In caso di nuclei composti esclusivamente da persone abili al lavoro, il Reddito di Inserimento Sociale può essere erogato e l’importo totale erogabile è decurtato della somma di 50,00 Euro, qualora almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A/6, con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante atti della Giunta Comunale.
In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il contributo non può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale se questa è classificata nelle categorie catastali A/1, A7, A/8, A9, A/10 con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante atti della Giunta Comunale.
La titolarità del diritto di proprietà sull’abitazione principale non costituisce comunque motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà secondo le modalità previste dal presente atto. Sono fatte salve le disposizioni previste all'art. 22.
Diritti reali non inerenti alla casa principale
In caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati di categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 che siano ubicati in qualsiasi località e non utilizzati come abitazione principale, nonché a fabbricati di categoria catastale "C", il contributo può essere erogato, qualora la quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI di tali immobili detenuta complessivamente dal nucleo non sia superiore a Euro 5.000,00. Il valore dei proventi generati dall’eventuale usufrutto su tali cespiti immobiliari concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo quanto disposto dal presente atto.
Qualora invece la suddetta quota sia superiore a 5.000,00 Euro e non superiore a 30.000,00 Euro, il nucleo deve esperire tutti i tentativi di alienazione di tali beni o della relativa rinuncia. In attesa di tali esiti, il Reddito di Inserimento Sociale può essere erogato per un periodo di tre mesi ed è decurtato nella misura del 50%. Previa la verifica ed il controllo delle suddette iniziative, ed in attesa dell’alienazione del bene, il Reddito di Inserimento Sociale può essere erogato per un ulteriore periodo di 6 mesi non prorogabile, ed è decurtato nella misura del 50%.
Il contributo non può essere erogato qualora il nucleo sia titolare di diritti di proprietà o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati ubicati in qualsiasi località che non siano utilizzati come abitazione principale e la cui quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI detenuta complessivamente dal nucleo sia superiore a Euro 30.000,00.
Indipendentemente dalla quota proprietaria del nucleo, il Reddito di Inserimento Sociale può essere erogato senza le suddette decurtazioni qualora alienazione onerosa o rinuncia o donazione si siano dimostrate non effettuabili a causa di emissioni di ordinanze di sgombero, dichiarazioni di inagibilità, provvedimenti di sequestro, ordinanze di esproprio.
Qualora il nucleo abbia intestato o donato a terzi beni immobili, il valore di tali beni all’atto della rispettiva donazione o intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare secondo le modalità descritte all’art. 2, comma 11, lettera b) esclusivamente per l’importo eccedente la quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI di Euro 2.500,00."
I criteri sopra descritti si applicano in caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto o di diritti analoghi, inerenti su patrimoni immobiliari localizzati all'estero, attribuendo ai fabbricati il valore convenzionale di Euro 250,00 per metro quadrato.";
14) di aggiungere alla prima frase della lettera d), del comma 1, dell’art. 9 della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19), dopo il termine "acquisto" i seguenti termini: "o la riparazione"; di aggiungere alla lettera e) del comma 1 dell’art. 9, dopo il termine "abitazione", il seguente testo: "previa la verifica dell’obiettiva impossibilità dell’effettuazione di tali interventi direttamente da parte del nucleo"; di aggiungere alla lettera f) del comma 1 dell’art. 9, dopo il termine "abitazione ", il seguente testo "qualora il nucleo non possa obiettivamente effettuare direttamente tali interventi"; dopo il comma 4 dell’art. 10, di aggiungere il seguente comma 4 bis: "Qualora siano indispensabili e non effettuabili direttamente da parte del nucleo, i contributi per l’acquisto del medesimo tipo di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità possono essere erogati per non più di una volta nell’ambito della medesima abitazione. Tale limite non opera nei confronti dei nuclei composti esclusivamente da persone non abili al lavoro, come definite all’art. 2, comma 7, del presente atto.";
15) di aggiungere dopo la seconda frase dell’art. 10, comma 3, della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19), il seguente testo: "I contributi elencati all’art. 9, comma 1, lettera b), non sono considerati entro l’ammontare complessivo massimo erogabile annuo qualora erogati a persone collocate in strutture residenziali.";
16) di aggiungere dopo il termine "Mantenimento" del comma 1, dell'art. 10, della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19), il seguente testo: "più le spese di abitazione fino all’importo massimo di cui all’art. 14, comma 2, primo trattino,";
17) di abrogare il testo della lettera h) del comma 1
dell'art. 9 della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001
(mecc. 2000 05700/19); di sostituire la lettera "i)" con la lettera
"h) "al comma 1, dell’art. 9 della deliberazione; di sostituire alla
seconda frase del comma 3 dell’art. 10 della deliberazione la lettera "i)"
con la lettera "h)"; di abrogare l’ultima frase del comma 5 dell’art.
10 della deliberazione; di aggiungere, dopo il comma 4 dell’art. 19 della
deliberazione, il seguente comma: "
18) di sostituire la prima frase del comma 1 dell’art. 13 con il seguente testo: "1. Sono esclusi dai contributi di assegno di cura e di sostegno domiciliare i nuclei familiari che, alla data della richiesta e durante tutto il periodo di erogazione del contributo si trovino in una o più delle condizioni previste rispettivamente all’art. 4, comma 1 lettere c), e), f), g) e all’art. 6, commi 1, 2 e comma 3 lettere a), b), c). Sono inoltre esclusi i nuclei in cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della proprietà dell’abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante atti della Giunta Comunale. Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili, l’immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca l’abitazione in cui esse risiedono. La titolarità del diritto di proprietà su tale abitazione non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile. Sono fatte salve le disposizioni previste all'art. 22. Sono altresì esclusi i nuclei nei quali un componente possieda disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, come descritti all'art. 2, comma 12, per un valore complessivo superiore a 2.179,27 Euro per l'anno 2004, se nel nucleo vi è un solo componente. Per ogni ulteriore componente, tale cifra è incrementata di Euro 272,33. Il reddito proveniente da tali disponibilità finanziarie è calcolato tenendo conto del tasso di interesse effettivamente corrisposto, o in subordine, secondo il rendimento medio annuo ponderato dei titoli decennali del Tesoro previsto al punto b) della parte I della Tabella 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 10.";
19) di aggiungere dopo la terza frase del primo trattino dell'art. 14, comma 2, della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19), la seguente frase: "Ai cittadini nelle condizioni descritte all’art. 2, comma 7, che vivano soli o con altri componenti nelle medesime condizioni, siano privi di parenti in Torino, il contributo può essere erogato per il periodo strettamente necessario alla rimozione delle cause ostative, qualora, alla data della richiesta del contributo, i Servizi comunali verifichino che il nucleo si trovi nell'assoluta e documentata impossibilità sia di presentare la domanda al Fondo Nazionale, sia di ottenere il contributo statale previsto da tale Legge, per dimostrati motivi indipendenti dalla propria volontà. Il contributo non potrà essere rinnovato qualora i beneficiari, coadiuvati dai Servizi comunali, non dimostrino di essersi attivati per la rimozione delle cause ostative alla presentazione della domanda per il suddetto Fondo.";
20) di aggiungere dopo la terza frase del secondo capoverso del comma 2 dell'art. 14 della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19), la seguente frase: " Il contributo può essere erogato anche qualora il nucleo richiedente versi in stato di morosità nel pagamento del canone di locazione, abbia concordato per iscritto un piano di rientro delle morosità pregresse e, qualora la stipula ed il rispetto di tale piano non siano possibili, dimostri di versare l’intero importo del contributo per il pagamento del canone nei mesi successivi alla concessione del contributo."
21) di aggiungere al termine del comma 3 dell’art. 14 della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19), la seguente frase: "Il contributo può essere erogato anche qualora il nucleo richiedente sia in stato di morosità nel pagamento delle utenze domestiche ed abbia concordato per iscritto un piano di rientro delle morosità pregresse e, qualora la stipula ed il rispetto di tale piano non siano possibili, dimostri di versare l’intero importo del contributo per le utenze domestiche per i mesi successivi alla concessione del contributo, fino alla concorrenza dell'importo erogato.";
22) di aggiungere alla lettera a) del comma 4 dell'art. 14 della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19), la seguente frase: "ed un loro rappresentante legale", e di sostituire il terzo capoverso del comma 4 dell'art. 14, con la seguente frase: "Nessun limite di durata opera per i minori ed il loro rappresentante legale, nonché per le persone la cui tutela è deferita alla Città.";
23) di aggiungere dopo la seconda frase del comma 6 dell'art. 14 della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19), la seguente frase: "Il costo del servizio a favore del rappresentante legale del minore è incrementato fino all’80% del costo riconosciuto al primo minore beneficiario.";
24) di aggiungere alla frase del primo trattino del comma 4 dell’art. 18 della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19), la seguente frase: "e per gli Assegni di cura descritti all'art. 12, commi 2 - 4"; di sostituire il testo del secondo trattino del comma 4 dell’art. 18 della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19), con il seguente testo: "6 mesi per il Reddito di Inserimento ed il contributo per il sostegno domiciliare a favore di minori non disabili descritti all'art. 12, comma 5"; di aggiungere dopo la seconda frase del comma 5 dell’art. 18 della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19), la seguente frase: "Al fine di ridurre i termini di istruttoria ed accelerare l'erogazione del contributo per ulteriori dodici mesi, i servizi comunali adottano procedure semplificate nei confronti dei richiedenti l'eventuale rinnovo del Reddito di Mantenimento che si trovino nelle condizioni descritte all'art. 2, comma 7, lettere a), b), c), h).";
25) di aggiungere al comma 7 dell’art. 18 della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19), il seguente testo: "I contributi che devono essere restituiti alla data di entrata in vigore del presente atto sono considerati, esclusivamente ai fini di una nuova concessione di contributi, in base ai criteri ivi sanciti. I contributi erogati ai sensi del presente comma non costituiscono entrate utili ai fini della restituzione dei contributi indebitamente percepiti.";
26) di aggiungere dopo il comma 2 dell'art. 24 della
deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000
05700/19), il seguente comma: "2bis.
27) di aggiungere dopo la prima frase dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) la seguente frase: "Non concorrono alla formazione del patrimonio i beni mobili ed immobili sui quali l’autorità giudiziaria abbia disposto vincoli a favore di minori ed adulti nei confronti dei quali abbia emesso un provvedimento di protezione.";
28) di aggiungere dopo la prima frase dell’articolo 6, comma 3, lettera b) della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) la seguente frase: "Non concorrono alla formazione del patrimonio i beni mobili ed immobili sui quali l’autorità giudiziaria abbia disposto vincoli a favore di minori ed adulti nei confronti dei quali abbia emesso un provvedimento di protezione.";
29) di aggiungere dopo la seconda frase dell’articolo 4,
comma 1, lettera c) della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio
2001 (mecc. 2000 05700/19) la seguente frase: "Qualora sia di cilindrata
superiore a
30) di aggiungere dopo la seconda frase dell’articolo 6,
comma 3, lettera a) della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio
2001 (mecc. 2000 05700/19) la seguente frase: "Qualora sia di cilindrata
superiore a
31) di sostituire, al primo alinea dell'articolo 14, comma 2, della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) i termini "L. 250.000 mensili, pari a 129,11 Euro," con i seguenti termini: "160,00 Euro".
ALLEGATO B - REDDITO DI
INSERIMENTO SOCIALE (Importi in Euro)
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1 |
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1° componente |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
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2° componente |
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132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
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3° componente |
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132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
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4° componente |
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132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
132 |
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5° componente |
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50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
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6° componente |
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50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
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7° componente |
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50 |
50 |
50 |
50 |
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8° componente |
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50 |
50 |
50 |
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9° componente |
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50 |
50 |
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10° componente |
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50 |
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TOTALE |
165 |
297 |
429 |
561 |
611 |
661 |
711 |
761 |
811 |
861 |